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Per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche a sostegno della cultura e dello spettacolo, l’articolo 1, D.L. 83/2014, ha introdotto, a decorrere dall’1.6.2014, un credito d’imposta (c.d. “Art bonus”) che:

Più precisamente, la disciplina dell’“Art bonus” si pone in deroga alle seguenti agevolazioni fiscali:

Per effetto del richiamo operato dall’articolo 147 Tuir, la suddetta detrazione è applicabile, anche ai fini Ires, nei confronti degli enti non commerciali.

La menzionata disciplina del Tuir resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1, D.L. 83/2014, come, ad esempio, le erogazioni liberali per l’acquisto di beni culturali (circolare n. 24/E/2014).

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento ed indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. In particolare, possono beneficiare dell’“Art bonus”:

  • le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (es. dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, o titolari di redditi di fabbricati);
  • gli enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le persone fisiche che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali);
  • le società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, Società cooperative);
  • gli enti commerciali;
  • gli enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale;
  • le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

 

Nota bene

Sono inclusi tra i soggetti destinatari dell’Art bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in tal senso (circolare n. 34/E/2023)

 

Misura del credito d’imposta

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il credito d’imposta è stato fissato nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e successivi. Il credito d’imposta in rassegna – pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate – è soggetto ad un ulteriore vincolo che opera in relazione alla qualifica del soggetto erogante le liberalità in esame; in particolare, credito d’imposta in rassegna è riconosciuto

  • nel limite del 15% del reddito imponibile, per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa e agli enti che non svolgono attività commerciale;
  • nel limite del 5 per mille dei ricavi annui, per i soggetti titolari di reddito d’impresa.

 


Per il calcolo del limite del 5 per mille dei ricavi annui, occorre fare riferimento ai ricavi di cui agli articoli 85 e 57 Tuir (circolare 24/E/2014).


 

ESEMPIO

Si assuma il caso della società Gamma srl che nel corrente periodo d’imposta (anno 2024):

  • ha realizzato ricavi per euro 2.000.000;
  • ha effettuato erogazioni liberali agevolate con “Art bonus” per euro 4.000.

A fronte delle erogazioni effettuate, la Gamma srl maturerà un credito d’imposta pari a euro 2.600 = (euro 4.000*65%), il quale spetterà in misura piena, poiché non risulta superato l’ulteriore barrage del 5 per mille dei ricavi, pari a euro 10.000 = (2.000.000*5/1000).

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per le erogazioni liberali deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto erogante la liberalità:

  • soggetto non imprenditore (persone fisiche ed enti non commerciali);
  • titolare di reddito d’impresa.

 

Soggetti non imprenditori

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta in rassegna nella dichiarazione dei redditi, a scomputo del versamento delle imposte sui redditi.

 


Tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (pari a 1/3 dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, con la precisazione che la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti (senza alcun limite temporale) nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi (circolare 24/E/2014).


 

Titolari di reddito d’impresa

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997;
  • utilizzando il codice tributo “6842“;
  • a scomputo dei versamenti dovuti.

La prima quota del credito d’imposta (pari a 1/3) è utilizzabile a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

 

ESEMPIO

Un soggetto che nel periodo d’imposta in corso (anno 2024) ha effettuato una erogazione liberale ammessa all’”Art bonus” potrà utilizzare la prima quota del credito a partire del prossimo 1.1.2025.

 


La quota di 1/3 del credito di imposta maturato costituisce il limite massimo di fruibilità del credito per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione: sicché, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei già menzionati limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi (circolare 24/E/2014)


Il credito d’imposta “Art bonus” non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Al pari di quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, anche le erogazioni ammissibili all’ “Art bonus” devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente dei seguenti sistemi di pagamento (circolare 24/E/2014):

  • bonifico bancario;
  • versamento su conto corrente postale intestato al beneficiario
  • gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (es. carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Conseguentemente, sono escluse dall’agevolazione in rassegna:

· le erogazioni liberali effettuate in contanti;

· le liberalità effettuate in natura, atteso che la norma agevolativa fa riferimento alle sole erogazioni liberali “in denaro”.


 

Nota bene

Per beneficiare dell’Art bonus non è necessario che vi sia il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, essendo sufficiente che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell’intervento (risoluzione n. 87/E/2015).

 

Erogazioni liberali oggetto dell’agevolazione

Le erogazioni liberali devono avere ad oggetto:

  • la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

Si considerano “pubblici” i beni culturali appartenenti:

· allo Stato;

· alle regioni;

· agli altri enti pubblici territoriali;

· a ogni altro ente e istituto pubblico.


 

  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
  • la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, non solo a favore di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per i finanziamenti alle produzioni delle stesse e dei teatri di tradizione (comunicato stampa del MIBACT 16.12.2014);
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
  • il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
  • il sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione” (L. 175/2017).

 


Limitatamente agli eventi “festival“, l’agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27.7.2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163“.


