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Nessuna agevolazione IVA per le organizzazioni di volontariato in assenza dei requisiti

L’esenzione IVA continua ad essere applicabile alle associazioni di volontariato che, a partire dall’anno di imposta 2009, non hanno i requisiti per godere delle ulteriori agevolazioni previste per le Onlus di diritto (Cassazione – ordinanza 09 settembre 2024 n. 24207, sez. trib)

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un’associazione sportiva ha impugnato la sentenza, pronunciata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con cui era stata confermata la pronuncia di primo grado, che a sua volta, in merito al ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle entrate per gli anni d’imposta 2012, 2013, 2014, ne aveva rigettato le ragioni quanto al tributo (Iva) e agli interessi, accogliendole invece sulle sanzioni, e dunque annullando parzialmente il provvedimento.

L’atto impositivo trovava genesi nel riconoscimento della natura commerciale, ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. I, DPR 26 ottobre 1972 n. 633, delle prestazioni di pubblicità eseguite dall’associazione sportiva.

Il giudice d’appello, nel ricostruire la disciplina applicabile al caso di specie, ha sostenuto che, alla luce del criterio dell’interpretazione sistematica, doveva ritenersi che fosse intervenuta l’implicita abrogazione del beneficio originariamente recato dall’art. 8, co. 2, della legge-quadro sul volontariato (secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”), configurandosi un nuovo assetto normativo per effetto dell’art. 30, co. 5, DL n. 185/2008, conv. in L n. 2/2009, in base al quale, a partire dall’anno di imposta 2009, i requisiti per usufruire dell’agevolazione Iva erano divenuti due:

– l’iscrizione nell’apposito registro del volontariato;

– il mancato svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Tuttavia, atteso il non agevole coordinamento di una pluralità di prescrizioni, atto ad ingenerare “obiettive condizioni di incertezza” ha reputato illegittima l’irrogazione delle sanzioni.

Affidandosi ad un unico motivo, l’associazione ha impugnato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale quanto all’annullamento dell’atto impositivo sulle sanzioni.

Con l’unico motivo l’associazione si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 8, L n. 266 del 1991, dell’art. 10, co. 8, DLgs n. 460 del 1997 e, in correlazione con l’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008, in quanto il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il recupero dell’Iva sulle prestazioni di pubblicità, ancorché l’attività di sponsoring gestita dalla ricorrente, associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato di Bolzano, fosse esente da Iva. Ha sostenuto, nella specie, che su tale disciplina non poteva incidere l’art. 30, comma 5, della d.l. n. 185 del 2008. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.

Questa Corte è già intervenuta in materia, affermando il principio secondo cui l’esenzione IVA continua ad essere applicabile alle associazioni di volontariato che, per effetto dell’art. 30, co. 5, DL n. 185/2008, conv. in L n. 2/2009, a partire dall’anno di imposta 2009, non hanno i requisiti per godere delle ulteriori agevolazioni previste per le Onlus di diritto dal DLgs n. 460/1997.

L’esenzione Iva trova però un limite nell’art. 5 (“Risorse economiche”), L n. 266/1991 che prevede che sono fonti di finanziamento delle organizzazioni di volontariato, tra l’altro le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; previsione che, a sua volta, va coordinata con l’art. 4, punto g) della legge provinciale della n. 11 del 1993, che ha allargato le fonti di finanziamento delle associazioni di volontariato per la Provincia autonoma di Bolzano alle “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate”.

In conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito quello incidentale. La sentenza va pertanto cassata, in relazione all’accolto ricorso principale e la causa deve essere rinviata alla Corte tributaria di II grado di Bolzano perché, in diversa composizione e nell’osservanza del principio di diritto enunciato, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provveda ad accertare, in punto di fatto, se le attività di sponsoring in questione, ancorché non marginali in base al DM 25 maggio 1995, siano strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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