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Pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy le linee guida per il credito d’imposta Transizione 5.0, dopo che il decreto interministeriale – Transizione 5.0 – adottato il 24 luglio 2024 ha illustrato le modalità attuative del beneficio.

ATTENZIONE: Dal 7 agosto 2024 è aperta la Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (decreto direttoriale del 6 agosto 2024).

Il decreto 24 luglio 2024 ha indicato: l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, la misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero del credito.

Ora, la circolare protocollo 25877 del 16 agosto 2024 (di ben 192 pagine), pubblicata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli in cui interviene su:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH);
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Una successiva circolare chiarirà i profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

Ambito oggettivo

Con riferimento ai piani di innovazione, va ricordato che sono agevolabili quelle avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

  1. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  3. attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

E’ necessario che dagli investimenti consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Data di avvio e completamento: precisazioni

Il decreto “Transizione 5.0” stabilisce quali sono le date di avvio e completamento del piano:

  • l’inizio di un progetto di innovazione è segnato dalla prima azione legale impegnativa per l’acquisto dei beni o da qualsiasi altro atto che renda l’investimento definitivo, a seconda di quale situazione si presenti per prima;
  • la conclusione del progetto corrisponde al momento in cui viene realizzato l’ultimo acquisto relativo al progetto.

In dettaglio:

  • se l’ultimo acquisto riguarda beni nuovi materiali o immateriali utili per l’attività aziendale, la data di completamento coincide con la realizzazione di tali investimenti seguendo le norme generali;
  • se si tratta di beni per la produzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, la data di fine lavori marca il completamento;
  • per gli investimenti in formazione per acquisire competenze nelle tecnologie digitali e energetiche, la conclusione è segnata dalla data dell’esame finale.

Spese per formazione

Per quanto riguarda se spese legate alla formazione del personale, va detto che sono incentivate se rispettano i seguenti criteri:

  • sono dirette allo sviluppo o al rafforzamento delle abilità in tecnologie cruciali per la transizione digitale ed energetica;
  • non eccedono il 10% del totale investito in beni strumentali, sia materiali che immateriali, usati per l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • non sono superiori ad un tetto di 300 mila euro per azienda.

Le spese ammissibili per la formazione includono:

  • costi legati ai formatori;
  • costi operativi per formatori e partecipanti (personale dipendente, titolari e soci lavoratori), legati direttamente al progetto, come viaggi, materiali, e ammortamento di strumenti e attrezzature usate esclusivamente per la formazione;
  • spese per consulenze legate al progetto;
  • costi di personale e spese generali per il tempo impiegato in formazione, limitate al costo aziendale delle ore o giornate di formazione.

Tali spese devono essere sostenute da enti esterni all’azienda e riguardare corsi di almeno 12 ore, anche online, che prevedano un esame finale con attestazione di competenza. I moduli formativi devono includere:

1. Un modulo di almeno 4 ore su competenze per la transizione energetica;

2. Un modulo di almeno 4 ore su competenze per la transizione digitale.

Possono erogare la formazione:

– Enti accreditati regionali o provinciali;

– Università e enti di ricerca pubblici o privati;

– Soggetti accreditati ai fondi interprofessionali o con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

– Centri di alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs, Seal of Excellence, e ITS Academy.

Risparmio energetico

Interessante è la parte di circolare MIMIT del 16 agosto 2024 dedicata alla valutazione dei risparmi energetici di un’impresa dopo gli investimenti.

Questi risparmi sono espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e calcolati confrontando il consumo energetico previsto dopo gli investimenti (post-investimento) con quello registrato prima degli investimenti (pre-investimento).

