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A partire dal 1° settembre scorso, sono cambiate le sanzioni relative al Superbonus e ai bonus edilizi: ecco tutte le novità.


Ci sono delle novità, per quanto riguarda le sanzioni relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi 2024.

Le novità sono state introdotte a partire dallo scorso 1° settembre, come previsto dal decreto Sanzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno.

Il decreto prevede un alleggerimento delle sanzioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come cambiano sanzioni Superbonus e bonus edilizi: le novità

Il decreto Sanzioni, pubblicato lo scorso giugno, rientra nell’ambito della riforma fiscale. Tra i temi introdotti, c’è anche l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, che include anche i bonus edilizi, compreso il Superbonus.

Col decreto, sono state apportate delle modifiche alle sanzioni che vengono irrogate nel caso in cui i contribuenti usufruiscano di crediti “non spettanti” o “inesistenti”, derivanti dai bonus edilizi, introducendo delle modifiche alle definizioni delle due diverse tipologie di crediti d’imposta.

Il provvedimento chiarisce maggiormente cosa deve pagare il contribuente che compensa un credito d’imposta in maniera illegittima, anche nei casi in cui ci sia stato solo un errore.

Come cambiano le sanzioni

In precedenza, le sanzioni erano più severe. I crediti “inesistenti”, infatti, comportavano una sanzione che andava dal 100% al 200% dell’importo compensato. Mentre i crediti “non spettanti” prevedevano una sanzione del 30%.

Con le novità apportate, le sanzioni sono state ridotte:

  • Sanzione del 25% per i crediti “non spettanti”;
  • Sanzione del 70% per i crediti “inesistenti”, ma può essere aumentata della metà e fino al doppio (140%), nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”.

Cosa cambia per i crediti “inesistenti”

Innanzitutto, la definizione di crediti d’imposta “inesistenti” è stata ampliata.

Prima delle modifiche, infatti, i crediti d’imposta considerati “inesistenti” erano quelli che rispondevano ad un doppio requisito: l’assenza (anche parziale) dei presupposti di legge e la non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati.

Il secondo requisito, con le novità apportate, è stato eliminato.
In questo modo, significa che più crediti potranno rientrare in questa categoria.

Cosa cambia per i crediti “non spettanti”

Con le ultime novità, nella categoria dei crediti “non spettanti” rientrano anche quelli fondati su fatti reali, ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità oltre quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” oppure “fruiti in misura superiore a quella prevista”.

Quest’ultimo caso è molto comune perché spesso è dovuto ad errori di calcolo.

Col nuovo decreto, saranno eliminati da questa categoria i crediti d’imposta che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, ma per i quali non siano stati rispettati alcuni adempimenti amministrativi minori.

Per questa tipologia, la sanzione è fissata a 250 euro, ma il contribuente deve rimuovere la violazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

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