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I punti nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2024 n. 256

(Aziende energivore: i criteri per le agevolazioni)

Con il decreto 10 luglio 2024, il ministero dell’Ambiente ha resi noti i criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131 del 2023 («Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio»).

Aziende energivore: i criteri per le agevolazioniIn estrema sintesi, i criteri indicati dal decreto sono quattro.

Il primo. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco degli energivori, la aziende appartenenti a questa categoria devono dichiarare di essere titolari di una diagnosi energetica o di aver adottato un sistema di gestione conferme alla norma Iso 50001
Il secondo. L’azienda energivora deve trasmettere la diagnosi energetica tramite il sito predisposto da Enea.
Il terzo. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, all’atto di presentazione della domanda, l’impresa di recente costituzione o non precedentemente assoggettata all’obbligo assume l’impegno alla redazione della diagnosi energetica o ad adottare, in alternativa, un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma Iso 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita a un intero sito produttivo. La diagnosi energetica deve essere inviata a Enea entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Il quarto. L’impresa energivora deve doichiarare le modalità con cui ottempera all’obbligo previsto all’articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto-legge, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, secondo modalità e termini individuati da Arera entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’annuncio del decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 lugli 2024, mentre il testo integrale è stato pubblicato sul sito del ministero.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 131 del 2023

 

VISTO il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.169, (di seguito decreto-legge) e, in particolare, l’articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;

VISTI in particolare: a) il comma 8 secondo cui le imprese a forte consumo di energia elettrica che accedono alle agevolazioni sono tenute ad effettuare una diagnosi energetica e sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure: i) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita; ii) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio; iii) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021; b) il comma 9 secondo cui: “L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l’adempimento dell’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l’impresa soggetta all’obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. L’ENEA effettua altresì i controlli per accertare l’attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a), b) e c), collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l’impresa interessata è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni 2 ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”; c) il comma 11 del decreto-legge secondo cui, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9 del medesimo decreto-legge, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2022, 2022/C 80/01, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024” e, in particolare il paragrafo 4.11 relativo agli aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021 “che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”; VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, di seguito decreto legislativo 102/2014; VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, di seguito decreto legislativo 199/2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante “attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, in materia di garanzie di origine”;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);

VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL del 21/12/2023 con cui la Commissione ha ritenuto le proposte dell’Italia di riforma delle agevolazioni alle imprese energivore compatibili con le Linee guida CE e con il mercato interno a norma dell’art. 107 del Trattato UE;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; SENTITA l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che si è espressa parere 256/2024/I/EEL del 25 giugno 2024;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

 

  1. Il presente decreto ha la finalità di disciplinare le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del decreto legge da parte delle imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3.

Articolo 2

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) Decreto-legge: decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169; b) Impresa energivora: impresa iscritta nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge, avente diritto alle agevolazioni di cui al medesimo decreto-legge; c) Elenco energivori: elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge, redatto da CSEA; d) Agevolazioni: le agevolazioni a favore delle imprese energivore sugli oneri generali di sistema elettrico a copertura dei costi sostenuti per il finanziamento delle fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 3, commi da 4 a 6 del decreto-legge; e) Linee Guida CE: Linee Guida di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”; f) Imprese di recente costituzione: imprese costituite almeno nell’anno n-1 rispetto all’anno di competenza “n”, dove “n” è l’anno in cui è riconosciuta l’agevolazione, incluse le imprese costituite negli anni precedenti all’anno n-1 la cui attività produttiva e l’associato impiego di energia elettrica risultino differiti al medesimo anno n-1; g) Garanzia di origine o GO: documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224; h) Diagnosi energetica: procedura sistematica, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i, finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati; i) Clusterizzazione: nel caso di imprese multi-sito, individuazione dei siti produttivi da assoggettare a diagnosi energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014, conformemente alle norme UNI CEI EN 16247 – 3:2022; j) Tempo di ritorno semplice dell’investimento: tempo di ritorno dell’investimento non attualizzato; k) ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; l) CSEA: Cassa per i servizi energetici ed ambientali; 4 m) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; n) GME: Gestore dei mercati energetici S.p.A.; o) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; p) AU: Acquirente Unico S.p.A. q) ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; r) Ministero: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3

(Obbligo di diagnosi energetica)

  1. L’impresa energivora, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, dichiara di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione, includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo.
    2. L’impresa energivora trasmette la diagnosi energetica sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA, anche con riferimento alla diagnosi elaborata nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Alle imprese multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell’impresa energivora conformemente alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022. In applicazione di quanto previsto al periodo precedente, l’impresa trasmette sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA la diagnosi energetica dei siti oggetto di clusterizzazione. 3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, all’atto di presentazione della domanda, l’impresa di recente costituzione o non precedentemente assoggettata all’obbligo assume l’impegno alla redazione della diagnosi energetica o ad adottare, in alternativa, un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo. La diagnosi energetica deve essere inviata ad ENEA entro l’anno di fruizione dell’agevolazione. 4. L’impresa energivora dichiara le modalità con cui ottempera all’obbligo previsto all’articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto-legge, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, secondo modalità e termini individuati da ARERA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

(Attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica)

  1. Ai fini dell’adempimento di cui all’articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto-legge, l’impresa energivora, per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, individua gli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, aventi le seguenti caratteristiche: a) un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni; b) un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento. 2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, l’impresa energivora è tenuta: 5 a) a effettuare, nell’anno di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi di cui al comma 1; b) a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione. 3. In deroga al comma 2, lettera a), nei casi di cui all’articolo 3, comma 3 del presente decreto, l’impresa energivora è tenuta a effettuare, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b). 4. Ai fini del rispetto delle condizioni di cui al comma 1, sono considerati gli interventi previsti nel rapporto di diagnosi energetica in corso di validità, realizzati dal 1° gennaio 2024. 5. Per la determinazione del tempo di ritorno semplice dell’investimento, il prezzo dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici è indicato dalle imprese in diagnosi energetica e opportunamente documentato. Il tempo di ritorno semplice dell’investimento è determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi energetica. 6. L’impresa energivora, in alternativa agli interventi individuati ai sensi del comma 1, può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi individuati ai sensi del comma 1, ferme restando le previsioni di cui al comma 2. 7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi.