I metodi per stabilire i consumi pre-investimento sono:

– per le aziende in attività da più di un anno con dati di consumo energetico disponibili, il calcolo si basa direttamente su questi dati;

– per le aziende in attività da più di un anno senza dati di consumo specifici, il calcolo si fa tramite stime basate su analisi tecniche o dati storici comparabili;

– per le aziende in attività da almeno 6 mesi ma meno di un anno con dati disponibili, i consumi si ricalcolano per l’intero anno:

– per le nuove imprese o quelle che hanno cambiato significativamente attività da meno di sei mesi, i consumi pre-investimento si determinano identificando tre alternative di mercato per ogni bene investito negli ultimi cinque anni e calcolando la media dei loro consumi energetici.

Per valutare le prestazioni energetiche dopo la realizzazione di un progetto di innovazione (situazione ex post), si stima il consumo energetico atteso dall’uso di nuovi beni materiali e immateriali, come specificato negli allegati A e B della legge del 11 dicembre 2016, n. 232.

Nello specifico:

  • gli strumenti di misura utilizzati devono aderire alla direttiva europea 2014/32/UE e alle normative tecniche pertinenti.
  • il calcolo del risparmio energetico si basa sul confronto delle prestazioni, mantenendo costante il tipo di servizio fornito, e tenendo conto delle variabili operative e delle condizioni ambientali come produzione, tipologia di servizio, temperatura, e stagionalità;
  • per normalizzare questi dati si utilizzano indicatori di prestazione energetica specifici per il processo o la struttura produttiva in esame. Questi indicatori devono riflettere accuratamente le relazioni tra i consumi e le variabili operative, considerando anche gli elementi esterni che possono influenzare i consumi.

Nella circolare vengono riportati una serie di esempi di indicatori di prestazione energetica associati ad alcuni settore di intervento.

Gestione della comunicazione preventiva

A ciascuna comunicazione preventiva correttamente compilata e inviata tramite la Piattaforma informatica, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla determinazione dell’agevolazione.

Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio.

A conclusione del caricamento della comunicazione preventiva, la Piattaforma informatica rilascia una “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione”, indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa, mediante la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione” o della “Notifica di integrazione”.

Attività di vigilanza e controlli

Per ottenere il contributo finanziario, è necessario presentare certificazioni specifiche rilasciate da un valutatore indipendente, come definito nel decreto “Transizione 5.0”. Queste certificazioni devono confermare:

a) prima dell’investimento (ex ante), la previsione di riduzione dei consumi energetici grazie agli investimenti specificati;

b) dopo l’investimento (ex post), la corretta realizzazione degli investimenti secondo le previsioni della certificazione iniziale.

Le entità autorizzate a emettere tali certificazioni includono:

a) Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati secondo la norma UNI CEI 11339;

b) Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352;

c) Ingegneri e periti industriali con specializzazione in meccanica ed efficienza energetica o impiantistica elettrica ed automazione, con esperienza verificabile nell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Il beneficiario del credito d’imposta deve conservare tutta la documentazione relativa per verifiche future sulla riduzione dei consumi energetici, come attestato dalla certificazione iniziale. Il Ministero, con il supporto del GSE, sorveglia la conformità delle certificazioni rilasciate e verifica la loro accuratezza rispetto alle normative del Decreto-legge “Transizione 5.0” e i suoi provvedimenti attuativi.

I controlli sono condotti dal GSE seguendo piani specifici delineati negli accordi con il Mimit e l’Agenzia delle Entrate. Questi includono revisioni documentali e ispezioni dirette sui progetti di innovazione, dall’inizio fino alla fine del ciclo di vita del progetto, verificando la conformità alle condizioni per l’accesso ai benefici fiscali come descritto nel Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Transizione 5.0”. Si assicura inoltre che i progetti rimangano operativi per cinque anni dopo l’ultima erogazione dell’agevolazione.

Per facilitare questi controlli, i beneficiari dei crediti d’imposta devono conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare che gli interventi rispettano quanto previsto dal decreto e le dichiarazioni fatte nelle comunicazioni al GSE per accedere ai benefici del progetto di investimento, con la minaccia di revoca del beneficio in caso di mancata conformità.

 

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