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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 17243/2023 del 15-06-2023

SENTENZA sul ricorso 13539/2020 proposto da: ### domiciliat ###### presso la ### della C orte di Cass azione, rappresentata e di fesa dagli avvocati ### e ### -ricorrente - contro Comune di ### nola in persona d el Commissario Straordinario, domiciliat ###### presso la ### leria della Corte di Cassazione, ra ppresentato e difeso dagli avvocati ### e ### -controricorrente - ### cale della ### di ### in persona del ### e ### resentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### 73 presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/20 20 del TRIBUNALE di ### depositata il ###; udita la relazione della ca usa svolta nella pubblica udien za del 09/02/2023 dal consigliere ### Fatti di causa 1. ### convenne in giudizio innanzi al Giudice di ### di ### l'A.S.L. di ### e il Comune di ### chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura in conseguenza dell'investimento di cane randagio. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la A.S.L. al pagamento della somma di ### 2.139,78. 
Avverso detta sentenza propose appello la A.S.L..  2. Con sentenza di data 30 gennaio 2020 il Tribunale di ### accolse l'appello, rigettando la domanda. 
Osservò il ### ale che, trattandosi di responsabili tà ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'individuazione dell'ente preposto al controllo ed al fenomeno del randagismo ri levava esclusivament e ai fini dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale, ma non dispensava dall'onere di provare in concreto la colpa dell'ente e che l'attrice si era limitata ad allegare la mera verificazione del sinistro, senza dedurre specifici elementi di fatto idonei a fondare una concreta responsabilità colposa degli enti convenuti. Aggiunge che il primo giudice aveva trascurato di rilevare la più totale assenza di elementi di prova, neppure p rospettati dall'ista nte, riguardo ad esempio alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti al sinistro ovvero 3 all'esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale. Osservò ancora che la ASL aveva dimostrato di essere sempre regolarmente intervenuta ogni volta che fosse giunta segnalazione da parte del ### o della forza pubblica.  3. Ha proposto ricorso per cassazione ### sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi il Comune di ### e l'### della ### di ### Con ordinanza di data 11 luglio 2022 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria di parte.  4. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del ### e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che va considerato fondamento della responsabilità per i danni ar recati dagli animali randagi l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici (nel caso di specie sulla base della leg ge regi onale la A.S.L.) del 4 compito della cattura e della custodia e che tale competenza non è in alcun modo cond izionata a l fatto che privati cittadini segnalino l'esistenza di cani randagi da catturare.  1.1. Il moti vo è infondato. E' ben vero che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte come sintetizzata da Cass. n. ### del 2022, allorché l'erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla ASL e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che co stituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull'ente l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa; solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito. 
Il giudice del merito ha accertato che la ASL aveva dimostrato di essere sempre regolarmente intervenuta ogni volta che fosse giunta segnalazione da parte del ### o della forza pubblica. Alla stregua di tale g iudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, deve ritenersi che il soggetto pubbli co si sia attivato in funzione del rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale. Una volta assolto tale onere probatorio, spettava al dan neggiato provare l'inoperatività del servizio o il suo cattivo funzionamento, prova non assolta secondo il giudice del merito. La decisione impugnata risulta in definitiva conforme alla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua declinazione più recente richiamata dal precedente citato. 5 2. Con il sec ondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ.. Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappre sentato dalla testimonianza di ### iglione, dirigente del servizio veterinario della A.S.L., il quale ha dichiarato che «all'epoca del sin istro, il servizi o veterinar io della A.S.L. ### provvedeva al recupero dei cani randagi su segnalazione scritta anche via fax della forza pubblica (polizia municipale, polizia stradale ed altro) e non del singolo cittadino».  2.1. Il motivo è inammissibile. Il fatto, che sarebbe veicolato nel processo dalla testimonianza indicata, è privo di decisività, sotto più profili. In primo luogo esso non è riferito al caso concreto ma alla generica prassi dell'ufficio e dunque non spiega alcuna efficacia ai fini dell'identificazione di una concreta colpa dell'ente in relaz ione alla presente controversia. In secondo luogo esso non ha alcuna incidenza sul giudizio del giudice del merito, il quale non ha fatto riferimento alla mancanza di segnalazioni da parte del singolo cittadino, ma ha dato rilievo alla circostanza che la ASL era sempre regolarmente intervenuta ogni volta che fosse giunta segnalazione da parte del ### o della forza pubblica, c onsiderando evidentemente quest'ultimo co me il profilo condizionante il giudizio di responsabilità, peraltro conformemente a diritto per quanto osservato a proposito del precedente motivo.  3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 6 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P. Q. M.  Rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al p agamento, in favore del Comune di ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 770,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna la ricorrente al pagame nto, in favore dell'### della ### di ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 970,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il giorno 9 febbraio 2023  

 

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