 

L’articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), ha successivamente esteso il credito d’imposta in esame anche alle erogazioni liberali effettuate a favore di:

  • complessi strumentali;
  • società concertistiche e corali;
  • circhi e gli spettacoli viaggianti.

Sono ammissibili all’“Art bonus”, anche le erogazioni liberali destinate al sostegno di una fondazione di diritto privato, avente però le caratteristiche che soddisfano il requisito dell’appartenenza pubblica (risoluzione n. 136/E/2017).

 


In tale circostanza, il requisito dell’appartenenza pubblica può essere soddisfatto anche da altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni, ad esempio nel caso in cui l’istituto:

· sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

· sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

· gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;

· sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

· sia sottoposto al controllo analogo di una Pubblica amministrazione.


 

Sempre nel contesto di altri documenti di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire che:

  • il requisito dell’appartenenza pubblica richiesto dall’articolo 1, D.L. 83/2014, può considerarsi soddisfatto nel caso di una fondazione che:
    • è stata costituita per iniziativa di pubblica amministrazione;
    • mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti (risposta interpello n. 149/2018);
  • un bene culturale acquisito da un comune per il tramite di una azienda speciale dell’ente locale può essere considerato, ai fini all’applicazione dell’Art Bonus, bene culturale pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico dell’azienda speciale (risposta interpello n. 155/2018);
  • le fondazioni che si occupano di arte e cultura possono beneficiare dell’“Art bonus” e delle detrazioni per le erogazioni liberali ricevute (risposta interpello n. 465/2019);
  • la rinuncia all’ottenimento del voucher, emesso secondo quanto previsto dall’articolo 88, D.L. 18/2020, da parte dell’acquirente, rappresenta un’erogazione liberale valida per il riconoscimento del beneficio dell’Art bonus, previa emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che vi rinuncino, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione (Risoluzione n. 40/E/2020).

 

Spese che possono beneficiare dell’Art bonus

Stando alla numerosa prassi dell’Amministrazione finanziaria, possono beneficiare dell’“Art bonus” le erogazioni liberali:

  • raccolte da un’associazione che, in forza di una convenzione con un consorzio, è considerata affidataria del restauro di una fontana, bene culturale pubblico situato in un complesso monumentale gestito dal consorzio stesso (risposta ad interpello n. 20/2018);
  • destinate alla fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati, ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della fondazione (risposta ad interpello n. 78/2018);
  • destinate al restauro di una chiesa di proprietà del Comune (risposta a interpello n. 81/2018);
  • destinate al sostegno di organismi operanti nell’ambito dello spettacolo appartenenti alle categorie di cui alla L. 175/2017 e, nel caso in oggetto, “potrebbe trattarsi del riconoscimento quale istituzione concertistico-orchestrale” (risposte ad interpello n. 150/2018 e 154/2018);
  • destinate ad una fondazione teatrale per il restauro del teatro, solo se tale soggetto soddisfi il requisito della “appartenenza pubblica“(risposta ad interpello n. 48/2019);
  • in favore di una fondazione (con requisito dell’appartenenza pubblica) destinate al sostegno delle sue attività di “cineteca” relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati (risposta interpello n. 258/2019);
  • destinate alla fondazione-museo finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile, trattandosi di un bene culturale pubblico concesso in uso dall’ente proprietario Comune alla fondazione quale sede del museo (risposta ad interpello n. 262/2019);
  • destinate al sostegno di una fondazione costituita per iniziativa pubblica, posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune, la cui finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, cura e valorizzazione del complesso monumentale (risposta ad interpello n. 176/2020);
  • destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici conferite a un’associazione che può essere considerata “affidatario” del bene, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, D.L. 83/2014 (risposta ad interpello n. 452/2020);
  • destinate al sostegno delle attività di una fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mostre e di costituzione e gestione anche di strutture museali (risposta ad interpello n. 453/2020);
  • ricevute dalla fondazione e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione di un determinato palazzo e delle relative pertinenze, nonché quelle destinate al sostegno del museo, ivi incluse la biblioteca e la fototeca che ne fanno parte (istituti e luoghi della cultura);
  • effettuate da una fondazione a sostegno dell’attività concertistica e corale di un’associazione musicale, a condizione che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità (risposta ad interpello n. 164/2021);
  • destinate al sostegno delle attività di un’associazione in qualità di orchestra sinfonica/complesso orchestrale-strumentale, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 27.7.2017, pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS (risposta ad interpello n. 542/2022);
  • ricevute da un organismo di diritto pubblico costituito su iniziativa del Ministero (che ne è socio unico e ne detiene l’intero capitale sociale), al fine di sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro da realizzare su proprio immobile dichiarato di interesse storico-artistico (risposta interpello n. 66/2023);
  • effettuate a favore di una fondazione istituita per iniziativa pubblica dello Stato italiano in qualità di legatario del defunto (che aveva disposto per testamento il lascito di tutti i suoi beni in Italia a favore dello Stato italiano sotto la condizione della costituzione di una fondazione che conservasse, valorizzasse e accrescesse il compendio patrimoniale oggetto di donazione), destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile sede della predetta fondazione e dei beni d’arte ivi custoditi, in quanto l’ente di natura sostanzialmente pubblica (nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato) rientra nel novero degli gli istituti o luoghi della cultura (risposta interpello n. 270/2023);
  • a sostegno dell’attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città affidato ad una fondazione, in ragione:
    • della natura sostanzialmente pubblicistica della fondazione stessa e;
    • della riconducibilità dei complessi monumentali in oggetto al novero dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (risposta interpello n. 331/2023);
  • destinate alla manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della fondazione la quale, secondo il parere del competente Ministero della Cultura, è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico, risultando:
    • istituito per disposizione legislativa;
    • sottoposto al controllo della Corte dei conti;
    • soggetto alla vigilanza di un comitato, i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell’Interno e dal Presidente della Regione (risposta ad interpello n. 357/2023);
  • destinate a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di un edificio appartenente ad una Regione in cui ha sede una fondazione privata che svolge attività museale, a condizione che tale edificio, in ragione dell’appartenenza pubblica, abbia la caratterizzazione giuridica di bene culturale (risposta ad interpello n. 411/2023);
  • finalizzate allo specifico sostegno degli interventi di restauro e manutenzione di una fontana che appartiene ad un Comune e che, presentando un interesse storico e artistico, rientra nella classificazione di bene culturale pubblico ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004 (risposta interpello n. 414/2023);
  • a favore di una fondazione destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di un teatro in concessione alla fondazione, in ragione dell’appartenenza del bene a un ente pubblico territoriale, nonché dell’intervenuta dichiarazione di interesse culturale (risposta ad interpello n. 133/E/2024);
  • effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene (risposta ad interpello n. 133/E/2024).

