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Sostenibilità dei biocombustibili: istituito il sistema di certificazione con la pubblicazione del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, n. 199.

 

Oggetto del provvedimento sono:

  • al capo I, i biocombustibili;
  • al capo II, i carburanti rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo, renewable fuels of non-biological origin) e i carburanti da carbonio riciclato (Rcf, recycled carbon fuel).

Per i primi il decreto punta a definire:

  • le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
  • le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali;
  • le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare;
  • le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

Per i Rfnbo e i Rcf, invece, lo scopo del D.M. n. 199/2024 è di definire le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra, che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica.

Del comitato fanno parte:

  • organismi di accreditamento;
  • operatori  economici in possesso di un certificato di conformità dell’azienda;
  • il Mase, eventualmente avvalendosi del Gse, e Ispra, entrambi con funzione di controllo.

Fissati anche:

  • la modalità di certificazione di conformità dell’azienda;
  • la dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità;
  • la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • le disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione;
  • i requisiti per i biocarburanti e il biometano che beneficiano di incentivi.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024.

Sostenibilità dei biocombustibili

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024 

Istituzione   del   sistema   nazionale   di   certificazione   della
sostenibilita’  dei   biocombustibili,   della   certificazione   dei
carburanti rinnovabili di origine  non  biologica  e  di  quella  dei
carburanti da carbonio riciclato. (24A04365)
(Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, n. 199)

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

 

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                        Finalita’ del decreto

 

1.  Il  presente  decreto  aggiorna  le  disposizioni  del  decreto

ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall’art. 42, comma  16,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo:

a) al Capo I, per i biocombustibili, al  fine  di  accertarne  la

sostenibilita’ di cui all’art. 2, comma 2, lettera w):

1. le modalita’  di  funzionamento  del  sistema  nazionale  di

certificazione della sostenibilita’ dei  biocombustibili  nonche’  le

procedure di adesione allo stesso;

2. le procedure per la verifica degli  obblighi  relativi  alle

informazioni sociali e ambientali di cui all’art. 2, comma 2, lettera

i);

3. le disposizioni che gli operatori economici ed  i  fornitori

devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa

di cui all’art. 12;

4. le modalita’ di ottenimento  della  certificazione  a  basso

rischio di cambiamento indiretto di destinazione  d’uso  dei  terreni

(Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all’art. 10;

b) al Capo II,  per  i  carburanti  rinnovabili  di  origine  non

biologica  (di   seguito   nominati   RFNBO,   Renewable   Fuels   of

Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio  riciclato  (di

seguito nominati RCF, Recycled Carbon  Fuel),  le  modalita’  per  il

riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla  riduzione

minima delle emissioni di gas a effetto serra  di  cui  all’art.  39,

comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  che  delle

condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonche’

le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica;

c) al Capo III, le  attivita’  di  verifica  del  comitato  e  le

disposizioni transitorie e finali.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui

all’art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. Ai soli fini del presente decreto, in aggiunta alle  definizioni

di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)  «Comitato  tecnico-consultivo  biocarburanti»   (di   seguito

«Comitato»):   organo   ricostituito   con   decreto   del   Ministro

dell’ambiente e della sicurezza energetica n.  473  del  22  dicembre

2023 ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 11, del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) «Organismo nazionale di accreditamento»: l’organismo nazionale

di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello  sviluppo

economico del 22 dicembre 2009;

c)  «Organismi  di  accreditamento»:  l’Organismo  nazionale   di

accreditamento e gli analoghi  organismi  costituiti  in  ordinamenti

diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di  mutuo

riconoscimento EA/IAF MLA e che siano  inseriti  nell’elenco  di  cui

all’art. 5, comma 1;

d) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da  un

organismo di accreditamento che svolge attivita’ di valutazione della

conformita’ di un operatore economico di cui al comma 3 del  presente

articolo,  anche  attraverso  tarature,   prove,   certificazioni   e

ispezioni;

e) «Soggetti  ETS»:  gestori  di  impianti,  operatori  aerei,  e

societa’ di navigazione di cui alla direttiva 2003/87/CE e successive

modificazioni ed integrazioni»;

f)  «Certificato  di   conformita’   dell’azienda»:   certificato

rilasciato dall’organismo di certificazione all’operatore  economico,

che  abilita  lo  stesso   al   rilascio   della   dichiarazione   di

sostenibilita’ ovvero del certificato di sostenibilita’;

g) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia

che permette di creare un nesso tra le informazioni  contenute  nelle

dichiarazioni di cui alla lettera h) relative alle materie prime o ai

prodotti intermedi e le  asserzioni  riguardanti  i  prodotti  finali

contenute nel certificato di  cui  alla  lettera  j),  anche  tramite

l’applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 12;

h) «Dichiarazione di sostenibilita’»:  dichiarazione  redatta  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,

n. 445, da ogni operatore economico cedente  il  prodotto  in  uscita

dalla propria fase o dall’ultima delle fasi di sua competenza di  una

stessa  catena  di  consegna   del   biocombustibile   e   rilasciata

all’operatore economico successivo in  accompagnamento  alla  partita

ceduta;

i) «Informazioni sociali  e  ambientali»:  informazioni  relative

alla materia prima utilizzata per la  produzione  di  biocombustibili

che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese  in

cui e’ stata prodotta la materia prima nonche’  quelle  necessarie  a

garantire il rispetto sia di quanto previsto all’art.  42,  comma  6,

del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  che  di  quanto

previsto alla lettera p) del presente comma;

j) «Certificato  di  sostenibilita’»:  dichiarazione  redatta  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,

n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere  c),  d)

ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie  a

garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile;

k)  «Partita»:  quantita’  di  prodotto  avente   caratteristiche

chimico-fisiche omogenee;

l) «Biocombustibile»:  biocarburanti  (inclusi  i  biogas  per  i

trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi  energetici

diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica;

m) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di

fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

n) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il  gas  prodotto

dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di   fanghi

prodotti in impianti  deputati  al  trattamento  delle  acque  reflue

civili e industriali;

o) «Data di entrata in  esercizio  dell’impianto»:  data  in  cui

l’impianto ha iniziato a  produrre  fisicamente  il  biocombustibile,

carburante rinnovabile di  origine  non  biologica  e  carburante  da

carbonio riciclato per il  quale  si  rilascia  la  dichiarazione  di

sostenibilita’ o il certificato di sostenibilita’;

p) «Colture intermedie»: colture  che  seguono  o  precedono  una

coltura principale, rispettando il principio di rotazione, il cui uso

non genera una domanda di terreni supplementari. Esse comprendono  le

colture intercalari e le colture  di  copertura.  Il  rispetto  della

condizione prevista, riportata tra le informazioni ambientali di  cui

alla lettera i), e’ verificato  dagli  organismi  di  certificazione,

sulla base della metodologia riportata in allegato 2.

q)  «Documento  di  trasporto»:  documento   che   certifica   un

trasferimento di merci dal  cedente  al  cessionario,  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT),  documento

amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di

accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti

soggetti ad accise (e-AD), o altro  documento  previsto  in  tema  di

trasporto delle merci;

r)  «Accordi  di  mutuo  riconoscimento  EA/IAF   MLA»:   accordi

internazionali  che  assicurano  il  riconoscimento  dell’equivalenza

delle attivita’ di accreditamento svolte da tutti i membri  firmatari

all’interno del sistema di  accreditamento,  gestito  da  IAF-ILAC  a

livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);

s) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che  sono  da  tempo

fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e’

particolarmente basso e la cui erosione e’ particolarmente forte;

t) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il  cui  livello  di

contaminazione e’  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di

alimenti o mangimi;

u) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una

decisione ai sensi dell’art. 30, paragrafi 4  e  5,  della  direttiva

(UE) 2018/2001;

v) «Certificazione di basso rischio di cambiamento  indiretto  di

destinazione d’uso dei terreni (ILUC)»:  certificazione  che  attesta

che  la  filiera  rispetta  i  criteri  riportati  all’art.   4   del

regolamento (UE) 2019/807;

w) «Sostenibilita’»: con il termine sostenibilita’ si intende  il

rispetto di tutti i criteri di cui ai commi da 6 a  14  dell’art.  42

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

x) «Non conformita’ critica»: violazione intenzionale delle norme

di un sistema di certificazione una non conformita’  irreversibile  o

una  violazione  che  compromette   l’integrita’   del   sistema   di

certificazione. Tra le non conformita’ critiche figurano: i)  mancato

rispetto di un obbligo di cui all’art. 42 del decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199; ii) emissione  fraudolenta  di  una  prova  di

sostenibilita’ o di autodichiarazioni,  ad  esempio  la  riproduzione

intenzionale di una prova di sostenibilita’ per ottenere un beneficio

finanziario; iii)  inesattezze  deliberate  nella  descrizione  delle

materie prime, falsificazione dei valori dei gas a  effetto  serra  o

dei dati in ingresso, produzione deliberata  di  rifiuti  o  residui,

modifica  deliberata  di  un  processo  di  produzione  per  generare

materiale  residuo  in  piu’,  o  contaminazione  deliberata  di   un

materiale con l’intento di classificarlo come rifiuto; iv)  intralcio

allo svolgimento delle attivita’ di verifica previste da parte  degli

organismi di certificazione;

y) «Non conformita’ rilevante»: non conformita’ che determina  il

mancato rispetto di  un  obbligo  di  cui  all’art.  42  del  decreto

legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,  potenzialmente  reversibile,

ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da  soli

o in combinazione con altre non conformita’, possono  determinare  un

fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformita’  rilevanti

figurano: i) problemi sistematici  con  i  dati  comunicati  relativi

all’equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre

il 10% delle  asserzioni  incluse  nel  campione  rappresentativo  si

riscontra   documentazione   errata;   ii)   omissione    da    parte

dell’operatore economico di dichiarare la propria  partecipazione  ad

altri sistemi durante il processo  di  certificazione;  iii)  mancata

fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad

esempio dati sull’equilibrio di massa e relazioni di  controllo;  iv)

nel caso di utilizzo di colture intermedie,  mancato  rispetto  della

condizione che prevede che detta coltura non genera  una  domanda  di

terreni supplementari;

z) «Non conformita’  minore»:  non  conformita’  con  un  impatto

limitato, che costituisce un’inosservanza isolata o  temporanea,  non

e’ sistematica e, anche se  non  e’  rettificata,  non  determina  un

fallimento sostanziale;

aa) «Co-processing»: attivita’  che  consiste  nell’alimentare  i

processi   di   trattamento   termochimico   con   idrogeno,    quali

idrodesolforazione   e   idrocracking,   e/o   altri   processi    di

frazionamento/conversione, quali cracking catalitico a letto  fluido,

con quantitativi di  cariche  biogeniche  in  aggiunta  alle  cariche

fossili. Le cariche biogeniche possono essere ad esempio oli vegetali

e derivati, oli a base di alghe, oli da cucina usati, grassi animali,

oli di  pirolisi,  opportunamente  pretrattati  e  sottoprodotti  dei

processi di estrazione della cellulosa;

bb) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che  utilizza

biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto,  quali  i

gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica

e i gestori di impianti configuranti come soggetti ETS  di  cui  alla

lettera e), nonche’ i produttori di biometano;

cc)  «Fornitore»:  il  soggetto  responsabile  del  passaggio  di

combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise;

dd) «Primo punto di raccolta»: impianto di  stoccaggio,  impianto

di trattamento o, con riferimento alle  biomasse  legnose,  eventuale

cantiere di taglio, gestito direttamente dall’operatore economico,  o

da altra controparte di un accordo contrattuale, che  si  procura  le

materie prime  direttamente  dai  produttori  di  biomassa  agricola,

biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei  carburanti  da

fonti rinnovabili di origine  non  biologica,  dall’impianto  che  li

produce;

3. Ai fini del  presente  decreto,  per  «operatore  economico»  si

intende ogni persona fisica o giuridica, anche  stabilita  fuori  del

territorio nazionale, che svolge una o piu’ delle seguenti attivita’:

a) produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di  ogni

materia   o   sostanza   dalla   cui   lavorazione    si    ottengano

biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica  e

combustibili da carbonio riciclato  destinati  al  mercato  nazionale

siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti,  sottoprodotti

o  loro  miscele,  compresi  quelli  prodotti  in  co-processing  con

materiali di origine fossile;

b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o

sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera  a),

dalla cui  lavorazione  si  ottengano  biocombustibili,  combustibili

rinnovabili di origine  non  biologica  e  combustibili  da  carbonio

riciclato destinati al mercato nazionale;

c) produzione, anche combinata insieme ai  combustibili  fossili,

cessione  e/o  utilizzo  per  proprio  consumo  di   biocombustibili,

combustibili rinnovabili di origine non biologica e  combustibili  da

carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;

d)  commercializzazione,  anche   senza   possesso   fisico,   di

biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica  e

combustibili da carbonio riciclato destinati  al  mercato  nazionale,

prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c);

e)  utilizzo  dei  biocombustibili  per  produzione  di   energia

elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.

4. Nella filiera del biogas/biometano, tra gli operatori  economici

di cui  al  comma  3,  lettera  a),  si  considera  «primo  operatore

economico della filiera»:

a) il gestore dell’impianto  che  effettua  la  captazione  e  il

trattamento del gas da discarica;

b) il gestore dell’impianto di  trattamento  delle  acque  reflue

civili e industriali, qualora la produzione di  biometano  avvenga  a

partire dai gas derivanti dai processi di depurazione;

c)  il  gestore  dell’impianto  di  digestione  anaerobica  della

frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU),  nel  caso  in  cui  la

stessa venga conferita esclusivamente dai soggetti di cui al comma 6,

lettera c).

5. Nella filiera dei biocombustibili da biomasse forestali, tra gli

operatori economici di cui al  comma  3,  lettera  a),  si  considera

«primo operatore economico» della filiera il gestore del primo  punto

di raccolta delle stesse, che dovra’ stimare le  emissioni  derivanti

dalla coltivazione delle stesse, se presenti, anche  avvalendosi  dei

valori riportati all’allegato VII del decreto legislativo 8  novembre

2021, n. 199.

6. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:

a) i produttori di oli da cucina  usati  di  impiego  alimentare,

compresi mense, ristoranti, isole ecologiche e campane stradali:

i)  quando   conferiscono   gli   oli,   tramite   raccoglitori

certificati: al consorzio di cui all’art. 233 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, o ad un’organizzazione autonoma costituita  ai

sensi dell’art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152;

ii) nei casi in  cui  sono  rispettate  le  condizioni  di  cui

all’art. 13 del presente decreto;

b)  i  produttori  di  sottoprodotti  di  origine  animale,  come

definiti dal regolamento (CE)  n.  1069/2009,  che  conferiscono  gli

stessi agli impianti di trattamento di cui al  medesimo  regolamento,

nel  rispetto  dei  requisiti  di  tracciabilita’  ivi  prescritti  e

utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE)  n.

142/2011. Con  specifico  riferimento  all’inquadramento  dei  grassi

animali  fusi  derivati  dalla  trasformazione  di  sottoprodotti  di

origine animale (SOA) il primo operatore  economico  di  filiera  che

deve aderire al Sistema nazionale di certificazione e’ l’impianto  di

trasformazione di cui all’art.  24,  paragrafo  1,  lettera  a),  del

regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso in  cui  in  conclusione  del

processo siano presenti anche altri output  diversi  dallo  specifico

grasso animale, quali ad esempio  la  farina  di  carne  e  ossa,  le

proteine animali trasformate, bone chips, ecc.

c) i gestori responsabili della raccolta della frazione  organica

dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad  un  impianto

di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti  dal

centro di raccolta  all’impianto  di  produzione  di  biometano  sono

calcolate dal gestore dell’impianto di digestione anaerobica;

d) i trasportatori che effettuano servizio per  conto  terzi.  In

questo caso le emissioni sono conteggiate dall’operatore precedente o

da quello successivo;

e) i produttori e i detentori di  sostanze  di  cui  all’art.  3,

comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto  interministeriale  n.

5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di

digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di  dette  sostanze

all’impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel

calcolo della propria fase produttiva dal  gestore  dell’impianto  di

digestione anaerobica;

f) i gestori della  discarica  che  conferiscono  il  gas  ad  un

impianto di biometano. Le  emissioni  del  trasporto  del  gas  dalla

discarica all’impianto di produzione del biometano sono  calcolate  e

incluse  nel  calcolo  della  propria  fase  produttiva  dal  gestore

dell’impianto di purificazione del gas;

g) in deroga al comma  4,  lettera  b),  gli  enti  locali  o  le

societa’ che gestiscono per conto  di  tali  enti  gli  impianti  che

raccolgono  le  acque  reflue  civili  e  industriali  e/o  i  fanghi

derivanti dal trattamento biologico di dette acque,  destinati  a  un

impianto di digestione anaerobica.  Le  emissioni  del  trasporto  di

dette  sostanze  all’impianto  di  produzione  del   biometano   sono

calcolate e incluse nel calcolo della  propria  fase  produttiva  dal

gestore dell’impianto di digestione anaerobica.

h) i produttori di biomasse solide residuali  agricole  derivanti

da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonche’, solo  se

conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o

trombe d’aria,  derivanti  da  abbattimenti  di  piante  sradicate  o

schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per  un

ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a  un  produttore

di  energia  elettrica  e/o  termica   configurato   come   operatore

economico; sono escluse dalle lavorazioni  occasionali  attivita’  di

espianti e potature di normale manutenzione del verde.

 

Capo I

                               Art. 3

                 Sistema nazionale di certificazione

              della sostenibilita’ dei biocombustibili

1. Il Sistema  nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita’

opera mediante l’applicazione dello schema di certificazione  di  cui

all’art. 4, da parte dei seguenti soggetti:

a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi

di certificazione per lo schema di certificazione di cui  all’art.  4

del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;

b)  gli  organismi  di  certificazione,  che  operano  ai   sensi

dell’art. 7;

c)  gli  operatori  economici,  che  sono  in  possesso   di   un

certificato di conformita’ dell’azienda; gli stessi  si  sottopongono

alle verifiche periodiche da parte di un organismo di  certificazione

e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di

consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

d) il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica  e  il

comitato,  che   effettuano   il   controllo   sul   rispetto   della

sostenibilita’ ai sensi del decreto legislativo  n.  199/2021,  anche

avvalendosi del GSE;

e) Ispra, che svolge attivita’ di controllo a campione sui  piani

di monitoraggio trasmessi ai sensi dell’art. 42, comma 6, del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  da  parte  degli  organismi  di

certificazione e in particolare sul mantenimento  del  contenuto  del

carbonio nei suoli; annualmente, Ispra informa il comitato dell’esito

di tale attivita’.

                               Art. 4

       Schema nazionale di certificazione dei biocombustibili

1. Tutti i  soggetti  di  cui  all’art.  3  del  presente  decreto,

ciascuno per la parte di propria competenza, operano  in  conformita’

allo schema di certificazione, derivante dal rispetto:

a) delle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili;

b)  del  regolamento  tecnico   (di   seguito   RT-31)   adottato

dall’Organismo nazionale di accreditamento;

c) delle modalita’ di svolgimento delle verifiche da parte  degli

organismi di certificazione, ai sensi dell’art. 7;

d) delle modalita’ di rilascio  del  certificato  di  conformita’

dell’azienda, ai sensi dell’art. 8;

e) della documentazione rilasciata dagli operatori  economici  in

accompagnamento  al  prodotto,   ai   sensi   dell’art.   9   per   i

biocombustibili e dell’allegato 1 del presente decreto;

f) della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto

serra, ai sensi dell’art. 11 per i biocombustibili;

g) della gestione del sistema di equilibrio di  massa,  ai  sensi

dell’art. 12.

 

                               Art. 5

                           Accreditamento

1.  Gli  organismi  di  accreditamento  costituiti  in  ordinamenti

diversi  da  quello  nazionale,  previa  comunicazione  all’Organismo

nazionale di accreditamento  della  loro  partecipazione  al  sistema

nazionale di cui all’art. 3, sono inseriti in apposito elenco  tenuto

ed   aggiornato   periodicamente    dall’Organismo    nazionale    di

accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.

2. Gli organismi di accreditamento di  cui  all’art.  2,  comma  2,

lettera d), che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel

rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:

a) accreditano gli organismi di  certificazione,  in  conformita’

alla norma UNI CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  e  assegnano  un  codice

identificativo a ciascun organismo accreditato;

b)  comunicano  al  Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza

energetica l’elenco degli organismi di certificazione accreditati con

competenza sullo schema di cui all’art.  4,  nonche’  ogni  eventuale

variazione da apportare a tale elenco;

c) vigilano sull’operato degli organismi  di  certificazione  che

hanno accreditato;

d) accertano, d’ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui  al

comma 3, eventuali inadempimenti  ovvero  anomalie  nell’applicazione

dello  schema  di  cui  all’art.  4,  imputabili  agli  organismi  di

certificazione che hanno accreditato;

e) al termine dell’istruttoria di cui alla lettera d), provvedono

all’archiviazione  della  procedura  di   accertamento   qualora   ne

ritengano  carenti  i  presupposti,  ovvero  alla   revoca   o   alla

sospensione dell’accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.

3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell’applicazione  dello

schema da parte degli  organismi  di  certificazione  possono  essere

segnalati   dal   comitato   all’organismo    che    ha    effettuato

l’accreditamento.  In  tal  caso,   l’organismo   di   accreditamento

competente informa dell’esito dell’istruttoria di  cui  al  comma  2,

lettera d), anche il soggetto segnalante.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,  si

rinvia alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero  dello

sviluppo  economico  del  22  dicembre  2009,  recante   prescrizioni

relative  all’organizzazione  ed  al   funzionamento   dell’Organismo

nazionale di accreditamento in conformita’  al  regolamento  (CE)  n.

765/2008, nonche’ alla normativa di riferimento vigente.

 

                               Art. 6

                         Operatore economico

1.  Ogni  operatore  economico  che  intende  aderire  al   sistema

nazionale di certificazione di cui all’art. 3 presenta istanza ad  un

organismo di  certificazione  accreditato  per  l’ottenimento  di  un

certificato di conformita’ dell’azienda, ai  sensi  dell’art.  8.  Il

certificato viene rilasciato  all’operatore  economico  previo  esito

positivo della verifica iniziale di cui all’art. 7, comma 3,  lettera

a).

2.  Ai  fini  dell’ottenimento  del  certificato   di   conformita’

dell’azienda, l’operatore economico adotta  un  sistema  di  gestione

della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta  attuazione  e

il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle  norme

UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili, nonche’ sul sistema

di equilibrio di massa di cui all’art. 12.

3. L’operatore economico titolare del  certificato  di  conformita’

dell’azienda e’ autorizzato a  rilasciare,  in  accompagnamento  alle

partite  che  cede,  le  dichiarazioni  di  sostenibilita’  ovvero  i

certificati   di   sostenibilita’   di   cui   all’art.   9   per   i

biocombustibili.

4. Ciascun operatore economico della  catena  di  consegna,  previa

stipula in forma scritta di apposito contratto, puo’ assumere  su  di

se’ anche gli oneri economici derivanti dall’adesione al  sistema  di

certificazione altrimenti ricadenti su uno  o  piu’  degli  operatori

economici della medesima catena di consegna.

5. Ogni operatore economico della catena di consegna  e’  tenuto  a

conservare  copia  delle   dichiarazioni   di   sostenibilita’,   dei

certificati  di  sostenibilita’,  nonche’  della   documentazione   a

supporto delle stesse di cui all’art. 9 per i biocombustibili per  un

periodo di cinque  anni  dal  momento  in  cui  tali  documenti  sono

rilasciati.

6.  Gli  operatori  economici  gia’  operanti  nella   filiera   di

produzione di biocombustibili,  che  decidano  di  rivolgersi  ad  un

organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da

un  precedente  sistema  di  certificazione  volontario  al   sistema

nazionale  di  certificazione,  devono  richiedere  una  verifica  di

chiusura, che deve essere  messa  a  disposizione  dell’organismo  di

certificazione subentrante. La stessa puo’ avvenire anche  a  livello

documentale.

7. Ogni operatore economico che intende ottenere la  certificazione

di  basso  rischio  ILUC  presenta  istanza  ad   un   organismo   di

certificazione  per  l’ottenimento  della  stessa,   secondo   quanto

previsto all’art. 10.

8. Ogni operatore economico che si configura come  primo  operatore

economico della catena di consegna deve  fornire,  in  aggiunta  alla

documentazione di cui al comma 3,  una  dichiarazione  contenente  le

informazioni ambientali e sociali di cui all’art. 2, comma 2, lettera

i).

 

                               Art. 7

                     Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell’art. 5

sono inseriti all’interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato

a cura del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla

base delle informazioni  piu’  recenti  fornite  dagli  organismi  di

accreditamento ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b),  del  medesimo

articolo. Tale  elenco  e’  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli  operatori

economici che  aderiscono  al  sistema  nazionale  di  certificazione

l’attivita’ di verifica della  completezza  e  della  veridicita’  di

tutti gli elementi presenti nelle  dichiarazioni  di  sostenibilita’,

nel certificato di sostenibilita’, e in  tutte  le  dichiarazioni  ad

essi riferibili, nonche’,  limitatamente  al  produttore  di  materie

prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza  e

la veridicita’ delle informazioni sociali  e  ambientali  fornite  in

accompagnamento  alle   dichiarazioni   di   sostenibilita’   e,   se

pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso  rischio

ILUC.

3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:

a) una verifica iniziale, da svolgersi  prima  del  rilascio  del

certificato  di  conformita’  dell’azienda  ai   fini   dell’adesione

dell’operatore economico  al  sistema  nazionale  di  certificazione.

Durante tale verifica  l’organismo  di  certificazione  effettua  una

simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto

dall’operatore  economico,  al  fine  di  accertarne  la  conformita’

rispetto a quanto previsto dallo schema di  certificazione.  Per  gli

operatori economici gia’ operanti  nella  filiera  di  produzione  di

biocombustibili, che  decidano  di  rivolgersi  ad  un  organismo  di

certificazione  diverso  oppure  che  decidano  di  passare   da   un

precedente sistema di certificazione volontario o da  un  sistema  di

certificazione nazionale in vigore in  un  altro  Paese  riconosciuto

nell’ambito  di  un  accordo  di  mutuo  riconoscimento  disciplinato

all’art. 15, comma 5, la verifica  iniziale  e’  volta  ad  accertare

anche  l’esito  positivo  della  verifica  di  chiusura  svolta   dal

precedente organismo di certificazione o dal sistema volontario.  Non

si puo’ dare esito positivo nel caso in cui l’operatore  economico  o

il suo predecessore  in  diritto  non  abbia  superato  il  controllo

iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale  non

abbia avuto luogo piu’ di tre anni prima della domanda.  In  caso  si

accetti la giustificazione dell’operatore economico e  si  decida  di

valutarne la domanda, l’ambito d’applicazione del controllo  iniziale

e’ adattato in modo da vertere su tutte  le  questioni  pertinenti  e

concentrarsi in particolare sulle carenze individuate  nel  controllo

iniziale che non e’ stato superato nell’altro sistema;

b) la prima verifica di sorveglianza, che, salvo quanto  previsto

all’art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 15 settembre 2022,  e’

effettuata entro i primi novanta  giorni  dal  rilascio  della  prima

dichiarazione di sostenibilita’ o certificato di sostenibilita’ e  in

ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di  conformita’

dell’azienda, indipendentemente dal fatto che siano state  rilasciate

dichiarazioni o certificati di sostenibilita’; durante tale  verifica

l’organismo di certificazione effettua una simulazione  completa  del

sistema  di  gestione   dello   schema   predisposto   dall’operatore

economico, al fine di accertarne la  conformita’  rispetto  a  quanto

previsto dallo schema di certificazione;

