Nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti
comuni eseguiti tra gli anni 2024 e 2025, con bonifici
eseguiti dall’amministratore di condominio nel 2024, spetta la
detrazione fiscale del 50% o del 36%?
Bonus Casa e ristrutturazioni in condominio: a quanto ammonta
la detrazione?
La questione è stata posta da un contribuente a Fisco Oggi e
riguarda la prossima diminuzione dell’aliquota di detrazione
del c.d. “Bonus Casa”, agevolazione fiscale
disciplinata dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e
finalizzata a incentivare i lavori di ristrutturazione edilizia e
di riqualificazione energetica, con una detrazione IRPEF per le
spese sostenute per specifici interventi sul patrimonio
edilizio.
Fino al 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe,
la detrazione ammonta al 50% delle spese
sostenute, su un massimale di spesa di 96mila euro
per unità immobiliare e per i seguenti interventi:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale; - b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; - c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché
sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; - e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche; interventi relativi all’adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi; - f) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico; - g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia; - h) interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica; - i) interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
Se non verranno introdotte nuove proroghe, a partire dal
1° gennaio 2025, la detrazione tornerà al suo valore
originario di 36%, su limite massimo di spesa pari a 48mila
euro.
Aliquota di detrazione spettante: il criterio di cassa
Occhio quindi a quando verranno sostenute le spese, come ha
evidenziato Fisco Oggi: l’agevolazione spetta con riferimento
all’anno di effettuazione del bonifico da parte
dell’amministrazione del condominio e non a quello in cui i singoli
condòmini verseranno le proprie quote al condominio.
Si tratta dell’applicazione del c.d. “criterio di
cassa“, secondo cui si fa riferimento all’anno in cui le
spese sono effettivamente sostenute. Ne
consegue che per i bonifici effettuati nel 2024, i condòmini
potranno usufruire della detrazione del 50%.
Bonus casa: ulteriore riduzione tra il 2028 e il 2033
Le novità sul Bonus Casa non terminano qui: si tratta di una
disposizione passata in sordina ma, tenendo conto di quanto
previsto dal nuovo comma 3-ter dell’art. 16-bis
del TUIR (introdotto con la legge
n. 67/2024, di conversione del D.L. n.
39/2024), per le spese sostenute dal 1° gennaio
2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma
3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%.
L’aliquota del 50% verrà mantenuta quindi solo per gli
interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
esistente con generatori di emergenza a gas di ultima
generazione.
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