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Superbonus: contributo spese 2024

Definiti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70% (MEF – decreto 06 agosto 2024)

Istituzione del contributo

L’art. 1, co. 2, DL 29 dicembre 2023, n. 212 ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119, co. 8-bis, primo periodo, DL n. 34 del 2020.

Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

La stessa norma prescrive che l’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Il contributo è erogato dall’Agenzia dell’entrate.

Beneficiari

Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni:

a) l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.

Spese ammesse

Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di Superbonus in questione, per le quali spetta la detrazione limitatamente al 70% del loro ammontare ed è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici c.d. parlanti, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Il limite massimo di spesa è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Richiesta del contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti. Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

L’istanza può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di determinazione del contributo

Nell’istanza, il richiedente indica l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo.

L’Agenzia delle entrate eroga i contributi sulla base dei criteri indicati di seguito.

Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100% dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare. Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi a favore dei richiedenti che non soddisfano dette condizioni.

L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti. Detto ammontare è determinato come segue:

a) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell’importo richiesto;

b) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è compreso fra il 3 e il 100%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;

c) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 3%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 3%.

Nel caso in cui il contributo sia determinato secondo quanto previsto alla lettera c), il contributo stesso è erogato, fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. In presenza di istanze che indicano la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse per l’erogazione dei contributi richiesti, il contributo è erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

Le percentuali di erogazione sono comunicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2024.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza e intestato o cointestato al richiedente.

Controlli

L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al controllo e al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600.

di Anna Russo

Fonte normativa

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