c) verifiche di sorveglianza a cadenza periodica ma comunque  non

superiore ai dodici mesi a  decorrere  dal  giorno  di  rilascio  del

certificato di conformita’ dell’azienda. La verifica  viene  condotta

indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate  dichiarazioni

o certificati di sostenibilita’ nel periodo intercorrente dall’ultima

verifica. Nel caso che la verifica non venga condotta  per  qualsiasi

motivo, il certificato viene immediatamente sospeso e,  nel  caso  in

cui la verifica non venga condotta entro i successivi sei mesi  dalla

sospensione, il certificato viene immediatamente revocato. Il periodo

di sospensione non modifica la data di scadenza  del  certificato  di

conformita’ dell’azienda. Nel  caso  in  cui  l’operatore  non  abbia

rilasciato dichiarazioni relative ad  alcune  tipologie  di  prodotti

rientranti  nel  proprio  certificato  d’azienda,  la   verifica   di

sorveglianza dovra’ accertare anche  che  mantenga  la  capacita’  di

gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione degli  stessi  da

parte dell’operatore economico;

d) la verifica volta al rinnovo del  certificato  di  conformita’

dell’azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti  alla  data  di

scadenza dello stesso, fermo restando  quanto  previsto  all’art.  8,

comma 4. La verifica viene condotta indipendentemente dal  fatto  che

siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di  sostenibilita’

nel periodo intercorrente  dall’ultima  verifica.  Nel  caso  in  cui

l’operatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni relative ad alcune

tipologie di prodotti rientranti nel proprio  certificato  d’azienda,

la verifica  di  rinnovo  dovra’  accertare  anche  che  mantenga  la

capacita’ di gestire tali  prodotti,  salvo  rinuncia  alla  gestione

degli stessi da parte dell’operatore economico;

e) la verifica di chiusura, nei casi di cui all’art. 6, comma  6,

o nel caso in cui l’operatore interrompa l’attivita’. Nel caso in cui

l’operatore rifiuti la verifica di chiusura,  le  dichiarazioni  o  i

certificati di sostenibilita’ emessi a partire  dall’ultima  verifica

con esito positivo sono da considerarsi nulli.

Gli  organismi  di  certificazione  hanno  facolta’  di  effettuare

verifiche supplementari volte ad accertare  eventuali  situazioni  di

non conformita’ ai sensi dell’art. 8,  comma  6  e  7,  del  presente

decreto.

4.  Gli  organismi   di   certificazione   curano   la   redazione,

l’aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

a) un registro degli operatori  economici  sottoposti  alle  loro

verifiche,  assegnando   a   ciascuno   un   codice   identificativo,

coincidente  con  quello  relativo  al  certificato  di   conformita’

dell’azienda di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), e/o  con  quello

di certificazione a basso rischio ILUC di cui all’art. 10;

b) un registro per ciascun operatore  economico  sottoposto  alle

loro  verifiche,  all’interno  del  quale  sono  annotate  tutte   le

verifiche  effettuate,   identificate   con   specifici   codici   di

riferimento.

5. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al  comma  13

dell’art. 9, il registro di cui alla lettera a) deve essere trasmesso

al GSE entro un mese dal rilascio  del  certificato  d’azienda.  Ogni

aggiornamento,  nonche’  variazione  di  stato,  comprese   eventuali

sospensioni  o  revoche  dei  relativi  certificati  di   conformita’

dell’azienda sono trasmessi obbligatoriamente al GSE  entro  quindici

giorni. Il GSE provvede a dare pubblicazione del registro e di  tutte

le sue variazioni sul proprio sito istituzionale.

6. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al  comma  13

dell’art. 9, gli organismi di certificazione, entro il 31 dicembre di

ogni anno, provvedono a trasmettere al GSE il piano  delle  verifiche

previste per l’anno successivo, contenente la data e il luogo  esatto

dei controlli; eventuali aggiornamenti  dello  stesso  devono  essere

comunicati entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.

7. Nel  caso  di  mancata  trasmissione,  trasmissione  parziale  o

incompleta oppure di trasmissione tardiva dei dati previsti ai  commi

5 e 6, il GSE provvede a informare tempestivamente Accredia  per  gli

eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.

8.  Gli  operatori   economici   aderenti   a   piu’   sistemi   di

certificazione, sia di  tipo  volontario  sia  in  vigore  a  livello

nazionale in un altro Paese ancorche’ riconosciuto nell’ambito di  un

accordo di mutuo riconoscimento di cui all’art. 15, comma 5,  durante

le  verifiche  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  devono   rendere

accessibili  agli  organismi  di  certificazione   le   registrazioni

relative alle quantita’  di  prodotto/i  gestito/i  e  ai  rispettivi

valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita  dalla

propria   fase   produttiva,   indipendentemente   dal   sistema   di

certificazione oggetto del controllo, affinche’ si  possa  verificare

che i volumi movimentati attraverso  i  singoli  schemi  per  cui  la

societa’ e’ certificata  siano  coerenti  con  i  volumi  complessivi

movimentati dall’operatore.

9. Le verifiche  sono  svolte  in  conformita’  a  quanto  previsto

all’allegato 2, parti A e B, al termine delle  quali  l’organismo  di

certificazione redige  un  rapporto  di  verifica  ispettiva  secondo

quanto riportato all’allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono

conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio  di  cui

al RT31 di cui all’art. 4, comma 1,  lettera  b),  per  stabilire  il

campione da  verificare.  L’allegato  potra’  essere  aggiornato  con

decreto direttoriale per tener conto dell’evoluzione della  normativa

comunitaria.

10. L’organismo di certificazione classifica in critiche, rilevanti

e minori, le non conformita’ riscontrabili  durante  le  verifiche  e

determina dettagliatamente le azioni da intraprendere per  ognuna  di

queste casistiche, fatto  salvo  quanto  previsto  ai  commi  6  e  7

dell’art. 8.

11. Le verifiche previste per la  certificazione  a  basso  rischio

ILUC possono avvenire, secondo  le  modalita’  di  cui  all’art.  10,

contemporaneamente  a  quelle  previste  dal   comma   3   o   essere

indipendenti da queste.

12. Le verifiche sull’applicazione della metodologia  adottata  per

l’attribuzione dei quantitativi di biocarburanti e biogas provenienti

da un processo di co-processing  tengono  conto  di  quanto  definito

nella metodologia adottata  a  livello  europeo  con  il  regolamento

2023/1640/UE.

13. Durante le verifiche periodiche sulle informazioni ambientali e

sociali, gli organismi di certificazione, in  caso  di  produzione  a

partire  da  rifiuti  e  residui  provenienti  da  terreni  agricoli,

trasmettono i piani di monitoraggio  e  gestione  dell’impatto  sulla

qualita’ del suolo e sul carbonio nel suolo ad Ispra.

14. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica,  anche

avvalendosi del GSE, e il comitato possono affiancare  gli  organismi

di certificazione durante le verifiche di cui al comma  3.  Nel  caso

sia riscontrata una non conformita’ viene  informato  tempestivamente

Accredia per gli eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.

15. Gli organismi di certificazione che operano anche sotto sistemi

volontari, devono registrarsi presso il GSE, secondo quanto  previsto

dal regolamento d’esecuzione (UE) 2022/996 come disciplinato all’art.

16.

 

                               Art. 8

             Certificazione di conformita’ dell’azienda

1.  Gli  organismi  di  certificazione   rilasciano   all’operatore

economico, a seguito della verifica iniziale di cui all’art. 7, comma

3,  lettera  a),  un   certificato   di   conformita’   dell’azienda.

L’operatore economico titolare  del  certificato  di  conformita’  e’

autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita’ ovvero il

certificato di sostenibilita’ ai sensi dell’art. 9.

2. Il certificato di conformita’  dell’azienda  contiene,  oltre  a

quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i

seguenti elementi:

a) il nome e  il  codice  dell’organismo  di  certificazione  che

rilascia il certificato di conformita’ dell’azienda;

b)  il  numero  identificativo  del  certificato  di  conformita’

dell’azienda;

c) la ragione sociale del soggetto destinatario  del  certificato

di conformita’ dell’azienda;

d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di

conformita’ dell’azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

e)  la  data  di  rilascio   del   certificato   di   conformita’

dell’azienda, con indicazione dell’organismo di certificazione che ha

rilasciato la stessa;

f)  la  data  di  scadenza   del   certificato   di   conformita’

dell’azienda;

g) la data dell’ultima verifica  di  cui  all’art.  7,  comma  3,

lettera c);

h) il periodo di inizio e conclusione dell’eventuale  sospensione

di cui al comma 7.

3.  Il  campo  di  applicazione  del  certificato  di   conformita’

dell’azienda,  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),   e’   delimitato

all’interno del certificato di conformita’ mediante l’indicazione dei

seguenti elementi:

a) l’elencazione di tutte le attivita’ che l’operatore  economico

certificato e’ idoneo a svolgere;

b) l’elencazione di tutti i prodotti che possono essere  lavorati

e/o commercializzati dall’operatore economico certificato;  nel  caso

in cui si tratti di piu’  materie  prime  o  prodotti  intermedi,  il

certificato reca  espressa  indicazione  di  ciascuno.  Nel  caso  di

attivita’ di commercializzazione, devono essere  indicate  almeno  le

seguenti  macrocategorie:  materie  prime  coltivate,  oli  vegetali,

rifiuti, residui/sottoprodotti,  prodotti  intermedi,  biocarburanti,

bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose;

c) il sito di  produzione  e/o  di  commercializzazione,  nonche’

l’eventuale  lista  dei  luoghi  di  deposito  nella   disponibilita’

dell’operatore economico o di  soggetti  terzi,  di  cui  l’operatore

economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento  della  sua

attivita’;

d) qualora l’operatore economico certificato  sia  produttore  di

rifiuti, anche:

i) l’indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti

prodotti, qualora la produzione dei  rifiuti  avvenga  in  territorio

europeo;

ii) l’indicazione esplicita dell’esito positivo  dell’attivita’

ispettiva  svolta  dall’organismo  di  certificazione  e   volta   ad

accertare la  conformita’  del  rifiuto  prodotto  alle  norme  della

direttiva 2008/98/CE,  e  in  particolare  alla  definizione  di  cui

all’art. 3, paragrafo 1, punto 1), qualora la produzione dei  rifiuti

avvenga fuori dal territorio europeo;

e) anche la categoria di appartenenza del  prodotto,  qualora  lo

stesso sia classificabile all’interno di una delle categorie  di  cui

all’allegato VIII, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) qualora l’operatore economico certificato sia un produttore di

sottoprodotti, anche l’indicazione  esplicita  della  qualifica  come

sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152. La qualifica  del  sottoprodotto  e’  a  cura  e

responsabilita’ del  produttore  e  richiede  la  conferma  da  parte

dell’organismo di certificazione;

g)   qualora   l’attivita’   svolta   dall’operatore    economico

certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto,  anche

l’indicazione esplicita degli estremi dell’autorizzazione  rilasciata

all’impianto in cui avviene il processo.

4. Il certificato di conformita’ ha durata  di  cinque  anni  dalla

data  del  rilascio.  Salvo  volonta’  contraria  che  sia   espressa

dall’operatore  economico  entro   il   termine   di   scadenza   del

certificato, il rinnovo e’  automatico  per  altri  cinque  anni  dal

momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a

condizione che la verifica di cui all’art. 7, comma  3,  lettera  d),

abbia avuto esito positivo.

5. Il certificato e’  rilasciato  in  lingua  italiana  o  inglese,

ovvero, se redatto in altra lingua,  e’  accompagnato  da  traduzione

giurata in lingua italiana.

6. Ferma restando l’applicazione di ulteriori o diverse  previsioni

normative di tipo sanzionatorio, nel caso di verifica iniziale di cui

all’art.  7,  comma   3,   lettera   a),   qualora   l’organismo   di

certificazione rilevi d’ufficio una irregolarita’ classificabile come

critica o rilevante, di cui  rispettivamente  all’art.  2,  comma  2,

lettera x) o y), l’organismo di  certificazione  non  rilascia  alcun

certificato. Gli operatori economici  possono  presentare  nuovamente

domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai  nove

mesi.

7. Ferma restando l’applicazione di ulteriori o diverse  previsioni

normative   di   tipo   sanzionatorio,   qualora    l’organismo    di

certificazione, durante le verifiche di  cui  all’art.  7,  comma  3,

lettere b),  c)  o  d),  rilevi  d’ufficio  eventuali  irregolarita’,

inosservanze o inadempimenti imputabili all’operatore economico:

a) se classificabili come critiche, ai sensi dell’art.  2,  comma

2, lettera  x),  dispone  la  revoca  immediata  del  certificato  di

conformita’;

b) se classificabili come rilevanti, ai sensi dell’art. 2,  comma

2, lettera y), fissa un termine, non  superiore  a  sessanta  giorni,

entro il quale l’operatore economico e’ tenuto a adottare  specifiche

misure correttive comunicate  dall’organismo  di  certificazione.  In

caso  di  inutile  decorso  del  termine  fissato,   l’organismo   di

certificazione dispone la sospensione del certificato di  conformita’

dell’azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine,  non

superiore a trenta giorni dal momento  della  sospensione,  entro  il

quale l’operatore economico e’ tenuto a adottare le  medesime  misure

correttive gia’ comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla

sospensione,  l’organismo  di  certificazione  svolge  una   verifica

supplementare  presso  l’operatore  economico  e  in  caso  di  esito

positivo  revoca  la  sospensione  del  certificato  di   conformita’

dell’azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato

di conformita’ dell’azienda;

c) se classificabile come minore, ai sensi dell’art. 2, comma  2,

lettera z), fissa un termine non superiore ai sei mesi  per  adottare

misure correttive, e la data  della  successiva  verifica,  che  puo’

coincidere con la verifica di sorveglianza o di  ricertificazione  di

cui, rispettivamente, all’art. 7, comma 3, lettere c) o  d),  purche’

compatibile con i tempi richiesti.

