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Credito d’imposta 5.0 al via. Dal 7 agosto 2024 è operativa la piattaforma informatica del Gse (Gestore servizi informatici) che consente alle imprese beneficiarie di presentare le comunicazioni obbligatorie sia per la prenotazione del bonus, sia per le conferme relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto del 20%. Per avviare definitivamente la procedura necessaria a riconoscere il credito d’imposta 5.0 finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a valere sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 per la riduzione dei consumi energetici, il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha effettuato un doppio ordine di interventi: da un lato, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 il decreto 24 luglio 2024 attuativo della misura agevolativa (art. 38 del dl 19/2024 convertito dalla legge 56/2024) che ha precisato, tra l’altro, come calcolare la riduzione dei consumi; dall’altro, ha emanato il decreto direttoriale 6 agosto 2024 con cui sono stati disposti termini e modalità per poter accedere al beneficio del credito d’imposta.

Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 ha inoltre fornito diversi chiarimenti per l’applicazione della normativa relativamente agli investimenti agevolabili “trainanti” e “trainati”, al periodo di realizzazione degli investimenti, alle modalità per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nonché alla procedura per l’accesso al credito d’imposta che richiede apposite e specifiche comunicazioni obbligatorie al Gse (sia ante che post investimenti agevolabili).

Comunicazioni obbligatorie, ante e post

Il decreto 24 luglio 2024 ha chiarito che per accedere al credito d’imposta le imprese beneficiarie devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gse:

  • una comunicazione preventiva contenente la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo;
  • una apposita certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente attestante l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, inoltre, le imprese devono inviare al Gse:

  • una comunicazione necessaria a dimostrare l’esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia dei beni materiali e immateriali 4.0 sia dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la comunicazione finale a seguito del completamento del progetto di innovazione (da trasmettere, in ogni caso, entro il 28 febbraio 2026), a cui deve essere allegata la certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente. Tale soggetto deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.

Come indicato nel decreto direttoriale 6 agosto 2024, le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione possono essere presentate a decorrere dal 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del Gse (www.gse.it), accessibile tramite Spid, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, invece, saranno individuati con successivo provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il made in Italy, del Mimit.

Chi beneficia del credito?

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico;
  • dalla dimensione;
  • dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali e le imprese che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

Come si calcola il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti agevolabili e della riduzione dei consumi energetici conseguita nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

  • a) nella misura del 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro; nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro; nella misura del 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro. Tali misure sono previste nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento agevolabile non inferiore al 5%;
  • b) nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro; nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro; nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro. Tali misure sono previste nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento agevolabile superiore al 10%;
  • c) nella misura del 45% del costo per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro; nella misura del 25% del costo per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro; nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro. Tali misure sono concedibili nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento agevolabile superiore al 15%.

Il beneficio è aumentato di un importo:

  • complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle Pmi per adempiere agli obblighi di certificazione;
  • non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del Gse a seguito del completamento degli investimenti. Il bonus:

  • è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5 del Tuir;
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Al credito d’imposta non si applica:

  • il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, legge 244/2007;
  • il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34, legge 388/2000;
  • il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31 del dl 78/2010.

Il credito d’imposta:

a) è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap non porti al superamento del costo sostenuto;

b) non è cumulabile con:

– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, commi 1051-1063, legge di bilancio 2021 n. 178/2020);

– il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno e nella Zona logistica semplificata.

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