Gli utenti delle comunità alloggio che dispongono solo della propria pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento non dovrebbero spendere quei soldi nella retta ma nelle attività complementari, quelle che per loro richiedono inevitabilmente un accompagnatore e quindi costano molto di più: sport, cinema, vacanze, attività che consentano loro di uscire e stare tra le altre persone. Dal 2016, la legge prevede che non paghino nulla alla comunità. In Piemonte però non succede e i comuni si fanno versare quasi tutto, come contributo (circa un terzo) alle spese delle strutture. Ora però una sentenza dà ragione al padre di un utente, che ha fatto causa. E ha ottenuto la restituzione di 13mila euro.
Il caso
Non deve pagare la retta alla comunità alloggio, anche se riceve la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento. Il tribunale ha dato ragione al padre di una persona con disabilità intellettiva che ha fatto causa al consorzio di gestione dei servizi sociali di Alessandria, condannando quest’ultimo al pagamento di 13.417 euro (oltre a 9.273 euro di spese processuali).
La questione in realtà, spiegano dalla Utim Odv (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva), che ha seguito il caso, non è nuova. La riforma del calcolo ISEE che esclude pensione di invalidità e indennità di accompagnamento dal computo risale al 2016. La Regione però ha più volte prorogato il regime precedente, col risultato che tuttora gli utenti pagano una retta da cui per legge dovrebbero essere dispensati. Nel 2020, la giunta ha preso in mano la questione e ha invitato i comuni a rivedere i propri regolamenti. A luglio 2024 ancora non lo avevano fatto. A luglio 2024, in vista di una riunione di un tavolo tecnico nazionale a Roma sul tema, ha sospeso la richiesta.
Il diritto negato
Quei soldi, Andrea Ciattaglia, portavoce del Coordinamento Sanità e Assistenza (CSA), che riunisce una ventina di associazioni per i diritti delle persone non autosufficienti, dovrebbero essere usati per tutto ciò che è esterno alla comunità alloggio e che per i disabili implica la necessità di pagare degli accompagnatori, soprattutto quando i genitori iniziano a farsi anziani: attività sportive, cinema, svago, vacanze. Ma anche coprire le spese sanitarie private, come ormai spesso fanno sempre più cittadini, a fronte di liste d’attesa sempre più lunghe.
L’ammanco potenziale
La sentenza di Alessandria rischia ora di essere dirompente. Se i comuni dovessero fare a meno del contributo di tutti gli utenti a ISEE zero, in Piemonte, spiega Ellade Peller, presidente del coordinamento degli enti gestori dei servizi sociali, mancherebbero circa 30 milioni di euro, la metà dei quali a Torino. Da un anno, il coordinamento regionale degli enti gestori dei servizi sociali è al lavoro per trovare una soluzione. Se gli utenti non devono pagare, occorreranno delle risorse compensative. A meno di non tagliare su altri servizi. E la questione naturalmente non riguarda solo il Piemonte. Per questo è stato recentemente convocato il tavolo tecnico nazionale, che si riunirà dopo l’estate per trovare una soluzione.
La sentenza
La “determinazione della situazione reddituale ai fini ISEE”, si legge nella sentenza 425/2023, esclude “dal reddito disponibile di cui all’art. 5 d.l. 201/2011 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […] a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”.
“Tale essendo – stabilisce ancora il documento redatto dal giudice – il quadro normativo di riferimento, la determinazione dei requisiti reddituali per l’accesso a prestazioni socio-assistenziali agevolate, ed in particolare per stabilire se i proventi derivanti da trattamenti assistenziali o previdenziali rientri o meno nel reddito disponibile, deve essere condotta solo e soltanto sulla base della normativa statale sul calcolo dell’ISEE, in quanto dichiarata livello essenziale di assistenza ai sensi dello art. 117, 2° co., lett. m), Cost.”, mentre “ogni competenza normativa di Regioni ed Enti locali, come soggetti erogatori del servizio, rimane proprio per questo esclusa, sia per l’inclusione della materia nel campo dell’art. 117, 2° co., lett. m), Cost., sia perché le norme statali di riferimento, pur riconoscendo una limitata possibilità di integrazione con norme proprie da parte di Regioni e Comuni (o Comuni in forma associata), non permettono di dettare disposizioni peggiorative o deteriori per l’assistito rispetto alle previsioni da esse norme statali dettate“.
I documenti
La circolare INPS del 2016 sul conteggio ISEE:
https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20137%20del%2025-07-2016.htm
Delibera Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2024/29/attach/dgr_00025_1050_12072024.pdf
L’intervista integrale ad Andrea Ciattaglia
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