8. La revoca del certificato di conformita’  dell’azienda  comporta

l’immediato divieto per l’operatore economico di adottare ed emettere

le dichiarazioni di sostenibilita’ e i certificati di  sostenibilita’

di cui all’art. 9.  Nel  periodo  compreso  tra  la  sospensione  del

certificato di conformita’ e la revoca della sospensione  l’operatore

economico  non  puo’   adottare   ne’   emettere   dichiarazioni   di

sostenibilita’ o certificati di sostenibilita’ per i prodotti ceduti;

restano in ogni caso valide le dichiarazioni di  sostenibilita’  e  i

certificati  di  sostenibilita’   emessi   dall’operatore   economico

anteriormente alla sospensione del certificato.

9. Le non conformita’ di singoli membri del gruppo di cui  all’art.

14 riscontrate durante un  controllo  sono  trattate  secondo  quanto

disciplinato ai commi 6 e 7, secondo i casi. Se nel campione iniziale

del gruppo e’ individuata una non conformita’  critica  o  rilevante,

sara’ controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La

non conformita’ critica o rilevante di un numero superiore al 50% dei

membri  del  gruppo  nel  campione  comporta,  secondo  i  casi,   la

sospensione o la revoca della certificazione per l’intero gruppo.

10. Le decisioni di sospensione e di revoca sono comunicate con  le

relative motivazioni dall’organismo di  certificazione  all’operatore

economico e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza  energetica,

nonche’ al GSE, che provvede ad annotarle all’interno dell’elenco  di

cui all’art. 7, comma 6, ultimo periodo.

 

                               Art. 9

                   Dichiarazione di sostenibilita’

                   e certificato di sostenibilita’

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni  partita

ceduta, rilascia all’operatore economico successivo una dichiarazione

di sostenibilita’ redatta ai sensi del decreto del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per la fase di produzione delle  materie  prime  coltivate,  nel

caso di biomasse agricole e per la fase  di  raccolta  delle  materie

prime coltivate, nel caso di biomasse forestali, la dichiarazione  di

sostenibilita’ di cui al comma 1 e’ redatta secondo le  modalita’  di

cui  al  comma  11,  lettera  b),  utilizzando  il  modello  di   cui

all’allegato 1, parte A, del presente decreto e contiene  i  seguenti

elementi:

a) natura, volume ovvero quantita’ della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di  CO2

equivalente per unita’ di prodotto, o per  unita’  di  energia  (MJ),

relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di

uso del suolo;

d)   dichiarazione   di   eventuale   coltivazione   in   terreni

pesantemente degradati o fortemente contaminati;

e) nel caso  di  biomasse  agricole,  dichiarazione  di  avvenuto

rispetto dei criteri di sostenibilita’ di cui  ai  commi  da  7  a  9

dell’art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) nel caso delle biomasse forestali, dichiarazione  di  avvenuto

rispetto dei criteri di sostenibilita’  di  cui  ai  commi  10  e  11

dell’art. 42, del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,

tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento  d’esecuzione  (UE)

2022/2448; questa condizione potra’ essere provata anche  avvalendosi

di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico

delle foreste e delle filiere  forestali  (TUFF),  o,  ai  sensi  del

regolamento  UE  2023/1115  e  della  documentazione  comprovante  la

tracciabilita’ e rintracciabilita’ della biomassa  legnosa  ai  sensi

del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

g) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente

dall’operatore economico a ciascuna partita,  che  include  anche  il

codice  identificativo  dell’organismo  di  certificazione  coinvolto

nelle verifiche della fase  produttiva  e  il  codice  identificativo

dell’operatore economico;

h) indicazioni sul luogo di origine;

i) copia del certificato di conformita’ dell’azienda;

j) codice identificativo e data dell’ultima  verifica  effettuata

dall’organismo di certificazione;

k) dichiarazione di  utilizzo  dell’equilibrio  di  massa,  nelle

modalita’ di cui all’art. 12 del presente decreto;

l) mese e anno del raccolto;

m) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di

trasporto associato alla  partita  o  della  fattura  definitiva,  se

contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

n) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene

il primo punto di raccolta;

o) dichiarazione sulle informazioni sociali e ambientali  di  cui

all’art. 2, comma 2, lettera i), comprendente, nel caso di produzione

di colture intermedie, dichiarazione attestante l’assenza di  domanda

addizionale dei terreni;

p) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.

3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i  residui  o  i

sottoprodotti  destinati  alla  produzione  di  biocombustibili,   la

dichiarazione di sostenibilita’ di cui al comma 1 e’ redatta  secondo

le modalita’ di cui al comma 11, lettera b), utilizzando  il  modello

riportato all’allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene  i

seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantita’ della partita;

b) dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita’ di cui

all’art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui:

1) ai  commi  da  6  a  9,  nel  caso  di  rifiuti,  residui  o

sottoprodotti dell’agricoltura;

2) ai  commi  da  7  a  9,  nel  caso  di  rifiuti,  residui  o

sottoprodotti dell’acquacoltura e pesca;

3)  ai  commi  10  e  11,  nel  caso  di  rifiuti,  residui   o

sottoprodotti della silvicoltura;

c) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente

alla partita dall’operatore economico che  include  anche  il  codice

identificativo  dell’organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche della/e fase/i  produttiva/e  e  il  codice  identificativo

dell’operatore economico;

d) tipo di attivita’ e processo produttivo da cui e’ generato  il

rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;

e) copia del certificato di conformita’ dell’azienda;

f)  codice   identificativo   dell’ultima   verifica   effettuata

dall’organismo di certificazione;

g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice  CER  se

prodotti sul territorio europeo ovvero  dichiarazione  dell’organismo

di  certificazione  che  attesti  l’esito   positivo   dell’attivita’

ispettiva svolta al fine di accertare la conformita’ del rifiuto alle

norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare  alla  definizione

di cui all’art. 3, paragrafo 1,  punto  1),  se  prodotti  fuori  dal

territorio europeo;

h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione  attestante  che  il

sottoprodotto rispetta  i  requisiti  di  cui  all’art.  184-bis  del

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  che  lo  stesso  e’

esplicitamente indicato nello scopo di  certificazione  dell’azienda.

Nel caso di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di  prodotti  da

essi derivati definiti sottoprodotti ai sensi del regolamento  CE  n.

1069/2009, dichiarazione attestante  il  rispetto  dei  requisiti  di

tracciabilita’ ivi prescritti, con utilizzo dei documenti commerciali

previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;

i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di  CO2

equivalente per unita’ di prodotto oppure per unita’ di energia (MJ),

relative al trasporto della partita;

j) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

k) dichiarazione contenente le informazioni sociali e  ambientali

di cui all’art. 2, comma 2, lettera i);

l) dichiarazione di  utilizzo  dell’equilibrio  di  massa,  nelle

modalita’ di cui all’art. 12 del presente decreto;

m) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene

il primo punto di raccolta;

n) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.

4. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal  biogas  o

biometano, la dichiarazione di sostenibilita’ di cui al comma  1  per

le fasi intermedie successive a quelle di cui  ai  commi  2  e  3  e’

redatta secondo  le  modalita’  di  cui  al  comma  11,  lettera  b),

utilizzando il modello riportato all’allegato 1, parte C, e  contiene

i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantita’ della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi

precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita’  di

prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale

coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente

contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in esercizio dell’impianto di  produzione  del

biocombustibile, nel caso di biocarburanti e bioliquidi;

f) dichiarazione di  utilizzo  dell’equilibrio  di  massa,  nelle

modalita’ di cui all’art. 12;

g) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente

alla partita dall’operatore economico che  include  anche  il  codice

identificativo  dell’organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo

dell’operatore economico;

h)  indicazioni  sulla/sulle  materie  prime  utilizzate  per  la

produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione

delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto

intermedio/finito;

i) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e

codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le

fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell’organismo

di certificazione e codice  identificativo  dell’operatore  economico

relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una

autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i

principi di rintracciabilita’;

j) copia del certificato di conformita’ dell’azienda;

k)  codice   identificativo   dell’ultima   verifica   effettuata

dall’organismo di certificazione;

l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,

codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell’organismo   di

certificazione di cui al comma 3, lettera g);

m)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da

sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti

di cui all’art. 184-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152.  A  tal  fine   l’operatore   economico   allega   copia   della

dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3,

lettera h);

n) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

o) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della

catena di cui all’art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso

di  produzione  a  partire  da  colture   intermedie,   dichiarazione

attestante l’assenza di domanda addizionale dei terreni;

p) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita

delle tipologie e dei quantitativi  di  tutti  i  materiali,  sia  di

origine biologica che fossile, in entrata e in uscita  dalla  singola

unita’  di  lavorazione,  nonche’  della   specifica   attivita’   di

co-processing di cui all’art. 2, comma 2, lettera aa);

q) nel caso  delle  biomasse  forestali,  luogo  fisico  dove  e’

avvenuto il primo punto di raccolta;

r) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.

5. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal  biogas  o

biometano, l’ultimo operatore economico della catena di consegna,  al

momento della cessione di  una  partita,  emette  un  certificato  di

sostenibilita’ secondo le modalita’ di cui al comma 11,  lettera  c).

L’ ultimo  operatore  economico  coincide  con  il  soggetto  di  cui

all’art. 2, comma 3, lettera c) o d),  nel  caso  dei  biocarburanti,

oppure con il soggetto di cui all’art. 2, comma 3,  lettera  e),  nel

caso di bioliquidi o di biomasse solide.

Tale  certificato,  redatto  utilizzando   il   modello   riportato

all’allegato 1, parte D, del presente decreto,  contiene  i  seguenti

elementi:

a) natura, volume ovvero quantita’ della partita;

b) quantita’ di energia prodotta, se pertinente;

c) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi

precedenti, nonche’ emissioni complessive, espresse in termini di CO2

equivalente per unita’ di energia (MJ) relative alla partita;

d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale

coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente

contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

e) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

f) data di entrata in esercizio dell’impianto di  produzione  dei

biocarburanti o bioliquidi, se pertinente;

g) data di  entrata  in  esercizio  dell’impianto  di  produzione

dell’energia elettrica o termica, se pertinente;

h) efficienza dell’impianto di produzione dell’energia  elettrica

o termica, se pertinente;

i)  dichiarazione  che  il  prodotto  rispetta  il  criterio   di

risparmio emissivo;

j)  dichiarazione  che  il  prodotto  rispetta  il  criterio   di

efficienza energetica, se pertinente;

k) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa

nelle modalita’ di cui all’art. 12;

l) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente

alla partita dall’operatore economico che  include  anche  il  codice

identificativo  dell’organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo

dell’operatore economico;

m) indicazioni sulle materie prime utilizzate per  la  produzione

del biocombustibile, sul luogo di produzione delle  materie  prime  e

sul luogo di produzione del biocombustibile;

n) copia del certificato di conformita’ dell’azienda;

o) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e

codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le

fasi   precedenti   o,   in   alternativa,   codice    identificativo

dell’organismo   di   certificazione    e    codice    identificativo

dell’operatore   economico   relativi   alla   fase    immediatamente

precedente, unitamente ad una autodichiarazione in  cui  si  dichiara

che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita’;

p)  codice   identificativo   dell’ultima   verifica   effettuata

dall’organismo di certificazione;

q) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,

codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell’organismo   di

certificazione di cui al comma 3, lettera g);

r)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da

sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che

questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell’art. 184-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l’operatore

economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di

sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);

s) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

t) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della

catena di consegna cui all’art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti,

nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione

attestante l’assenza di domanda addizionale dei terreni;

u) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita

delle tipologie e dei quantitativi  di  tutti  i  materiali,  sia  di

origine biologica che fossile, in entrata e in uscita  dalla  singola

unita’  di  lavorazione,  nonche’  della   specifica   attivita’   di

co-processing di cui all’art. 2, comma 2, lettera aa);

v) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene

il primo punto di raccolta nonche’ distanza tra questo e il luogo  di

utilizzo;

w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.

6. Nel caso di produzione  di  biogas  in  impianto  di  digestione

anaerobica, la dichiarazione di sostenibilita’ e’ redatta secondo  le

modalita’ di cui al comma 11,  lettera  b),  utilizzando  il  modello

riportato all’allegato 1, parte  E,  del  presente  decreto  e  viene

emessa con riferimento alla produzione non superiore a quella  di  un

singolo mese calendariale. Essa puo’ coincidere con il certificato di

sostenibilita’, nel caso di biogas utilizzato  dal  medesimo  gestore

per  la  produzione  di  energia  elettrica  e/o  termica  oppure  di

biometano. La stessa contiene i seguenti elementi:

a) quantitativo di biogas prodotto;

b) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in

cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente

collegato a quello di produzione del biometano,  il  quantitativo  da

riportare e’ quello misurato a  valle  della  liquefazione  e  di  un

eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;

c) quantitativo massimo di biometano avanzato  attribuibile  alla

partita di cui all’art. 12, comma 16, se pertinente;

d) quantita’ di energia prodotta, se pertinente;

e) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi

precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita’  di

energia (MJ) relative al quantitativo prodotto;

f) data di  entrata  in  esercizio  dell’impianto  di  produzione

dell’energia elettrica o termica, se pertinente;

g) data di entrata in esercizio dell’impianto di  raffinazione  e

purificazione, se pertinente;

h) mese e anno di riferimento della produzione;

i) efficienza dell’impianto di produzione  di  energia  elettrica

e/o termica e relativo risparmio emissivo, se presente  nel  medesimo

luogo;

j) nel caso di produzione di biometano in loco, dichiarazione che

l’utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio  emissivo,

a seconda dell’utilizzo energetico finale,  raggiungendo  i  seguenti

risparmi emissivi, calcolati in  accordo  al  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all’art. 11

pari a:

X1% nel caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  senza

liquefazione;

X2 % nel  caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  con

liquefazione;

Y1%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla

produzione elettrica senza liquefazione;

Y2%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla

produzione elettrica con liquefazione;

Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;

Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;

k) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale

coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente

contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

l) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

m) dichiarazione di  utilizzo  dell’equilibrio  di  massa,  nelle

modalita’ di cui all’art. 12;

n) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente

alla partita dall’operatore economico che  include  anche  il  codice

identificativo  dell’organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo

dell’operatore economico;

o)  indicazioni  sulla/e  materia/e  prime  utilizzata/e  per  la

produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione

delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto

intermedio/finito;

p) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e

codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le

fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell’organismo

di certificazione e codice  identificativo  dell’operatore  economico

relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una

autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i

principi di rintracciabilita’;

q) copia del certificato di conformita’ dell’azienda;

r)  codice   identificativo   dell’ultima   verifica   effettuata

dall’organismo di certificazione;

s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,

codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell’organismo   di

certificazione di cui al comma 3, lettera g);

t)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da

sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti

di cui dell’art. 184-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.  A  tal  fine   l’operatore   economico   allega   copia   della

dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3,

lettera h);

u) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

v) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della

catena di cui all’art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso

di produzione a  partire  da  colture  intermedie,  la  dichiarazione

attestante l’assenza di domanda addizionale dei terreni;

w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.

