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Dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 le imprese possono richiedere il bonus per l’efficientamento energetico e utilizzare il credito di imposta in compensazione. Ecco le istruzioni presenti nel decreto attuativo per l’invio delle domande.

Dopo l’approvazione decreto attuativo del Piano di Transizione 5.0, il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) ha pubblicato, in data 6 agosto, il decreto direttoriale che rende operativo il Piano di Transizione 5.0. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva annunciato nelle settimane passate che sarebbe arrivato prima di Ferragosto .

Ecco cosa prevede il bonus per l’efficientamento energetico e le istruzioni per richiederlo.

Bonus efficientamento energetico nel Piano di Transizione 5.0

Il Piano di Transizione 5.0 è disciplinato dall’articolo 38 del decreto 19 del 2024, si inserisce nel piano di transizione energetica e prevede incentivi per l’efficientamento energetico. Viene riconosciuto alle imprese che sviluppano progetti di innovazione finalizzati al risparmio energetico. Previsto un tetto di spesa massimo di 6,3 miliardi di euro.

L’aliquota massima di credito di imposta che si può ottenere è il 45% su un limite di spesa per ogni progetto di 50 milioni di euro. Le aliquote dipendono dalla percentuale di efficientamento energetico raggiunto. Si ottiene la misura massima nel caso in cui ci sia una riduzione dei consumi energetici del 10% per l’unità produttiva o almeno del 15% per il processo produttivo.

Possono richiedere l’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Il beneficio è indipendente dalla forma giuridica del richiedente, il settore in cui opera, la dimensione (piccole, medie, grandi imprese) e il regime fiscale scelto (ad esempio determinazione del reddito forfettario o ordinario).

Quali spese possono fruire del bonus efficientamento energetico?

Il piano di transizione 5.0 premia le imprese che fanno investimenti che comportano:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%;
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Si può trattare di investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese.

Rientrano tra gli investimenti agevolabili:

  • software, piattaforme, sistemi che consentono il monitoraggio dei consumi energetici e permettono di determinare l’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica;
  • investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spesa per la formazione del personale diretta a fornire competenze specifiche utili alla transizione dei processi produttivi. Queste spese possono essere oggetto di incentivo nel limite del 10% complessivo degli investimenti e per una spesa massima di 300.000 euro.

Istruzioni per richiedere il Bonus efficientamento energetico del Piano di Transizione 5.0

Per poter accedere al Bonus è necessario prestare attenzione alla documentazione, perché ci sono numerose comunicazioni/asseverazioni/certificazioni da inviare.

La documentazione deve essere trasmessa utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a cui si accede con Spid. La piattaforma è accessibile dal giorno 7 agosto 2024 ore 12:00.

La procedura prevede che l’impresa interessata trasmetta una comunicazione preventiva contenente le informazioni sul progetto, in questa fase è necessario allegare anche una perizia asseverata sugli obiettivi di risparmio energetico che si intendono conseguire.

Il GSE, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettua le verifiche del caso (ad esempio disponibilità di fondi) e fissa l’importo del credito di imposta che potenzialmente si può ricevere. Le istanze sono vagliate in ordine di arrivo.

In questa fase il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria.

L’impresa entro 30 giorni dalla comunicazione di prenotazione degli incentivi trasmette una comunicazione intermedia sugli investimenti, in questa fase l’impresa deve avere speso almeno il 20% di quanto previsto nel progetto. Devono essere indicati gli estremi delle fatture relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto.

Il GSE effettua ulteriori verifiche e, nel caso in cui l’importo speso sia inferiore al 20%, rivede al ribasso il credito di imposta che l’impresa può maturare.

Completato il progetto, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare ulteriore documentazione sul progetto ultimato. Ricordiamo che possono accedere al credito di imposta del Piano di Transizione 5.0 le imprese che effettuano i lavori tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’ulteriore documentazione da inviare è:

  • attestazione sul rispetto dei vincoli del Pnrr;
  • certificazione ex post del conseguimento dei risultati previsti inizialmente nel progetto;
  • perizia asseverata sulla interconnessione dei beni strumentali al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • certificazione contabile sull’effettivo utilizzo delle somme previste.

Ricordiamo che nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, tra la data del completamento del progetto e quella in cui l’impianto entra in esercizio, può passare anche un anno.

Come utilizzare il credito di imposta del bonus efficientamento energetico?

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione utilizzando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica e nel rispetto dei nuovi limiti previsti per le compensazioni fiscali.

Può essere utilizzato a partire dal decimo giorno dalla comunicazione di fine investimento ed entro il 31 dicembre 2025. Le somme non utilizzate in questo arco temporale, ad esempio per incapienza fiscale, possono essere divise in rate di uguale importo da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali.

Decreto direttoriale 6 agosto 2024

Apertura piattaforma piano di transizione 5.0

Sconti sulle tasse con la compensazione, nuovi limiti

 

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