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Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

PRIMA SEZIONE CIVILE


 

Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia MANFRONI ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4307/2021 promossa da:
S.X – OPPONENTI
contro
S.XX- OPPOSTO

CONCLUSIONI:

PARTE OPPONENTE: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 14.6.2023.

PARTE OPPOSTA: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.6.2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nel maggio 2021 S.XXXXX T.XXXXX ha notificato a S.XX il decreto ingiuntivo n. 1196/2021 emesso dal Tribunale di Verona, munito della clausola di provvisoria esecutività,  avente  ad  oggetto  la  condanna degli stessi alla somma complessiva di euro 63.100,00, oltre spese di procedura liquidate in decreto e oltre agli interessi legali, C.A.P. ed I.V.A. come  per  legge  (cfr.  doc.  1 parte opposta). 

Con atto di citazione notificato il 21 maggio 2021 S.XXXX B.X hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca o la declaratoria di inefficacia.

Gli opponenti hanno sostenuto che la scrittura privata del 28.5.2012, sulla base della quale è stato emesso il o decreto ingiuntivo, non costituirebbe valido titolo per una pronuncia di condanna nei loro confronti a a (cfr. doc. 1 e doc. 5 parte opposta).

Nello specifico, gli opponenti hanno dapprima negato di aver firmato il primo foglio della scrittura privata, posto a fondamento dell’azione monitoria; hanno inoltre eccepito la prescrizione delle pretese creditorie della controparte alla luce del Termine breve di cui all’art. 2949 cc; da ultimo, hanno invocato in ogni caso la nullità della scrittura per violazione degli. artt. 2265 cc, 2467 cc e 2626 cc.

Si è costituito nel giudizio di opposizione S.XXT.X chiedendo la conferma delle statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 1196/2021.

Parte opposta ha infatti sostenuto che la scrittura privata del 5 maggio 2012 costituirebbe una effettiva promessa di pagamento rilasciata da S.XX D.XXX e B.XXX B.X nei suoi confronti. Ha inoltre evidenziato l’inapplicabilità al caso di specie sia del Termine di prescrizione breve di cui all’art. 2949 cc, sia di tutte le cause di invalidità invocate dagli opponenti, ritenendole prive di qualsivoglia riscontro probatorio. In via preliminare di Rito, ha evidenziato che non possono trovare accoglimento i rilievi di parte opponente circa il mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010.

Trattandosi infatti di prestito tra privati in vista della Costituzione di una nuova società, si ritiene che il caso di specie non possa rientrare tra i contratti finanziari e bancari per i quali è prevista la mediazione obbligatoria.

La stessa Suprema Corte ha interpretato l’espressione “contratti finanziari e bancari” di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 in maniera restrittiva, precisando che la norma si riferirebbe unicamente ai contratti bancari del codice civile e del testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal testo unico finanziario (cfr. da ultimo Cass., civ., ord. n. 31209/2022).

 

Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria non costituisce quindi ostacolo all’esame nel merito della presente causa. Passando quindi all’esame del merito, deve ritenersi pacifico ex art. 115 cpc che il credito contestato non sia stato adempiuto. Le parti opponenti non hanno contestato la correttezza degli importi riportati nelle scritture private, né hanno negato che le suddette somme siano state effettivamente corrisposte dal signor S.XXXXX T.XXX ai rispettivi beneficiari; al contempo,  non  è stata eccepita da parte degli ingiunti l’avvenuta restituzione di tutte o di parte delle somme prestate.

Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che il credito azionato da S.XXXXX T.XXXXX nel decreto ingiuntivo opposto non sia stato ancora saldato.

Quanto ai rilievi in ordine alla scrittura privata del 28.05.2021, posta alla base delle pretese creditorie dell’opposto, va rilevato come siano presenti in atti due copie delle medesime dichiarazioni: la Prima costituita da due fogli, di cui il primo disconosciuto dagli opponenti negli atti introduttivi per mancanza di firma autografa degli stessi (cfr. doc. 1 parte opposta); la seconda composta di un solo foglio, firmato, in relazione alla quale gli opponenti non hanno avanzato alcuna specifica contestazione (cfr. doc. 5 parte opposta).

Alla luce della perfetta identità di contenuto tra le due copie in atti, e considerato il mancato disconoscimento tempestivo della copia costituita da un unico foglio, quest’ultima deve intendersi per riconosciuta ai sensi dell’art. 215 n.2 cpc. Ciò chiarito, la scrittura privata in questione può essere giuridicamente qualificata come ricognizione di debito e come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cc, in quanto gli opponenti prendono atto che S.XXXXX T.XXXXX ha prestato determinate  somme  e  si  obbligano  in  solido  a restituire le stesse.