7. Nel caso di produzione del biometano o di energia elettrica  e/o

termica da biogas  da  parte  di  un  soggetto  diverso  dal  gestore

dell’impianto di digestione anaerobica,  che  coincide  con  l’ultimo

operatore economico della catena di consegna,  lo  stesso  emette  il

certificato di sostenibilita’ secondo le modalita’ di  cui  al  comma

11, lettera c). Esso e’  redatto  utilizzando  il  modello  riportato

all’allegato 1, parte F, indipendentemente  dall’utilizzo  finale,  e

contiene i seguenti elementi:

a) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in

cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente

collegato a quello di produzione del biometano,  il  quantitativo  da

riportare e’ quello misurato a  valle  della  liquefazione  e  di  un

eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;

b) quantitativo massimo di biometano avanzato  attribuibile  alla

partita di cui all’art. 12, comma 16, se pertinente;

c) quantita’ di energia prodotta, se pertinente;

d) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi

precedenti, nonche’ emissioni complessive, espresse in termini di CO2

equivalente per unita’ di energia (MJ) relative biometano prodotto;

e) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale

coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente

contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

f) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

g) in caso  di  produzione  di  biometano,  data  di  entrata  in

esercizio  dell’impianto  di   raffinazione   e   purificazione   del

biometano;

h) in caso di produzione di energia elettrica e/o  termica,  data

di entrata in  esercizio  dell’impianto  di  produzione  dell’energia

elettrica e/o termica;

i) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa

nelle modalita’ di cui all’art. 12;

j)  in  caso  di  produzione  di  biometano,  dichiarazione   che

l’utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio  emissivo,

a seconda dell’utilizzo energetico finale,  raggiungendo  i  seguenti

risparmi emissivi, calcolati in  accordo  al  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di  quanto  previsto  all’art.

11, pari a:

X1% nel caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  senza

liquefazione;

X2 % nel  caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  con

liquefazione;

Y1%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla

produzione elettrica senza liquefazione;

Y2%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla

produzione elettrica con liquefazione;

Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;

Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;

k) in caso  di  produzione  di  energia  elettrica  e/o  termica,

efficienza dell’impianto e relativo risparmio emissivo;

l) dichiarazione che il prodotto rispetta i seguenti  criteri  di

efficienza energetica, se pertinente;

m) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente

alla partita dall’operatore economico che  include  anche  il  codice

identificativo  dell’organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle

verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo

dell’operatore economico;

n) indicazioni sulle materie prime utilizzate per  la  produzione

del biocombustibile, sul luogo di produzione delle  materie  prime  e

sul luogo di produzione del biocombustibile;

o) copia del certificato di conformita’ dell’azienda;

p) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e

codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le

fasi   precedenti   o,   in   alternativa,   codice    identificativo

dell’organismo   di   certificazione    e    codice    identificativo

dell’operatore   economico   relativi   alla   fase    immediatamente

precedente, unitamente ad una autodichiarazione in  cui  si  dichiara

che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita’;

q)  codice   identificativo   dell’ultima   verifica   effettuata

dall’organismo di certificazione;

r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,

codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell’organismo   di

certificazione di cui al comma 3, lettera g);

s)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da

sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che

questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell’art. 184-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l’operatore

economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di

sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);

t) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di

trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva

contenente l’elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui

quello/i associato/i alla partita;

u) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della

catena di cui all’art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso

di  produzione  a  partire  da  colture   intermedie,   dichiarazione

attestante l’assenza di domanda addizionale dei terreni;

v) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.

8. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di  piu’

fasi della medesima catena di consegna che avvengano all’interno  del

medesimo  stabilimento,  puo’  adottare  un’unica  dichiarazione   di

sostenibilita’ ovvero un unico certificato di sostenibilita’.

9. Nel caso in cui l’operatore economico sia  stabilito  fuori  dal

territorio europeo, la documentazione di cui ai commi da 2  a  7  del

presente articolo e’ redatta come dichiarazione giurata rilasciata in

tribunale  o  alla  presenza  di  un  «notary  public»  e  asseverata

dall’Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita’

riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno  sottoscritto

la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l’apposizione

della  «apostille»  rilasciata  dalla  competente  autorita’  interna

designata da ciascuno Stato e indicata  nell’atto  di  adesione  alla

convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu’ partite  in  uscita,

puo’ essere ammissibile una dichiarazione giurata  unica  riferita  a

tutte le partite, purche’ espressamente riferita a ciascuna  di  esse

(mediante  menzione   del   singolo   codice   della   partita),   in

accompagnamento a tutti i certificati relativi  alle  varie  partite.

Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione giurata di cui sopra  venga

autenticata  da  un  «notary   public»,   in   relazione   al   quale

l’autenticita’ della relativa firma e la qualita’ legale di  pubblico

ufficiale siano gia’ state accertate dall’apposizione  dell’apostille

o dalla procedura  di  legalizzazione,  le  successive  dichiarazioni

giurate, autenticate dal medesimo «notary public», non  richiederanno

l’apposizione di una nuova apostille e/o di una nuova  legalizzazione

per un periodo di tre mesi. In  ogni  caso,  durante  il  periodo  di

validita’ dei predetti tre mesi,  l’apostille  o  la  legalizzazione,

relativa  al  «notary  public»  autenticante,  dovra’  sempre  essere

allegata alla dichiarazione giurata. La suddetta dichiarazione non e’

prevista nel caso di biomasse forestali, che effettuano consegne  per

un totale complessivo annuo non superiore a 1.000 t.

10.  Le  dichiarazioni  di  sostenibilita’,   il   certificato   di

sostenibilita’ e tutta la documentazione  allegata  sono  redatti  in

lingua italiana o inglese; se redatti  in  altre  lingue  l’operatore

economico    deve    produrre    una    traduzione    in    italiano,

autocertificandone la corrispondenza all’originale.

11.  Affinche’  il   certificato   di   sostenibilita’   rilasciato

nell’ambito del sistema nazionale di  certificazione  sia  valido  ai

fini del rispetto delle previsioni di cui all’art.  7-bis,  comma  5,

del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  di  cui  al  decreto

ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, di cui all’art. 3, comma  6,  del

decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui al decreto ministeriale  15

settembre 2022, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e

di cui al decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,  devono  essere

soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) tutti gli operatori della medesima catena di  consegna  devono

essere in possesso di una certificazione di conformita’  dell’azienda

in corso di validita’ nel momento in cui emettono  una  dichiarazione

di sostenibilita’ o un  certificato  di  sostenibilita’  nonche’  nel

momento dell’invio di una partita;

b) con riferimento alle dichiarazioni di sostenibilita’:

i) nel caso di biocombustibili diversi  da  quelli  di  cui  al

punto  ii)  della  presente  lettera,  queste  devono  viaggiare   in

accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di  invio  di

una partita, devono pervenire telematicamente all’operatore economico

successivo entro trenta giorni dalla  data  dell’invio  stesso,  come

deducibile dal documento di  trasporto.  Tale  previsione  e’  valida

anche nel caso di certificazione di gruppo di  cui  all’art.  14.  In

sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19,  l’operatore  economico

deve esibire la documentazione in originale;

ii) nel caso di biogas da digestione anaerobica destinato  alla

produzione di biometano o di energia elettrica o termica non in loco,

queste vengono emesse al massimo entro una settimana  dalla  chiusura

del lotto di sostenibilita’ e trasmesse al  produttore.  In  sede  di

verifica di cui agli articoli 7  e  19,  l’operatore  economico  deve

disporre della documentazione in originale;

c) con riferimento al certificato di sostenibilita’:

i) nel caso di biocombustibili diversi  da  quelli  di  cui  ai

punti ii), iii), iv) e v) della presente lettera, il  certificato  di

sostenibilita’  deve  pervenire  telematicamente  al   fornitore   in

accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro trenta giorni

dalla data  di  invio  fisico  della  partita,  come  deducibile  dal

documento di trasporto, che lo deve conservare per  cinque  anni.  In

sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19,  l’operatore  economico

deve disporre della documentazione in originale;

ii) nel caso di biometano o  di  altri  biocarburanti  avanzati

incentivati ai sensi degli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale

2 marzo 2018, oppure del decreto ministeriale  15  settembre  2022  o

percettori di garanzie di origine ai sensi dell’art. 46  del  decreto

legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  gli  operatori  emettono  e

mantengono per cinque anni il certificato  di  sostenibilita’,  e  lo

mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. In

caso di adesione al decreto 15 settembre 2022, il  primo  certificato

di sostenibilita’ viene trasmesso al  GSE  al  fine  dell’ottenimento

degli incentivi ivi previsti. Tali produttori,  in  questi  specifici

casi, si configurano come l’ultimo anello della catena  di  consegna,

in conformita’ alla definizione di cui all’art. 2, comma  2,  lettera

cc). A tal fine, devono  stimare  le  emissioni  del  trasporto  fino

all’impianto di distribuzione o alla rete del gas naturale nonche’ le

emissioni di compressione o liquefazione. Nel solo caso del biometano

l’emissione  del  certificato  di  sostenibilita’  deve  avvenire  al

massimo  entro  trenta   giorni   dalla   chiusura   del   lotto   di

sostenibilita’. In tal caso il certificato  di  sostenibilita’  resta

nella disponibilita’ del produttore e le  informazioni  sul  rispetto

della sostenibilita’ sono trasmesse  all’utilizzatore  attraverso  le

garanzie di origine di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2023, n.

224, tenendo conto di quanto previsto all’art. 15;

iii) nel caso di biometano liquefatto  presso  un  impianto  di

liquefazione collegato direttamente all’impianto di produzione  dello

stesso e immesso in consumo in  purezza  da  un  fornitore  ai  sensi

dell’art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107,

il certificato di sostenibilita’ viene  trasmesso  al  fornitore.  Il

produttore di biometano deve stimare le emissioni del trasporto  fino

al fornitore nonche’ le emissioni di compressione o liquefazione;

iv) nel caso di produzione di energia elettrica  o  termica  da

biocombustibili, l’utilizzatore  di  cui  all’art.  2,  lettera  bb),

emette il certificato  di  sostenibilita’  al  massimo  entro  trenta

giorni dal mese di produzione dell’energia, lo  mantiene  per  cinque

anni e lo mette a disposizione del comitato in caso di verifica e del

GSE, qualora l’impianto  percepisca  gli  incentivi  ai  sensi  della

normativa vigente;

v) nel caso di utilizzo in impianti di cui all’art. 2, comma 2,

lettera e), l’utilizzatore emette il certificato di sostenibilita’ al

massimo entro trenta giorni dal mese di produzione  dell’energia,  lo

mantiene per cinque anni e lo utilizza per le  finalita’  di  cui  al

decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Nel caso di utilizzo del biometano il certificato di sostenibilita’

e’ emesso direttamente dal produttore di biometano di  cui  ai  punti

ii) e iii) della presente lettera, e  le  informazioni  sul  rispetto

della  sostenibilita’  sono   trasmesse   all’utilizzatore,   laddove

previsto, attraverso  le  garanzie  di  origine  di  cui  al  decreto

ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto di quanto previsto

all’art. 15.

12. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e’  redatta  in

lingua  italiana  o  inglese  durante  la  verifica  di  sorveglianza

prevista, ha validita’ a  partire  dal  momento  del  rilascio  della

stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia  in  copia

alle  dichiarazioni   di   sostenibilita’   o   ai   certificati   di

sostenibilita’.

13. Le informazioni  di  cui  al  presente  decreto  devono  essere

caricate sulla banca dati dell’Unione europea  di  cui  all’art.  41,

comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo  le

modalita’ individuate nell’apposito decreto di cui al medesimo comma.

14.  Le  dichiarazioni  di  sostenibilita’  e  i   certificati   di

sostenibilita’, una volta  emessi,  non  possono  essere  modificati,

salvo correzioni di meri errori materiali.

 

                               Art. 10

                 Certificazione a basso rischio ILUC

1. Gli operatori economici che vogliano ottenere una certificazione

del basso rischio ILUC di biocombustibili devono presentare domanda a

un  organismo  di  certificazione  competente  a   rilasciare   detta

certificazione. Il richiedente puo’ essere  un’azienda  agricola,  un

primo punto di raccolta o il responsabile di un gruppo che agisce per

conto di un gruppo di agricoltori.

