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I Mutui BHW non sono titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. #finsubito prestito immediato


Il Tribunale di Roma – IV Sezione Civile, Pres. Istr. Dott.ssa Biancamaria Ferramosca – con la recente sentenza del 15 ottobre 2024 n. 15567, ha confermato che i mutui BHW non sono titoli esecutivi.

Il medesimo Tribunale, che con Ordinanza del 30.10.2023 aveva già sospeso l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, costituito – appunto – da un mutuo BHW, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ha ora confermato con sentenza ex art. 281 sexies, ult. co. c.p.c. la detta pronuncia.

La sentenza in questione trae origine da un giudizio di opposizione a precetto, proposto da un consumatore al quale una società cessionaria del credito, sulla scorta di un mutuo BHW, aveva intimato il pagamento della somma di € 181.581,24.

A sostegno della propria opposizione, nell’ambito della quale veniva chiesta altresì in via cautelare la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato, il consumatore formulava i seguenti motivi:

  • carenza di legittimazione attiva della banca procedente in ragione della mancata adesione della stessa all’accollo intercorso tra la cooperativa mutuataria (dante causa dell’Opponente) e l’odierna opponente, ex art. 615 c.p.c.;
  • estinzione del credito azionato per prescrizione dello stesso, sempre ex 615 c.p.c.;
  • carenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., allegandosi, al riguardo, il difetto sia nell’atto di consenso a iscrizione ipotecaria sia anche nel mutuo fondiario, a monte del primo, del dato della traditio del denaro mutuato, ex art. 615 c.p.c.;
  • nullità del mutuo per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, ex art. 615 c.p.c.;
  • nullità del precetto per genericità dello stesso rispetto all’indicazione delle somme intimate ex art. 617 c.p.c.

Con riguardo al terzo dei motivi sopra indicati, cioè con riferimento all’eccezione di carenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. del mutuo azionato, l’opponente osservava che al momento della stipula del mutuo, da un lato, non era stata eseguita – ma rimessa ad eventi futuri ed incerti – la consegna o traditio del denaro dalla Banca mutuante alla Parte Mutuataria senza che per giunta tale futura erogazione fosse supportata da un formale atto di erogazione e quietanza stipulato in forma pubblica e, dall’altro, non risultava determinata, né determinabile la prestazione avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata con gli interessi. Tale ultima circostanza, peraltro, era altresì confortata dal fatto che al momento della stipula, la Banca non aveva consegnato il piano di ammortamento, né – come detto – la somma mutuata era stata consegnata alla mutuataria.

Il Tribunale ha ritenuto l’opposizione fondata in relazione al suddetto motivo – logicamente prioritario – sopra riportato sub 3), riferito alla contestata idoneità degli atti posti a fondamento del precetto a valere come titolo esecutivo, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze fatte oggetto di domanda.

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Del resto, già con la precedente Ordinanza del 30 ottobre 2023, con cui era stata sospesa l’efficacia esecutiva del titolo azionato, il Tribunale si era analiticamente pronunciato sul punto, spiegando le ragioni per le quali il mutuo in questione non possedeva i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.[1]

Quindi, con la sentenza in commento il Tribunale ha confermato l’orientamento già anticipato in via cautelare, ma con talune precisazioni che è bene analizzare.

Infatti, il Tribunale, dopo aver rilevato che il Titolo Esecutivo, costituito nella specie da un Atto pubblico di consenso ad iscrizione ipotecaria, ripetitivo di un contratto di mutuo allegato in forma di scrittura privata non autenticata, prevedeva espressamente:

«l’art. 2.1: “l’erogazione del mutuo potrà avvenire solo ed esclusivamente al verificarsi di tutte le condizioni regolate dal presente contratto, nessuna esclusa, e dopo che la BHW ha potuto verificare che tutte le condizioni previste nel presente atto e comunque stabilite da BHW siano state adempiute.”;

l’art. 2.2: “l’erogazione del mutuo potrà avvenire solo dopo che alla BHW sarà pervenuta la seguente documentazione: (…Omissis…) – e inoltre dopo avere verificato che dall’esame sulla libertà, proprietà e disponibilità degli immobili ipotecati non siano risultate formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte precedentemente all’iscrizione accesa a favore della BHW in dipendenza di questo atto”;

l’art. 2.3: “la parte mutuataria autorizza fin da ora la BHW a effettuare l’erogazione del mutuo sul conto corrente indicato sull’ordine di pagamento rilasciando sin d’ora ampia e liberatoria quietanza della somma in tal modo corrisposta, al netto degli importi specificati al punto 1.2 e 3.5”;

l’art. 4: “dalla sottoscrizione del presente contratto la BHW vincola un importo pari alla somma mutuata sino alla erogazione della stessa, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2.2. Nel caso in cui la parte mutuataria non abbia provveduto ad adempiere a tali condizioni entro il primo giorno del terzo mese successivo alla data di emissione del presente contratto, saranno dovuti interessi pari al 3,00 % all’anno (nominale) sull’importo di mutuo non ancora erogato. Tali interessi potranno essere trattenuti dalla somma erogata o addebitati sul conto mutuatario”;»

ha ribadito che il detto consenso ad iscrizione ipotecaria, «recependo il coevo contratto di mutuo fondiario», non evidenziava l’erogazione attuale della somma a favore della parte mutuataria ed, anzi, alcune disposizioni contenute in esso avevano, «come presupposto, la previsione di un lasso di tempo tra l’atto di concessione di ipoteca e l’erogazione dell’importo mutuato, tempo connesso all’espletamento della formalità di iscrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria, prevista nel contratto di mutuo come condizione per lo svincolo della somma in favore della società mutuante[2] (cfr. nei “PATTI E CONDIZIONI DEL PRESTITO” A) interessi art. 1; B) Ammortamento art. 4);».