 

Spese che non possono beneficiare dell’Art bonus

Sono diversamente escluse dall’ “Art bonus” le erogazioni liberali:

  • destinate ad un festival organizzato da un’associazione che non possiede i requisiti per accedere ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo (risposta ad interpello n. 18/2018);
  • effettuate attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera (risposta interpello n. 156/2018);
  • destinate al generico sostegno delle attività di una fondazione che gestisce un teatro comunale, in quanto la stessa non può essere considerata istituto della cultura ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, conseguentemente (risposta ad interpello n. 160/2018);
  • ricevute da una associazione e finalizzate al recupero strutturale ed artistico della chiesa, se non è rispettato il requisito dell’appartenenza pubblica (risposta interpello n. 451/2020);
  • finalizzate a un generico sostegno della fondazione (risposta interpello n. 464/2020);
  • destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione di un teatro per gli spettacoli dal vivo da insediare nella cava dismessa di una fondazione di diritto privato, in quanto il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla sussistenza cumulativa dei seguenti presupposti:
    • la natura pubblica dell’ente destinatario dell’erogazione liberale;
    • l’assenza di scopo di lucro e;
    • lo svolgimento esclusivo da parte dell’ente pubblico di attività di spettacolo (risposta interpello n. 526/2022);
  • ricevute da una fondazione per una collezione “privata” esposta in un museo, in quanto la natura privata della collezione (di proprietà della fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico (risposta interpello n. 546/2022);

 


Secondo la richiamata risposta ad interpello n. 546/2022, la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consente di integrare il requisito dell’appartenenza pubblica in mancanza degli indici di pubblicità, tra cui:

· la governance pubblica dell’ente destinatario delle erogazioni liberali e;

· la gestione di una collezione di proprietà pubblica.


 

  • ricevute sottoforma di contributi versati annualmente dai suoi fondatori – destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’ente di cui la fondazione istante è tra i soggetti fondatori, in quanto i predetti contributi non sono inclusi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all’agevolazione fiscale in rassegna, trattandosi di contributi finalizzati ad accrescere il fondo di gestione dell’Ente espressamente previsti e imposti dallo statuto del medesimo e, pertanto, privi del requisito della spontaneità (risposta interpello n. 266/2023);
  • destinate al sostenimento dei costi di gestione della fondazione, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell’organizzazione di attività spettacolistica, in quanto il sostegno alle predette attività non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica (risposta ad interpello n. 133/E/2024);
  • destinate ad una fondazione avente lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale, in quanto non è possibile affermare che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività della fondazione istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro (risposta ad interpello n. 44/2024)

 

Adempimenti per i soggetti destinatari delle erogazioni liberali

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici) devono:

  • comunicare, con cadenza mensile, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo;
  • comunicare l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, attraverso il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero (http://artbonus.gov.it);
  • rilasciare ai singoli mecenati/benefattori il documento attestante l’importo delle liberalità ricevute, il mezzo di pagamento utilizzato e tutti i dettagli necessari.

 

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