In virtù dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza le promesse unilaterali di cui all’art. 1988 cc, S.XXXXX T.XXXXX è dispensato dall’onere di provare il rapporto sottostante, che si presume valido ed esistente fino a prova contraria, mentre spetta all’opponente l’onere di dimostrare l’inesistenza  o  l’invalidità  del  rapporto stesso (in tal senso si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I., ord. n. 2091/2022; Cass. civ., Sez. I., sent. n. 20689/2016).

Quanto all’eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2949 cc, la stessa deve ritenersi infondata per le ragioni che seguono.

La promessa di pagamento in esame non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma è un negozio unilaterale che presuppone un rapporto giuridico sottostante. Pertanto, non rileva che la scrittura sia stata firmata nel 2012, ossia in un periodo in cui la società U.XXX D.XXX Srl era in attività: ciò che conta ai fini dell’applicabilità o meno del termine breve di cui all’art. 2949 cc è che il diritto di credito oggetto di promessa di pagamento tragga origine da un rapporto societario.

Nel caso di specie, dalla scrittura privata risulta che i prestiti siano stati concessi in vista della costituzione della società U.XXX D.XXX Srl, avvenuta il 14 luglio 2011 (cfr. doc. 6. parte opposta).

Risulta altresì che buona parte delle somme siano state elargite agli ingiunti nel periodo compreso tra aprile 2011 e luglio 2011, ossia in un periodo in cui la società di cui sopra non era ancora stata costituita e non era ancora iscritta al registro delle Imprese, come invece richiesto dall’art. 2949 cc (cfr. doc. 5 parte opposta).

Va inoltre evidenziato come la U.XXX D.XXX Srl non abbia firmato la promessa di pagamento,  né tantomeno si sia impegnata alla restituzione delle somme prestate: gli  obblighi  in  tal  senso gravavano solo sulle singole persone fisiche, poi diventate socie, circostanze che portano a ritenere che i prestiti di cui si discute non siano riconducibili a rapporti societari in senso stretto, in ai quanto non trovano la loro fonte nello statuto della società o in delibere approvate all’interno della stessa: essi costituiscono piuttosto dei finanziamenti elargiti per permettere ad una società di iniziare la propria attività.

Le conclusioni di cui sopra trovano ulteriore  riscontro  nella  giurisprudenza  della  Suprema Corte, laddove si è espressa nei seguenti termini: “l’interesse del SOCIO ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale” (cfr. Cass. civ., sez. I., sent. 13084/2015).

Secondo l’art. 2949 c.c. non è sufficiente che i rapporti siano genericamente occasionati o collegati alle vicende di una società, come è accaduto invece nella fattispecie qui in esame.

In virtù di quanto sopra esposto, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello ordinario di dieci anni decorrenti dal 2013, ossia dall’anno in cui sono stati fissati i diversi termini per or il la restituzione delle somme prestate. Inoltre, parte opposta ha interrotto il decorso dei suddetti termini inviando le raccomandate di diffida ad adempiere ricevute dagli odierni opponenti nell’ottobre 2020 (cfr. doc. 2 parte opposta).

L’eccezione di prescrizione degli opponenti deve quindi essere rigettata.

Chiarito che le pretese creditorie dell’opposto non sono prescritte, e considerata l’inversione dell’onere probatorio che caratterizza le promesse unilaterali di cui all’art. 1988 cc, è necessario valutare se parte opponente abbia fornito adeguata prova dell’inesistenza o dell’invalidità della causa debendi.

Sul punto, si ritiene che le argomentazioni dell’opponente circa l’illiceità delle operazioni compiute da S.XXXXX T.XXXXX non siano sorrette da adeguato riscontro probatorio.

Le prove orali articolate sono risultate inammissibili o relative a circostanze irrilevanti, quali i rapporti con soggetti estranei alla scrittura privata contenente la promessa di pagamento azionata dal signor S.XXXXX T.XXXXX in questa sede.

Priva di rilevanza è anche la documentazione attestante i prestiti concessi da C.XXX R.XXXXXX tra il 2011 e il 2012 (cfr. doc. 5 parte opponente).

In primo luogo, il signor R.X è un soggetto estraneo al presente giudizio.