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Pertanto, il Giudice romano, aderendo al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cfr. Cass, sez. III, n. 17194 del 27.8.2015, nonché Cass. civ. sent. n. 6174/2020), ha negato che il mutuo in questione possedesse i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.

Più precisamente, il Tribunale dopo aver rilevato che «il requisito di forma richiesto ex art. 474 co. 2 n. 2) c.p.c. per l’atto dal quale emerga la trasmissione e/o comunque la disponibilità della somma mutuata in capo al mutuatario è necessario, infatti, in ragione della natura reale del contratto di mutuo (l’obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria sorge, infatti, con la consegna della somma mutuata): il contratto di mutuo condizionato non documenta il sorgere della obbligazione di restituzione della somma in capo al mutuatario che, infatti, non ha ancora ricevuto la somma concessa», conclude affermando che «nessuno dei tre atti indicati nel precetto in esame è idoneo a valere come titolo esecutivo» (Cfr. Sent. n. 15567/2024, pag. 5).

Più precisamente, non costituiscono titoli idonei:

  • non il contratto di mutuo «che è stato concluso con forma (scrittura privata) non idonea a valere come titolo esecutivo ex art. 474, co. 2 n. 2 c.p.c.. Tale contratto, inoltre, per quanto sopra contestualmente richiamato, non documenta la nascita dell’obbligazione restitutoria, conseguente alla erogazione della somma e/o disponibilità giuridica della stessa in favore della società mutuataria, ma solo l’impegno per la Banca mutuante a vincolare tale somma sino alla effettiva erogazione all’avverarsi delle condizioni stabilite contrattualmente»;
  • non l’atto di concessione di ipoteca «che è dichiarazione recettizia della società mutuataria e non di (…Omissis…) e, quindi, non può valere come titolo esecutivo nei confronti di quest’ultima. Inoltre, detto atto, facendo riferimento espresso al contestuale contratto di mutuo (ricognizione c.d. “titolata”), non può che essere riconoscimento degli effetti dello specifico contratto di mutuo condizionato e, quindi, non dell’obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, non ancora sorta. La possibilità che l’atto di consenso all’iscrizione di ipoteca volontaria possa considerarsi valido titolo esecutivo, infatti, è ammessa se ed in quanto esso contenga il riconoscimento da parte del debitore di un’obbligazione a suo carico certa, liquida ed esigibile e redatto con le forme richieste dall’art. 474 c.p.c.. Tale possibilità deve escludersi nel caso in esame in cui il riconoscimento di debito della società concedente l’ipoteca (laddove è riportato “…che la parte mutuataria si riconosce in virtù di tale Contratto di Mutuo Fondiario obbligata per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a restituire tale somma secondo le modalità, i termini ed il tasso che risultano dal citato Contratto di Mutuo Fondiario”) si riferisce all’obbligazione contenuta nel contestuale mutuo condizionato ed è, quindi, riconoscimento da parte della cooperativa di una obbligazione restitutoria non ancora sorta nelle more della effettiva erogazione della somma mutuata e, come tale, inidoneo, si ribadisce, a valere come titolo esecutivo in favore della banca medesima in relazione a detta obbligazione nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ.»;
  • non l’atto di assegnazione di alloggio di cooperativa «contenente dichiarazione di accollo, stipulato con scrittura privata autenticata, perché concluso tra (…Omissis…) e la società cooperativa con la conseguenza che detto atto, per quanto sopra espresso, non può essere oggi utilizzato dalla banca – terza rispetto all’assegnazione – come titolo esecutivo».

È bene sottolineare che il Giudice romano, in linea con la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile n. 12007 del 3 maggio 2024, ha affermato espressamente che il consenso all’iscrizione ipotecaria, caratteristico dei mutui BHW, «facendo riferimento espresso al contestuale contratto di mutuo (ricognizione c.d. “titolata”), non può che essere riconoscimento degli effetti dello specifico contratto di mutuo condizionato e, quindi, non dell’obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, non ancora sorta» (Cfr. Sent. n. 15567/2024, pag. 6) per poi ribadire che «la possibilità che l’atto di consenso all’iscrizione di ipoteca volontaria possa considerarsi valido titolo esecutivo», sia ammessa solo «se ed in quanto esso contenga il riconoscimento da parte del debitore di un’obbligazione a suo carico certa, liquida ed esigibile e redatto con le forme richieste dall’art. 474 c.p.c. Tale possibilità deve escludersi nel caso in esame in cui il riconoscimento di debito della società concedente l’ipoteca (…) si riferisce all’obbligazione contenuta nel contestuale mutuo condizionato ed è, quindi, riconoscimento da parte della cooperativa di una obbligazione restitutoria non ancora sorta nelle more della effettiva erogazione della somma mutuata e, come tale, inidoneo, si ribadisce, a valere come titolo esecutivo in favore della banca medesima in relazione a detta obbligazione nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ» (Cfr. Sent. n. 15567/2024, pag. 6).

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando che BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft non ha diritto di agire esecutivamente di nei confronti della Opponente e ha altresì condannato la cessionaria del credito alla refusione delle spese di lite.

 

 

 

 

__________________________________________________________________

[1] La detta Ordinanza del Tribunale di Roma del 30/10/2023 è stata pubblicata su questo Portale, in data 8 novembre 2023, con una nota di commento a firma dell’Avv. Vincenzo Cancrini e dell’Avv. Nicolò Castelli. 

[2] Si noti che il mutuo in questione era stato sottoscritto dalla società edile che aveva edificato l’immobile poi acquistato dall’Opponente, con accollo non accettato dalla banca mutuante.



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