2. La domanda di certificazione  contiene  almeno  le  informazioni

seguenti:

a)  il  nome  e  i  recapiti  del  o   dei   richiedenti,   anche

eventualmente dei membri del gruppo nel caso di una certificazione di

gruppo;

b) una descrizione delle  misure  previste  di  addizionalita’  a

basso rischio ILUC, tra cui:

i) informazioni dettagliate sull’appezzamento delimitato in cui

sara’ attuata la misura di addizionalita’, compresi l’attuale uso dei

terreni, le attuali pratiche di gestione, i dati attuali  sulla  resa

dei terreni e, se del  caso,  una  dichiarazione  che  indichi  se  i

terreni sono inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati;

ii) la descrizione delle misure di addizionalita’ e  una  stima

della  biomassa  supplementare  che  sara’  prodotta  dopo  la   loro

applicazione (mediante un aumento  della  resa  o  la  produzione  su

terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati);

c) informazioni su eventuali sistemi volontari di  certificazione

riconosciuti dalla commissione (nome del sistema  volontario,  numero

di certificato, stato e periodo di validita’).

3.  Successivamente  all’accettazione  della  domanda,  l’operatore

economico presenta un piano di gestione  in  cui  sono  riportate  le

informazioni minime  di  cui  al  Capo  V  e  all’allegato  VIII  del

regolamento d’esecuzione (UE) 2022/996.

4. Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il  rilascio  della

certificazione del basso rischio ILUC di cui al comma 5, lettera  a),

puo’ ottenere una dichiarazione di basso rischio ILUC.

5. L’organismo di certificazione effettua i  controlli  secondo  le

modalita’ previste al Capo V  e  all’allegato  VIII  del  regolamento

d’esecuzione (UE) 2022/996, che prevedono:

a) un controllo iniziale in loco, a seguito del quale, in caso di

esito positivo, rilascia la certificazione di basso rischio ILUC;

b) controlli annuali sulla corretta attuazione del contenuto  del

piano e sull’esattezza  delle  quantita’  di  biomassa  supplementare

prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di  basso  rischio

ILUC.

6.  Un  operatore  economico  puo’   applicare   piu’   misure   di

addizionalita’ nel corso degli anni, secondo quanto previsto al  Capo

V e all’allegato VIII del regolamento d’esecuzione (UE) 2022/996.

7. L’organismo di certificazione tiene  un  registro  con  tutti  i

certificati e li trasmette al GSE  conformemente  a  quanto  previsto

all’art. 7.

 

                               Art. 11

             Metodologia per il calcolo delle emissioni

                       di gas ad effetto serra

1. Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra  prodotte

durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocombustibili

nonche’ dei relativi risparmi emissivi  si  applica  quanto  previsto

all’art. 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  tenendo

conto anche di quanto disciplinato nel regolamento (UE) 2022/996.

2. Nel caso di biocombustibili la cui filiera di produzione non  e’

individuata nelle  tabelle  degli  allegati  VI  e  VII  del  decreto

legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  gli  operatori   economici

utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto

serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita   dei   biocombustibili

utilizzando la metodologia prevista nei medesimi allegati.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso di  filiere

del biogas/biometano  non  presenti  nell’allegato  VII  del  decreto

legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  oppure  presenti,  ma  che

concorrono alla  produzione  di  biogas  in  codigestione  con  altre

filiere o che presentano  configurazioni  impiantistiche  specifiche,

come indicate  dalla  UNI  TS  11567,  per  la  determinazione  delle

emissioni di gas serra inerenti alla  filiera  del  biometano  e  del

relativo valore di  risparmio  di  emissioni  rispetto  alla  filiera

tradizionale si applica la  metodologia  di  calcolo  presente  nella

norma UNI TS 11567. Nel caso in cui,  anteriormente  all’avvio  della

produzione di  biometano,  l’operatore  emetta  un’autocertificazione

contenente la sua dieta semestrale, tali  emissioni  potranno  essere

ritenute costanti, in assenza di variazioni di dieta, per un  periodo

temporale non superiore ai sei mesi, alle condizioni  previste  nella

medesima norma di cui al comma 3.

4. Gli operatori economici possono utilizzare valori reali dei  gas

a effetto serra solo dopo che in sede di controllo si  sia  accertata

la loro capacita’ di calcolare il valore reale. A tal fine presentano

in anticipo agli organismi di certificazione  tutte  le  informazioni

pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di  gas

a effetto serra. Le informazioni  includono  i  dati  in  ingresso  e

qualunque altra prova pertinente,  le  informazioni  sui  fattori  di

emissione e di conversione, sui valori  standard  applicati  e  sulle

relative fonti di riferimento, i calcoli delle  emissioni  di  gas  a

effetto serra e i  dati  relativi  all’applicazione  dei  crediti  di

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

5. Per le emissioni derivanti dalla liquefazione del biometano, nel

caso di impossibilita’ ad effettuare calcoli reali, nonche’  ai  fini

di cui all’art. 15, commi 2  e  4,  si  applica  il  valore  standard

previsto nella norma UNI TS 11567.

 

                               Art. 12

                   Sistema di equilibrio di massa

1.  La  rintracciabilita’  lungo  la   catena   di   consegna   dei

biocombustibili e’ assicurata applicando il sistema di equilibrio  di

massa  secondo  quanto  disciplinato   dall’art.   43   del   decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2.  Il  lotto  di  sostenibilita’  e’  il  parametro   quantitativo

all’interno del quale il sistema di equilibrio  di  massa  garantisce

che la quantita’ di materiale sottratta non sia  superiore  a  quella

aggiunta. Esso coincide con una o piu’ partite e puo’ essere espresso

in termini  quantitativi  assoluti  oppure  in  termini  quantitativi

temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L’equilibrio di massa puo’ essere continuo nel tempo,  nel  qual

caso  occorre  che  in  nessun  momento  la  quantita’  di  materiale

sostenibile  sottratta  sia  superiore  a  quella  aggiunta,   oppure

raggiunto in un lasso di tempo  adeguato,  comunicato  dall’operatore

economico all’organismo di certificazione  in  sede  di  adesione  al

sistema, in coerenza coi limiti temporali  di  cui  al  comma  4  del

presente articolo e regolarmente verificato.

4. Salvo quanto previsto al comma  13  del  presente  articolo,  il

lotto di sostenibilita’ non puo’ riguardare un periodo  superiore  ai

dodici  mesi  per  i  produttori  di  biomassa  agricola  e  biomassa

forestale  e  i  primi  punti  di  raccolta  che  si  approvvigionano

esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di  tre  mesi  per

tutti gli altri operatori economici. L’inizio e la fine di tale  arco

temporale sono allineati all’anno civile o, se del caso,  ai  quattro

trimestri dell’anno civile. In alternativa  gli  operatori  economici

possono utilizzare anche l’esercizio contabile o un  altro  punto  di

partenza, purche’ indichino chiaramente la scelta e la applichino con

coerenza. E’  possibile  cambiare  il  periodo  di  riferimento  solo

successivamente  alla  chiusura  del  lotto,   previa   comunicazione

all’organismo di certificazione.

5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di  massa  e’

definito da un confine spaziale che coincide con un luogo  geografico

precisamente delimitato, come un serbatoio, un  sito  o  un  impianto

logistico o di trattamento, la cui  responsabilita’  o  gestione  sia

riferibile ad un unico operatore economico.

6. Ogni operatore economico predispone  adeguati  sistemi  volti  a

garantire che  l’equilibrio  sia  rispettato.  Nel  caso  in  cui  la

quantita’ di materiale sottratta sia  inferiore  a  quella  aggiunta,

l’eccedenza  di  materiale  sostenibile   fisicamente   presente   in

magazzino  puo’  essere  conteggiata  nel  periodo   di   riferimento

immediatamente successivo.

7. Salvo quanto previsto al comma 9,  ai  fini  dell’equilibrio  di

massa nell’ambito del lotto di sostenibilita’, quando sono  mescolate

piu’ partite con caratteristiche di sostenibilita’ diverse ovvero non

tutte in possesso di caratteristiche di  sostenibilita’,  le  diverse

dimensioni e caratteristiche di sostenibilita’  di  ciascuna  partita

rimangono associate alla miscela, che puo’ assumere  qualsiasi  forma

in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in  cui  non

si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu’  partite,  il

sistema di equilibrio di massa e’ applicabile purche’ le  partite  in

questione siano miscelabili da un punto di vista  chimico-fisico.  Il

volume della miscela dovra’ essere  adeguato  attraverso  fattori  di

conversione opportuni quando sono interessate fasi della  lavorazione

o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che  se

ne  ricavano  puo’  essere   assegnata   una   qualunque   serie   di

caratteristiche di sostenibilita’, corredata di  dimensioni,  purche’

la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela  abbia  le

stesse  dimensioni  per  ciascuna   serie   di   caratteristiche   di

sostenibilita’ presenti nella miscela. Devono inoltre essere presenti

informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente erogato  per

la produzione della partita.

8.  Se  una  partita  e’   trasformata,   le   informazioni   sulle

caratteristiche di sostenibilita’ e di riduzione delle  emissioni  di

gas a effetto  serra  della  partita  sono  adeguate  e  riferite  al

prodotto finale conformemente alle regole seguenti:

a) quando dal trattamento di una  partita  di  materie  prime  si

ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei  combustibili

di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita’ in

termini di sostenibilita’ e  di  riduzione  di  emissioni  di  gas  a

effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari

al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale  produzione  e

la massa delle materie prime che entrano nel processo;

b) quando dal trattamento di una  partita  di  materie  prime  si

ottengono piu’ prodotti destinati alla produzione dei combustibili di

cui al comma 1, per ciascun prodotto e’ applicato un distinto fattore

di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

9. Nel processo di produzione  di  biocarburanti  e  biometano  che

beneficiano del riconoscimento  delle  maggiorazioni  del  contributo

energetico  previste  all’art.  6,  commi  2  e   14,   del   decreto

ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche’ ai fini di  accesso  agli

incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del  decreto  ministeriale  2

marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022 le materie prime e i

biocombustibili al termine  del  processo  produttivo  devono  essere

effettivamente impiegati come carburanti o combustibili.

10. Ai sensi del comma  1,  in  tutte  le  fasi  della  filiera  di

produzione di  biocarburanti  e  biometano  precedenti  al  perimetro

individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie  in

biocarburanti, non e’  ammessa  la  miscelazione  tra  materie  prime

finalizzate alla produzione di biocarburanti e biometano che  possono

beneficiare delle maggiorazioni del  contributo  energetico  previste

all’art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023,  n.

107, nonche’ dell’accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6  e

7 del decreto ministeriale 2 marzo  2018  e  di  cui  al  decreto  15

settembre 2022, con materie  prime  finalizzate  alla  produzione  di

biocarburanti  e  biometano  che  non  possono  beneficiare  di  tale

maggiorazione o incentivi. Nella filiera di produzione del  biometano

l’impianto a partire dal quale la miscelazione e’ consentita coincide

con l’impianto di digestione anaerobica.

11. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e  non

sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto  serra  da

associare alle partite sostenibili in uscita  va  tenuto  conto  solo

delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.

12. La verifica del sistema di  equilibrio  di  massa  deve  essere

svolta contestualmente alla verifica di cui all’art. 7, comma 2.

13.  Nella  fase  di  produzione  di  biogas   tramite   digestione

anaerobica  il   lotto   di   sostenibilita’   e’   il   quantitativo

caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della  produzione

a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso  (qualitativi

e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga  al

comma 4, esso e’ espresso in termini  temporali  e  non  puo’  essere

inferiore  a  un  mese  calendariale  e   superiore   ai   sei   mesi

calendariali; e’ consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento

del lotto, a seguito di variazione della dieta.

14. In accordo a quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto

legislativo n. 199/2021,  nel  caso  di  impianti  di  produzione  di

energia elettrica da  biogas  oggetto  di  riconversione  parziale  a

biometano che accedono ai meccanismi di  incentivazione  gestiti  dal

GSE per la produzione di biometano, i criteri di sostenibilita’ e  di

riduzione  delle  emissioni  sono  calcolati  sull’intero   mix   dei

materiali utilizzati dall’impianto di digestione anaerobica, sia  per

la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata

alla produzione di biometano.

15. Nel caso di impianti di  produzione  di  energia  elettrica  da

biogas oggetto di  riconversione  parziale  a  biometano  di  cui  al

precedente comma 14, che utilizzino contemporaneamente materie  prime

di cui  all’allegato  VIII,  parte  A,  del  decreto  legislativo  n.

199/2021 e altre materie prime di origine biologica, la quota massima

di  biometano  avanzato  in  uscita  dall’impianto  di  upgrading  e’

determinata considerando le sole materie prime  di  cui  all’allegato

VIII, parte A, del citato decreto,  ognuna  con  la  rispettiva  resa

metanigena. Tale principio e’ applicato esclusivamente  nei  casi  in

cui il meccanismo di incentivazione del biometano:

a. non tenga conto dell’energia assorbita dai  servizi  ausiliari

di impianto;

b. tenga conto dell’energia assorbita dai  servizi  ausiliari  di

impianto ma l’energia elettrica e termica  prodotta  dal  biogas  non

vadano ad alimentare tali servizi ausiliari.

Nei casi di impianti incentivati ai sensi del decreto  ministeriale

2 marzo 2018, quanto previsto al presente comma e’ applicabile per  i

soli impianti che richiedono l’incentivazione per  la  produzione  di

biometano avanzato non in codigestione.

16.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  14  e  15,  il  certificato  di

sostenibilita’ del biometano prodotto riporta il quantitativo massimo

di biometano avanzato attribuibile alla partita in base alle  materie

prime in  ingresso  al  processo  produttivo,  in  accordo  a  quanto

previsto al comma 15. Nel caso in cui la produzione di biogas avvenga

in un impianto diverso da quello di produzione di biometano, anche la

dichiarazione  di  sostenibilita’  del  biogas  dovra’  indicare   il

quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla  partita

prodotta a partire dal biogas oggetto di dichiarazione.

 

                               Art. 13

              Disposizioni per gli oli da cucina usati

1. L’esclusione di cui all’art. 2, comma 6, lettera a), punto  ii),

opera nel caso in cui gli oli da cucina usati siano stati prodotti in

un Paese in cui non sia presente il consorzio di  cui  all’art.  233,

comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  o  altri

sistemi di gestione costituiti ai sensi dell’art. 233,  comma  9,  ma

che rientri tra quelli previsti  dal  Titolo  V  del  regolamento  n.