In secondo luogo, la documentazione non chiarisce la finalità dei finanziamenti da lui concessi e non è dato sapere se anch’essi, come quelli oggetto  della  presente  causa,  siano  stati elargiti in vista dell’inizio  della  nuova  attività societaria della  U.XXXXXXXXXX In terzo luogo, i prestiti di C.XXXX R.XXX sono stati effettuati direttamente nei confronti della società  U.XXX  D.XXX,  in  un momento in cui la stessa era già stata costituita, e sono stati qualificati espressamente come “finanziamento soci”; al contrario, le somme oggetto di causa  sono  state  concesse  quali  “anticipi  in conto prestito” erogati in previsione della Costituzione della U.XXX

Da ultimo, preme osservare che i signori E.XX G.XXXXXXX, B.XXXXXX B.X e S.XXXX D.XXXXXXX hanno sottoscritto la scrittura privata con il R.XXXXXX nelle loro rispettive qualità  di “responsabile commerciale”, “socia amministratrice” e “responsabile di produzione” di  U.XXX  D.XXX  S.r.l.;  nella scrittura privata con il signor T.XXXXX essi si sono invece impegnati alla restituzione su base “puramente e semplicemente” personale, senza riferimenti a cariche o mansioni ricoperte in seno alla U.XXX D.XXX S.r.l.. Non meritano accoglimento nemmeno le ricostruzioni di parte opponente circa la presunta illiceità della scrittura privata e degli accordi presi con S.XXXXX T.XXXXX. 

Nello  specifico, parte opponente ha rilevato che i rapporti tra le parti sarebbero già stati riequilibrati mediante uno scambio tra le società U.XXX D.XXX e Q.XXXX M.XX Srl; la scrittura privata contestata in questa sede avrebbe avuto unicamente la funzione di mettere al riparo S.XXXXX T.XXXXX dalle conseguenze dell’insolvenza della U.XXX D.XXX S.r.l. e di permettere allo stesso di rientrare dal conferimento sociale, sottraendosi illecitamente alle perdite che si stavano prospettando, in  violazione  degli  artt.  2265 cc, 2467 cc e 2626 cc.

Anche tale ricostruzione è priva di riscontro probatorio. stata prodotta in atti solamente una mail di dirottamento degli ordini da S.XXXX D.XX a Q.XXXX M.XX: tale corrispondenza risulta tuttavia decontestualizzata e priva di riferimenti che possano chiarire lo scopo e la portata dell’operazione (cfr. doc. 3. opponente).

Al contempo, non è chiaro il ruolo ricoperto da S.XXXXX T.XXXXX all’interno di Q.XXXX M.XX, né tantomeno è prodotta documentazione circa l’asserita assunzione di S.XXXX, essendo stata allegata una sola mail in cui S.XXXX D.X ha rappresentato la possibilità di acquisto della Q.XXXX M.XX da parte di un gruppo indiano (cfr. doc. 4 opponente). M.XXX inoltre documentazione attestante le asserite difficoltà economiche della U.XXX D.XXX: la mera messa in stato di liquidazione della società non costituisce di per sé prova sufficiente della svantaggiosa situazione finanziaria in cui essa si trova, in quanto nelle srl lo scioglimento può avvenire per varie ragioni, tutte elencate all’art. 2484 cc e non necessariamente dovute ad una crisi dell’attività d’impresa. Il materiale probatorio in atti risulta quindi inidoneo a sostenere la tesi difensiva dell’opponente.

Quanto all’art. 2265 cc, ossia al cosiddetto “divieto di patto leonino”, non si rinvengono nella fattispecie gli elementi costitutivi di un accordo siffatto. 

Considerando  il  significato  letterale  delle parole usate nella promessa di pagamento, emerge come i finanziamenti siano stati concessi da S.XXXXX T.XX quali anticipi ” in conto prestito ” in previsione della Costituzione della società, per far fronte alle necessità finanziarie della stessa; le obbligazioni assunte dagli opponenti hanno quindi ad oggetto la restituzione delle somme prestate a titolo di aiuto personale per iniziare la nuova attività e non possono essere viste come strumento per escludere il signor T.XXXXX da  ogni  partecipazione  agli utili o alle perdite della società.

Del resto, il prestito concesso dall’opposto è circoscritto nel tempo e ben determinato nel suo ammontare: non sono presenti quei caratteri di periodicità e di incertezza che possono caratterizzare gli utili o le perdite di un’attività societaria. Preme evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia dato un’interpretazione restrittiva della nozione di patto leonino, esprimendosi nei seguenti termini: “Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall’ art. 2265 c.c. […] presuppone una situazione statutaria costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe (Cass. civ., Sez.  I., sent. n. 8927/1994).  Pertanto, considerato il tenore letterale della scrittura privata in atti e tenuto conto dell’interpretazione giurisprudenziale dell’istituto, si ritiene che nel caso di specie non sia configurabile un divieto di patto leonino.

