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I contribuenti che intendono usufruire di agevolazioni fiscali per interventi svolti sugli immobili devono trasmettere una comunicazione all’ENEA, in cui sono tenuti ad indicare tutti i dati riguardanti le operazioni che hanno apportato un miglioramento dell’efficienza energetica e risparmio energetico. Questo adempimento, regolato dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86, consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.

Sulla necessità di inviare questa comunicazione è intervenuta nel tempo più volte la Corte di Cassazione, anche di recente con una nuova ordinanza che conferma l’orientamento giurisprudenziale. Vediamo di seguito i dettagli.

Chiarimenti sulla comunicazione Enea

Il termine per la trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di quelli che comportano risparmio energetico deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Può essere presentata all’Enea indifferentemente sia dai privati che dall’impresa che si occupa di effettuare i lavori.

Quanto alle modalità di trasmissione, deve essere fatta attraverso il sito Enea, accedendo con SPID o CIE (Cartata di Identità Elettronica).

Dal 1° febbraio è operativa la procedura aggiornata relativa ai bonus fiscali 2023, cioè quelli rientranti nel gruppo degli ecobonus e dei bonus casa con fine lavori nel 2022 e nel 2023. 

Ecobonus e mancata o tardiva comunicazione Enea: cosa succede?

La comunicazione Enea costituisce un requisito sostanziale per fruire degli interventi agevolati con il Superbonus o ecobonus. Come si evince però sia dalla prassi amministrativa che giurisprudenziale, pur essendo un adempimento richiesto, non determina, qualora non effettuata, la perdita del beneficio fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia agevolati con il bonus ristrutturazioni.

A tal proposito possiamo prendere a riferimento la Risoluzione 46/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza 7657 del 21 marzo 2024 della Corte di Cassazione. Quest’ultima, in particolare, ha stabilito che:

non può desumersi una comminatoria di decadenza dal bonus edilizio, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA.” La stessa ha poi aggiunto che “mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”.

Questa decisione ha rappresentato una svolta sconfessando un precedente orientamento (sentenza n. 34151/2022 sempre della Corte di Cassazione) che stabiliva un principio diametralmente opposto. Secondo la Cassazione del 2022 infatti “l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”. Si trattava quindi di una posizione troppo restrittiva se consideriamo che tali ‘imprecisioni formali’ non hanno un riflesso sulla vera sostanza degli interventi energetici posti in essere.

La nuova decisione della Cassazione

Nel tempo, anche a distanza di pochi mesi, l’orientamento della Cassazione è stato discordante e contraddittorio. Dopo infatti la sentenza di marzo 2024 è seguita l’ordinanza 15178/2024 con cui è stata riconosciuta invece l’essenzialità dell’invio all’Enea ai fini della legittimità della detrazione.

Secondo infatti l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’adempimento può ritenersi “obbligatorio” in virtù di “un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato“. Principio espresso dalla Corte di Cassazione nella già citata ordinanza 34151/2022.

Ma ecco arrivare ancora una nuova decisione, che stavolta si allinea alla sentenza 7657 richiamandone lo stesso principio. Si tratta dell’ordinanza ordinanza n. 19309 del 12 luglio 2024 sempre della Corte di Cassazione:

“in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto”.

Questo significa che viene ribadito che, anche se inviata in ritardo, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, in assenza di un’espressa previsione normativa che lo sancisca. Nessuna normativa prevede, espressamente, tale decadenza e la comunicazione all’ENEA ha solo finalità statistiche e di monitoraggio, non costituendo un requisito indispensabile per il riconoscimento del beneficio fiscale.

Il caso esaminato che ha portato all’ultima citata ordinanza ha visto la Suprema Corte occuparsi di un contenzioso tributario avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate. Con la cartella erano recuperate le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, sostenute negli anni 2008 e 2009, a causa della tardiva comunicazione all’ENEA. Il contribuente aveva impugnato la cartella, sostenendo che la tardiva comunicazione non avrebbe dovuto comportare la decadenza dal beneficio fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto le sue doglianze, ma la decisione era stata successivamente ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale. A quel punto il contribuente si è rivolto alla Cassazione, adducendo come motivazioni al suo ricorso due ragioni:

  • Il sopravvenuto giudicato esterno, relativo a una sentenza favorevole per un’altra annualità con situazioni analoghe;
  • La presunta violazione della normativa che regola le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, sostenendo che la tardiva comunicazione all’ENEA non dovrebbe comportare la decadenza dal beneficio.

La Cassazione, mentre ha giudicato inammissibile il primo motivo, ha invece accolto il secondo, confermando la non essenzialità della comunicazione ENEA ai fini della fruizione dell’Ecobonus.

Conclusioni

Nel tempo sono si sono susseguiti orientamenti giurisprudenziali opposti. L’ultima, in ordine cronologico, è l’ordinanza della Cassazione di luglio che conferma la decisione di marzo dello stesso corrente anno, anche se omessa o inviata tardivamente, non preclude la fruizione delle detrazioni fiscali in campo edilizio, questo perchè nessuna normativa ne statuisce l’obbligatorietà, e la comunicazione in oggetto avrebbe solo finalità statistiche.

 

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