1013/2006, e siano lavorati in territorio dell’Unione europea per  la

successiva trasformazione in biocombustibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le  seguenti

condizioni:

a) la catena di produzione  del  biocombustibile  e’  interamente

certificata almeno a partire dal raccoglitore  degli  oli  da  cucina

usati dagli operatori che li producono come certificazione di  gruppo

di cui all’art. 14, comma 3;

b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del  Presidente

della Repubblica n. 445/2000, di essere in  possesso  dell’elenco  di

tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui  ha  ritirato

oli da cucina usati e  della/e  autodichiarazione/i  da  parte  del/i

ristoratore/i o di altra struttura attestante l’effettivo ritiro;

c) gli oli  da  cucina  usati  prodotti  sono  identificati  come

«rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

d) la dichiarazione di sostenibilita’ redatta dal raccoglitore ai

sensi dell’art. 9 contiene, in allegato, una dichiarazione  da  parte

dell’organismo di certificazione da cui  e’  sottoposto  a  verifica,

resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

445/2000, che riporti il numero del certificato  di  conformita’  del

raccoglitore, e che attesti, nell’ambito delle ispezioni:

i) la verifica della identificazione  degli  oli  come  rifiuto

attraverso l’applicazione  dei  principi  contenuti  nella  direttiva

2008/98/CE;

ii) lo svolgimento di operazioni di verifica, anche a distanza,

sulla tracciabilita’ degli oli vegetali esausti raccolti  allo  scopo

di accertare, presso i  soggetti  produttori,  la  congruita’  tra  i

quantitativi ritirati dal  soggetto  raccoglitore  e  i  quantitativi

degli oli vergini da cui l’olio da cucina  usato  e’  stato  generato

nell’anno di riferimento.  Tale  congruita’  puo’  essere  verificata

analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di

trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico  scarico

di magazzino.  Tali  operazioni  di  verifica  devono  essere  svolte

analogamente a quanto previsto per le certificazioni di gruppo di cui

all’allegato 2, parte A.

3.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  lettera   d),   deve

accompagnare  ogni  partita  in  luogo  della  dichiarazione  di  cui

all’art. 9, comma  3,  lettera  g),  secondo  le  modalita’  previste

all’art. 9, comma 11.

4. La dichiarazione di cui al comma  2,  lettera  b),  deve  essere

tenuta  a  disposizione  da  parte  del  raccoglitore  per  eventuali

verifiche e non deve accompagnare le singole partite.

 

                               Art. 14

                      Certificazione di gruppo

1. E’ ammessa la possibilita’ per le tipologie di operatori di  cui

ai successivi commi di aderire al sistema nazionale di certificazione

come gruppo. In tal caso, in deroga a  quanto  previsto  all’art.  6,

commi 1 e 3, e all’art. 8, comma 1, l’istanza di adesione al  sistema

e’ presentata ad un organismo di certificazione dal  gruppo,  per  il

tramite  di  un  soggetto  coordinatore,  per  l’ottenimento  di   un

certificato di conformita’ del gruppo. Al certificato di  conformita’

del gruppo si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 per  quanto

compatibili.  Esso  autorizza  tutti  i  componenti  del   gruppo   a

rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le  dichiarazioni

di sostenibilita’ di cui all’art. 9. I componenti del gruppo  possono

aderire a un solo gruppo per ogni prodotto certificato.

2. Nel caso della produzione di biomassa agricola, il gruppo di cui

al comma 1 del presente articolo e’ costituito da operatori economici

afferenti alla fase di produzione delle biomasse  agricole  coltivate

che  possono  rivestire  la  forma  giuridica  di  impresa  agricola,

organizzazioni  di  produttori  agricoli,  consorzi   e   cooperative

agricole, ai sensi della normativa  vigente.  E’  ammessa  la  figura

dell’intermediario che svolge  attivita’  di  stoccaggio  o  raccolta

della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera

c) del presente comma. La certificazione  di  gruppo  e’  subordinata

alle seguenti condizioni:

a) il gruppo puo’ organizzarsi alternativamente come:

i) entita’ giuridica  autonoma,  ad  esempio  come  cooperativa

agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori;

ii) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente  a

un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;

b) il gruppo deve essere istituito mediante  contratti  stipulati

tra i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Nel caso di cui

alla lettera a), punto ii), il ruolo di coordinatore non puo’  essere

svolto da  soggetti  operanti  in  fasi  successive  a  quella  della

spremitura;

d) il  gruppo  deve  essere  dotato  di  gestione  centrale,  con

politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti  aderenti

si conformino alle previsioni dello schema di certificazione  e  alle

disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto

anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi

devono prevedere l’obbligo per l’aderente al gruppo di conservare per

cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all’organismo

di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita’  svolte

dall’impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di

gas serra;

f) il coordinatore e’ responsabile nei  confronti  dell’organismo

di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di

certificazione nonche’ del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo,

devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

i) appartenere alla stessa area NUTS2, in  questo  caso  se  il

soggetto  coordinatore  non  e’  una  azienda   agricola   puo’   non

appartenere all’area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero

ii) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l’area NUTS2  dove

ha sede operativa il soggetto coordinatore;

h) ciascuna azienda agricola ha l’obbligo di vendere  i  prodotti

oggetto di certificazione solo all’interno del gruppo.

L’organismo  di  certificazione  redige  l’elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

3. Nel caso della produzione di biocombustibili legnosi  il  gruppo

di cui al comma 1 del presente articolo e’  costituito  da  operatori

economici afferenti alla fase di produzione/raccolta  delle  biomasse

legnose agricole e forestali che possono rivestire la forma giuridica

di impresa agricola e/o forestale,  organizzazioni  di  raccoglitori,

consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o  forestali

ai  sensi   della   normativa   vigente.   E’   ammessa   la   figura

dell’intermediario che svolge  attivita’  di  stoccaggio  o  raccolta

della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera

c).

La  certificazione  di  gruppo   e’   subordinata   alle   seguenti

condizioni:

a) il gruppo puo’ organizzarsi alternativamente come:

i) entita’ giuridica  autonoma,  ad  esempio  come  cooperativa

agricola  e/o  forestale,  consorzio   agricolo   e/o   forestale   o

organizzazione di raccoglitori;

ii) gruppo strutturato di raccoglitori legati  contrattualmente

a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;

b) il gruppo deve essere istituito mediante  contratti  stipulati

tra i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore, che puo’ essere

anche l’operatore  economico  che  utilizza  il  biocombustibile  per

produrre energia elettrica e/o termica;

d) il  gruppo  deve  essere  dotato  di  gestione  centrale,  con

politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti  aderenti

si conformino alle previsioni dello schema di certificazione  e  alle

disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto

anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi

devono prevedere l’obbligo per l’aderente al gruppo di conservare per

cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all’organismo

di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita’  svolte

dall’impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di

gas serra;

f) il coordinatore e’ responsabile nei  confronti  dell’organismo

di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di

certificazione nonche’ del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g) ciascun membro del gruppo ha l’obbligo di vendere  i  prodotti

oggetto di certificazione solo all’interno del gruppo.

L’organismo  di  certificazione  redige  l’elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale. In deroga al comma 1, gli operatori possono aderire  a

piu’ certificazioni di gruppo, fino  a  un  massimo  di  tre  gruppi,

laddove  il  soggetto  coordinatore  sia   un   operatore   economico

identificato come l’utilizzatore  del  biocombustibile  per  produrre

energia  elettrica  e/o  termica.  In  questi  casi  l’operatore  che

partecipa a piu’ gruppi di certificazione deve mantenere per ciascuno

di essi registrazioni e bilanci di massa separati  e  distinti.  Allo

scopo di confermare il rispetto di quanto previsto all’art.  12,  gli

operatori rendono disponibili a ciascun organismo  di  certificazione

di ciascun gruppo a cui  essi  partecipano  tutta  la  documentazione

comunque connessa alle attivita’ aziendali, inclusa quella riferibile

agli altri gruppi di certificazione a cui l’operatore  partecipa.  La

cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni

di sostenibilita’ dovra’ avvenire  esclusivamente  verso  soggetti  e

filiere commerciali ricomprese nei gruppi a cui partecipa.

4. Nel caso di produzione di rifiuti inferiori a 100  tonn/anno,  o

di residui, il gruppo di cui al comma  1  del  presente  articolo  e’

costituito da operatori economici presso  i  quali  hanno  origine  i

rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta  degli  stessi,  di

cui all’art. 2, comma 2, lettera dd).

In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti

condizioni:

a)  il  gruppo  puo’  organizzarsi  come  gruppo  strutturato  di

produttori di rifiuti o residui legati contrattualmente a un punto di

raccolta;

b) il gruppo e’ istituito mediante contratto stipulato  in  forma

scritta;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il primo punto

di raccolta;

d) il  gruppo  deve  essere  dotato  di  gestione  centrale,  con

politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) ciascun operatore ha l’obbligo di vendere i  prodotti  oggetto

di certificazione solo all’interno del gruppo di appartenenza.

L’organismo  di  certificazione  redige  l’elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale. Nel  caso  di  oli  vegetali  esausti,  devono  essere

comunque rispettate tutte le previsioni di cui all’art. 13.

5. Nel caso di produzione di sottoprodotti della vinificazione,  il

gruppo di cui al comma 1 e’ costituito da produttori che conferiscono

fecce e vinacce alle distillerie ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.

1623/2000, nel caso in cui tale  regolamento  risulti  rispettato  in

conformita’ alle modalita’ previste dal decreto 14 settembre 2001 del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  e’  subordinata  alle

seguenti condizioni:

a)  il  gruppo  puo’  organizzarsi  come  gruppo  strutturato  di

produttori dei sottoprodotti della vinificazione che  conferiscono  a

una distilleria;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti  stipulati,

in forma scritta, tra i singoli produttori  dei  sottoprodotti  della

vinificazione, che  conferiscono  fecce  e  vinacce,  e  il  soggetto

coordinatore;

c)  il  gruppo   identifica   come   soggetto   coordinatore   la

distilleria;

d) il coordinatore garantisce la tracciabilita’ delle partite;

e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti  al  gruppo

si  conformino  ai  requisiti  del  decreto  14  settembre  2001  del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) il coordinatore e’ responsabile nei  confronti  dell’organismo

di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di

certificazione nonche’ del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g) il coordinatore e’ responsabile del calcolo delle emissioni di

gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e  vinacce  dai

produttori alla distilleria.

La  dichiarazione  di  sostenibilita’  di  cui  all’art.  9   viene

rilasciata dalla distilleria.

La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti  della

vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre  2001  del  Ministero

delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  viene  ritenuta

equivalente alla dichiarazione di conformita’ di cui  all’art.  9  da

conferire da parte degli stessi alla distilleria.

L’organismo  di  certificazione  redige  l’elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

6. Nel caso di produzione di  sottoprodotti  derivanti  da  frantoi

oleari il gruppo di cui al comma 1  e’  costituito  dai  frantoi  che

conferiscono le sanse ai sansifici secondo le  procedure  di  cui  al

decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

n. 8077 del 10 novembre 2009.

In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti

condizioni:

a) il gruppo puo’ organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi

oleari legati contrattualmente a un sansificio;

b) il gruppo e’ istituito mediante contratto stipulato  in  forma

scritta;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e

procedure interne redatte in forma scritta;

e) ciascun frantoio ha l’obbligo di vendere i prodotti oggetto di

certificazione solo all’interno del gruppo di appartenenza.

L’organismo  di  certificazione  redige  l’elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.

7. Nel caso di produzione di biogas, il gruppo di cui al comma 1 e’

costituito  dall’operatore  economico  che  produce   biogas   (anche

destinato alla produzione di biometano) e dagli  operatori  economici

di cui all’art. 2 che producono e  conferiscono  materie  prime  allo

stesso. E’ ammessa la figura dell’intermediario che svolge  attivita’

di stoccaggio o raccolta della materia prima fino all’impianto per la

produzione di biometano.  La  certificazione  di  gruppo  prevede  le

seguenti condizioni:

a)  il  soggetto  coordinatore   del   gruppo   e’   il   gestore

dell’impianto biogas;

b) l’impianto per la  produzione  di  biometano  puo’  essere  di

proprieta’ del soggetto economico che produce  biogas  oppure  di  un

altro soggetto (in quest’ultimo caso l’impianto per la produzione  di

biometano non puo’ essere parte del gruppo);

c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla  base  di

contratti stipulati per iscritto tra le parti;

d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti

degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il  rispetto  dei

requisiti oggetto di certificazione.  Gli  accordi  devono  prevedere

l’obbligo  per  l’aderente  al  gruppo  di   conservare   e   rendere

disponibile al coordinatore e/o all’organismo  di  certificazione  le

registrazioni attestanti  le  attivita’  svolte  dall’impresa  aventi

rilevanza ai fini della tracciabilita’ delle biomasse e  del  calcolo

delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore e’ responsabile nei  confronti  dell’organismo

di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di

certificazione nonche’ del rispetto  delle  disposizioni  interne  al

gruppo;

g) le imprese  agricole  devono  soddisfare  una  delle  seguenti

condizioni:

appartenere alla stessa area  NUTS2;  in  questo  caso,  se  il

soggetto  coordinatore  non  e’  una  azienda   agricola   puo’   non

appartenere all’area NUTS delle aziende agricole;

appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l’area NUTS2  dove  ha

sede operativa il soggetto coordinatore.

La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un

gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.

L’organismo  di  certificazione  redige  l’elenco  degli  operatori

economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo

trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito

istituzionale.8. Le modalita’ di verifica  tengono  conto  di  quanto

previsto all’allegato 2 al presente decreto.