Gli accordi tra le parti non sono riconducibili nemmeno all’ipotesi del finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 cc.

La norma presuppone infatti che la qualità di socio debba sussistere al momento della concessione del finanziamento: nella fattispecie, invece, gran parte delle somme sono state prestate agli opponenti prima della Costituzione della società o in concomitanza con la sua costituzione, in un momento in cui non era ancora socio e la società non esercitava ancora la sua attività.

 Del resto, nella cessione di quote effettuata nel luglio 2011 (cfr. doc. 2 parte opponente) le parti hanno dichiarato che la società sarebbe diventata operativa quando avrebbe acquisito direttamente le commesse. Risulta dimostrato nemmeno l’altro presupposto richiesto dalla norma, ossia la concessione del finanziamento in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento: la corrispondenza attestante una girata ordini da U.XXX D.XXX a Q.XXXX M.XX non fornisce alcun elemento circa il possibile stato di difficoltà economica in cui versava la U.XXX D.XXX nel 2012 (cfr. or doc. 3. parte opponente).

Alla luce di tale circostanza, l’ipotesi di cui all’art. 2467 cc non è configurabile nemmeno rispetto alle somme prestate dopo la costituzione della società.

Dall’esame degli artt. 2265 e 2467 cc si desume come sia da escludere il carattere illecito della causa C.XX dell’accordo negoziale sottostante alla promessa di pagamento, con conseguente inapplicabilità anche “D degli artt. 1344-1345 cc, anch’essi invocati da parte opponente.

In aggiunta a quanto sopra rilevato, si evidenzia come non sia pertinente al caso di specie il richiamo all’art. 2626 cc, riguardante l’illecito commesso dagli amministratori che restituiscono illegittimamente i conferimenti ai soci: non si verte infatti in materia di conferimenti societari, ma di finanziamenti elargiti per la costituzione di una nuova società. Il conferimento, infatti, è l’operazione mediante quale il soggetto apporta beni o servizi a titolo di capitale in una società, ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale della società stessa, ovvero acquisendo la qualifica di socio.

Nel caso di specie, i prestiti sono stati concessi prima della Costituzione della società e non sono causalmente collegati all’acquisto della qualità di socio da parte di S.XXXXX T.XXXXX: l’atto di costituzione della società prevedeva infatti un capitale pari ad euro 10.000,00 con sottoscrizione da parte di S.XXXXX T.XX di una quota pari ad euro 1.000,00, quindi ben inferiore alle somme prestate dall’opposto (cfr. doc. 6. parte opposta).

 Da ultimo, parte opponente con la Prima memoria di cui all’ art. 183 VI comma c.p.c. ha ritenuto di modificare e precisare le proprie domande, chiedendo in via subordinata di escludere dall’obbligo di restituzione quantomeno il prestito versato direttamente a favore della U.XXX D.XXX S.r.l., pari ad euro 13.050,00.

Anche tale richiesta non può trovare accoglimento.

L’assenza di profili di illiceità negli accordi tra le parti viene desunta dal momento temporale in cui sono stati elargiti i prestiti, dal tenore letterale della scrittura privata, dalla documentazione relativa alla costituzione della società e alla cessione di quote della stessa; non rilevano invece la qualifica di persona fisica o di società in capo ai beneficiari dei singoli atti di disposizione.

Pertanto, la circostanza che alcune delle somme siano state versate direttamente alla società e non alle persone fisiche non costituisce di per sé elemento idoneo a connotare di illiceità le operazioni ai sensi degli artt. 2265 cc, 2467 cc o 2626 cc.

Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico degli opponenti in solido.

La liquidazione avviene come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022, in relazione all’attività difensiva effettivamente svolta nel presente giudizio.


PQM

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  1. Rigetta l’opposizione;
  2. Condanna S.XXXX D.XXXXXXX e B.XXXXXX B.X, in solido, a pagare a S.XXXXX T.XXXXX le spese relative al presente giudizio, pari ad euro 11.268, 00 oltre spese forfettarie al 15%, Iva, se dovuta, e Cpa.

Verona, 02/11/2023

La Giudice Virginia MANFRONI

 

 

 

 

 

 



 

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