Art. 15

 

Disposizioni specifiche in materia di garanzie

di origine della produzione di biometano

 

1. L’art. 11, comma 7, del decreto ministeriale 14 luglio 2024,  n.

224, e’ cosi’ modificato: «L’annullamento  delle  GO  emesse  per  la

produzione di biometano in forma gassosa puo’ essere effettuato anche

in  relazione  alla  fornitura  di   biometano   in   forma   liquida

esclusivamente nel caso in cui i requisiti  di  sostenibilita’  siano

rispettati anche a seguito del processo di liquefazione».

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il GSE  aggiorna  le  regole

applicative di cui all’art. 17, comma 1, del decreto ministeriale  14

luglio 2024, n. 224, al fine di stabilire le modalita’ di  attuazione

delle   medesime   disposizioni   tenendo   conto   delle    seguenti

precisazioni:

a) le  informazioni  sulle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra

associate alla produzione di biometano riportate sulle GO non tengono

conto dell’eventuale processo di liquefazione. Conseguentemente,  nel

caso di liquefazione avvenuta in loco presso l’impianto di produzione

del biometano, le emissioni sono stimate  sottraendo  alle  emissioni

riportate nel certificato di sostenibilita’ di cui  all’art.  9,  che

tengono conto del contributo emissivo della liquefazione,  il  valore

standard di cui all’art. 11, comma 5;

b) il rispetto dei criteri di  sostenibilita’  e’  assicurato  se

risulta rispettato il criterio del risparmio emissivo, dove il valore

emissivo di cui alla lettera a) viene maggiorato del valore  standard

di cui all’art. 11, comma 5;

c) in fase di annullamento deve essere possibile  specificare  la

tipologia di prodotto, gassoso o liquido, di cui  il  certificato  di

annullamento attesta il consumo.

5. Al  fine  di  assicurare  la  tracciabilita’  del  biometano  le

informazioni contenute nelle  garanzie  di  origine  dovranno  essere

gestite in accordo a  quanto  previsto  all’art.  9,  comma  13,  del

presente decreto.

 

                               Art. 16

          Disposizioni per gli operatori economici che non

     aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema

di certificazione volontario  di  cui  all’art.  30  della  direttiva

2001/2018 o a un sistema nazionale di cui al comma 5,  gli  operatori

economici possono dimostrare la attendibilita’ delle  informazioni  o

asserzioni fornite con il rilascio  delle  informazioni  previsti  da

detti sistemi, sotto forma di autocertificazione, in  accompagnamento

alla partita.

L’autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:

a)  dall’ultimo  operatore  economico  aderente  ad  un   sistema

volontario che cede il prodotto finito;

b) da  tutti  gli  operatori,  a  partire  dall’ultimo  operatore

economico aderente ad un sistema volontario che cede il  prodotto  ad

un operatore economico aderente al sistema nazionale.

2. Le informazioni rilasciate all’operatore successivo della catena

di consegna in accompagnamento alla partita previste dai  sistemi  di

cui al comma 1 sono considerate valide ai fini  di  cui  all’art.  9,

commi 1 e 6. Gli operatori economici  successivi  che  aderiscono  al

sistema nazionale di certificazione assicurano che tali  informazioni

siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita’  e  nel

certificato di sostenibilita’.

3. Ove i sistemi volontari di cui al comma 1 assicurino il rispetto

solo parziale dei criteri di sostenibilita’, gli operatori  economici

della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque  integrare

la certificazione,  per  quanto  non  contemplato  da  detti  sistemi

volontari, attraverso  un  altro  sistema  volontario  o  il  sistema

nazionale di certificazione.

4. Nel caso in  cui  l’operatore  sia  operante  al  di  fuori  del

territorio europeo, l’autocertificazione di cui  al  comma  1  dovra’

essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in  tribunale  o

alla  presenza  di  un  «notary  public»  asseverata  dall’ambasciata

italiana, consolato o da  altre  autorita’  riconosciute  da  accordi

bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de  L’Aja

del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione  della  legalizzazione  di

atti pubblici  stranieri,  vale  l’apposizione  della  «postilla»  (o

apostille) rilasciata dalla competente autorita’ interna designata da

ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto  di  adesione

alla convenzione stessa. La suddetta dichiarazione  non  e’  prevista

nel caso di biomasse forestali, per forniture  singole,  intese  come

unita’ di consegna, non superiori a 30 t e per un totale  complessivo

annuo non superiore a 1.000 t.

5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento  tra  sistemi

nazionali di certificazione degli Stati  membri  dell’Unione  europea

sono  adottate  con  decreto  del  Ministero  dell’ambiente  e  della

sicurezza energetica.

6. In deroga al comma 1, per la filiera degli oli vegetali  esausti

deve  essere  comunque  garantito  il  rispetto  di  quanto  previsto

all’art. 13.

7. Gli organismi  di  certificazione  che  operano  nell’ambito  di

sistemi volontari, indipendentemente  dal  fatto  che  la  loro  sede

legale sia situata in uno Stato membro o in un  paese  terzo,  devono

registrarsi presso il GSE secondo  quanto  previsto  dal  regolamento

d’esecuzione (UE) 2022/996 al fine di essere sottoposti  a  vigilanza

secondo quanto previsto all’art. 43, comma 6, del decreto legislativo

8 novembre 2021, n. 199. Gli organismi di certificazione  oggetto  di

vigilanza trasmettono tutte le informazioni  richieste,  compresa  la

data esatta, l’ora e il luogo dei controlli. Qualora siano  accertati

casi di mancata conformita’, il Ministero informa  senza  ritardo  il

sistema volontario e la Commissione europea.

 

                               Art. 17

            Requisiti per i biocarburanti e il biometano

                    che beneficiano di incentivi

1. Ai fini del riconoscimento delle  maggiorazioni  del  contributo

energetico previste nell’ambito dei regimi di sostegno per l’utilizzo

delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all’art. 6,  commi  2  e

14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche’  ai  fini

di accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7  del  decreto

ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022:

a)  tutti  gli  operatori  economici  afferenti  alla  catena  di

consegna dei biocarburanti e del biometano devono aderire al  sistema

nazionale di certificazione di cui all’art. 3;

b) i biocombustibili ottenuti a partire dalle  materie  prime  di

cui all’allegato VIII del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.

199, devono essere  prodotti  in  impianti  situati  all’interno  del

territorio dell’Unione europea.

Capo II

                               Art. 18

       Adesione ai sistemi di certificazione per i RFNBO e RCF

1. Nelle more dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale

che disciplini il sistema nazionale di certificazione per i  RFNBO  e

RCF, il rispetto delle soglie di riduzione emissive di cui  al  comma

5, lettere b) e c), dell’art. 39 del decreto legislativo  8  novembre

2021,  n.  199,  nonche’  delle  altre   condizioni   stabilite   dal

regolamento delegato (UE) 2023/1184 avviene attraverso l’adesione  ad

un sistema di certificazione volontario  di  cui  all’art.  30  della

direttiva 2001/2018.

 

                               Art. 19

        Disposizioni relative all’idrogeno da fonte biologica

1.  La  certificazione  dell’idrogeno   da   fonte   biologica   e’

assimilabile alla certificazione dei biocombustibili di cui al Capo I

del presente decreto ad eccezione di quanto disciplinato al comma 2.

2. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad  effetto

serra e altre disposizioni specifiche relative all’idrogeno da  fonte

biologica sono oggetto di una specifica normativa  tecnica  ai  sensi

dell’art. 21, comma 8. Nelle more dell’emanazione  della  stessa,  la

certificazione e’  consentita  unicamente  all’idrogeno  prodotto  da

steam reforming del biometano, dove alle  emissioni  derivanti  dalla

produzione  del  biometano  si  dovranno  aggiungere   le   emissioni

derivanti  dalla  fase  di  steam  reforming  calcolate  secondo  una

metodologia approvata dal MASE, sentito il comitato.

 

Capo III

                               Art. 20

             Attivita’ di verifica da parte del comitato

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre  2012

e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, effettua controlli

sul rispetto dei criteri di sostenibilita’ presso tutti gli operatori

della filiera dei biocombustibili,  anche  avvalendosi  del  GSE.  Il

comitato effettua,  inoltre,  controlli  sul  rispetto  delle  soglie

minime di risparmio emissivo previste per i combustibili  rinnovabili

di origine non biologica e dei combustibili da carbonio riciclato.

2. Nel caso in cui, durante  le  attivita’  di  controllo,  vengano

individuati rilievi o frodi:

a) nel caso di  biocombustibili  certificati  secondo  lo  schema

nazionale di certificazione di cui all’art. 4, il comitato  trasmette

tale  informazione  all’organismo  di  certificazione   da   cui   e’

certificato,  che  effettua   i   necessari   accertamenti,   nonche’

all’organismo   nazionale    di    accreditamento,    che    comunica

tempestivamente   l’informazione   a   tutti   gli    organismi    di

certificazione. Il  comitato,  nel  caso  di  frodi,  contestualmente

informa le autorita’ competenti.

b) nel caso di biocombustibili, RFNBO e RCF  certificati  secondo

un sistema volontario, il comitato  informa  prontamente  il  sistema

volontario.

3. Il comitato puo’ affiancare il Ministero dell’ambiente  e  della

sicurezza  energetica  che,  anche  avvalendosi  del  GSE,   effettua

controlli sugli  organismi  di  certificazione  di  cui  all’art.  7.

Qualora siano accertati casi  di  mancata  conformita’,  il  comitato

informa il Ministero e l’organismo di accreditamento, ai  fini  degli

adempimenti di competenza.

4. Il comitato puo’ affiancare il Ministero dell’ambiente  e  della

sicurezza  energetica  che,  anche  avvalendosi  del  GSE,   effettua

controlli sugli organismi di certificazione che  operano  nell’ambito

di un sistema volontario, secondo quanto previsto all’art. 16.

 

                               Art. 21

                   Norme transitorie e abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per gli operatori che si

sottopongono alla verifica di cui all’art. 7, comma  3,  lettera  a),

successivamente all’entrata in vigore del  decreto,  le  disposizioni

del presente decreto si applicano a  partire  dalla  data  della  sua

entrata in vigore.

2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1,  le

disposizioni si applicano a decorrere dai dodici mesi successivi alla

data di entrata in vigore del  decreto;  a  tal  fine  gli  operatori

provvedono  ad  ottenere  l’adeguamento   della   certificazione   di

conformita’ dell’azienda durante le  verifiche  di  cui  all’art.  7,

comma 3, lettera c).

3. Per gli utilizzatori di bioliquidi,  che  si  sottopongono  alla

verifica di cui all’art. 7,  comma  3,  lettera  a),  successivamente

all’entrata in vigore  del  decreto,  le  disposizioni  del  presente

decreto si applicano a decorrere dall’anno successivo a quello  della

sua entrata in vigore.

4. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da

combustibili da biomassa,  escluso  il  biometano,  il  rispetto  dei

criteri di sostenibilita’ di cui ai commi dal 7 all’11 dell’art.  42,

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per il  periodo  che

intercorre  dal  1°  gennaio  2023  fino  ai  nove  mesi   successivi

all’entrata in vigore del presente decreto,  puo’  essere  dimostrato

anche mediante una autodichiarazione del produttore,  resa  ai  sensi

del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, che  attesti

almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai

commi dal 7 all’11 dell’art. 42, del decreto legislativo  8  novembre

2021,  n.  199.  Tale   autodichiarazione   e’   accompagnata   dalla

documentazione  comprovante  la  tracciabilita’  e  rintracciabilita’

della biomassa legnosa ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010

e  dalla  documentazione  connessa  a  quanto  previsto  dal  decreto

legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle  filiere

forestali (TUFF) o al  sistema  di  dovuta  diligenza  ai  sensi  del

regolamento  (UE)  995/2010  regolamento  (UE)  2023/1115  (EUDR).  I

soggetti responsabili dell’erogazione degli incentivi stabiliscono  i

termini e le modalita’ con le  quali  la  documentazione  di  cui  al

precedente periodo dev’essere presentata. Decorso il termine  di  cui

al primo periodo, la sostenibilita’ e’ dimostrata unicamente mediante

l’adesione   al   Sistema   nazionale   di    certificazione    della

sostenibilita’ ovvero  a  un  sistema  volontario  di  certificazione

prescritta dall’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre

2021, n. 199.

5. Gli organismi  di  certificazione  inviano  i  registri  di  cui

all’art. 7, comma 5, entro un mese dal termine di cui al comma 2.

6. La certificazione della filiera dei RNFBO,  ai  sensi  dell’art.

38, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

199, nelle more dell’entrata in vigore dei sistemi volontari ad  essi

dedicati, si intende automaticamente rispettata.

7. La certificazione della filiera dei RCF, ai sensi dell’art.  38,

comma 5, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

e’  riconosciuta  solo  successivamente  all’entrata  in  vigore  dei

sistemi volontari ad essi dedicati.

8. Disposizioni specifiche relative a tipologie  di  biocarburanti,

idrogeno  di  origine  biologica  e   biometano   non   completamente

disciplinate all’interno di questo decreto possono essere  introdotte

tramite una norma UNI – CTI.

9. Ai fini  di  cui  al  regolamento  (UE)  2023/1805  sull’uso  di

combustibili  rinnovabili  e  a  basse  emissioni  di  carbonio   nel

trasporto marittimo, per i soli combustibili utilizzati  nel  settore

marittimo si concede sempre l’utilizzo di sistemi volontari in  luogo

del sistema nazionale fino al formale riconoscimento dello stesso  da

parte della Commissione europea.

10. Ai fini di cui all’art. 17, comma 1, lettera bb),  e’  concessa

l’immissione in consumo di biocarburanti prodotti anche  in  impianti

situati all’esterno del territorio dell’Unione europea non oltre nove

mesi dall’entrata in vigore del decreto, per il  normale  smaltimento

delle scorte.

11. I criteri di sostenibilita’ di cui al comma 6 dell’art. 42, del

decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  sono  rispettati  a

decorrere dai nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del

presente decreto ministeriale.

12.  Il  decreto  ministeriale  14  novembre  2019  e’  abrogato  a

decorrere dall’anno successivo a quello della entrata in  vigore  del

presente decreto.

 

                               Art. 22

                 Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 23

                          Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 



 

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