Articolo 5
(Riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio)

 

  1. Ai fini dell’adempimento di cui all’articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge, l’impresa energivora, nel corso dell’anno di fruizione delle agevolazioni, copre almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione: a) autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1), 2.1) e 2.2), del decreto legislativo 199/2021; b) acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili; c) acquisizione e annullamento di garanzie di origine. 2. Ai fini dell’adempimento di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge, l’impresa energivora, con riferimento all’anno di competenza delle agevolazioni, copre almeno il 50 per cento del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle modalità indicate al comma 1 ovvero una loro combinazione, a condizione che almeno il 5 per cento del consumo dell’impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità ai sensi ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1), 2.1), del decreto legislativo 199/2021 o che il 10 per cento del consumo sia 6 assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine ai sensi del comma 1, lettera b). 3. L’impresa energivora che attua gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 aderisce al sistema di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224. Articolo 6 (Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) 1. L’impresa energivora che si avvale della possibilità di cui all’articolo 3, comma 8, lettera c) del decreto-legge è tenuta a investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti: a) il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System; b) le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante. 2. Il valore degli investimenti sostenuti dall’impresa energivora per gli interventi di cui al comma 1, è determinato tenuto conto degli eventuali maggiori costi operativi per la realizzazione dell’intervento. 3. Entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra conformemente a quanto disposto al comma 1. Articolo 7 (Controlli) 1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco energivori, secondo modalità e tempistiche stabilite da ARERA, ENEA comunica a CSEA, sulla base dell’elenco fornitole delle imprese che hanno fatto domanda di iscrizione, gli esiti dei controlli concernenti l’adempimento da parte dell’impresa energivora dell’obbligo di diagnosi energetica di cui all’articolo 3, comma 1. 2. La CSEA provvede a trasmettere annualmente a ENEA, a ISPRA e al GSE l’Elenco energivori comprensivo delle informazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché di quelle relative alle imprese che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge, secondo termini e modalità stabiliti da ARERA. 3. Ai fini dei controlli relativi agli adempimenti disciplinati dal presente decreto, ENEA, GSE ed ISPRA, con il coordinamento di ENEA, ciascuno rispettivamente con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto: a) entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, individuano le modalità e i termini con cui l’impresa energivora adempie agli obblighi previsti dai medesimi articoli, dandone comunicazione sul proprio sito internet; b) verificano annualmente l’ottemperanza agli adempimenti previsti dai medesimi articoli, tenuto conto delle tempistiche di adozione degli interventi e delle dichiarazioni rese dalle imprese ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto. 7 4. ENEA, in collaborazione con ISPRA e GSE, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3, lettera b), elabora un rapporto attestante gli esiti delle verifiche e lo comunica alla CSEA, ad ARERA e al Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno. Per le scadenze relative al 2024, la data ultima di rendicontazione dei controlli è il 31 dicembre 2024. 5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera b): a) il Sistema informativo integrato tenuto presso AU fornisce al GSE i dati di consumo delle imprese energivore. Il GSE accede al sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione; b) il GME fornisce al GSE, secondo modalità e tempistiche definite congiuntamente, i dati relativi ai contratti registrati sulla bacheca dei contratti di compravendita a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 3 lettera b), l’ENEA svolge i controlli per accertare la conformità delle diagnosi e la veridicità delle dichiarazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 tramite la selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese energivore, almeno pari al 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche, selezionate a campione da ENEA che tiene conto anche di criteri eventualmente indicati da ARERA, nonché delle dichiarazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comunicandone gli esiti nel rapporto di cui al comma 4. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ. Articolo 8 (Revoca delle agevolazioni in caso di inadempimento) 1. Nel caso della revoca delle agevolazioni disposta da CSEA a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, l’impresa energivora è tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi: a) per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui all’articolo 4, l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza; b) con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 5, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%; c) con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 6, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiuto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino indicato all’art. 6, comma 1, e il parametro massimo. 2. Ai fini del presente articolo, per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l’anno di agevolazione in relazione al quale l’impresa ha assunto l’impegno a adempiere agli obblighi. 3. A decorrere dall’accertamento dei casi di inadempimento di cui al presente articolo, l’impresa energivora non può beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti. 8 4. ARERA, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese sono tenute rimborsare ai sensi del presente decreto. 5. Il credito di CSEA per la restituzione dell’agevolazione indebitamente percepita è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Con riferimento all’Elenco energivori relativo all’anno 2024, può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni e che pertanto non rispetta la condizione di cui all’articolo 3, comma 1, la quale si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica ovvero ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo. 2. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 per accedere alle agevolazioni energivori per l’anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. 3. È considerata adempiente agli obblighi di cui all’articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, l’impresa energivora per la quale si verifica una delle seguenti condizioni: a) il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui all’articolo 4; b) il relativo fabbisogno di energia elettrica è coperto per più del 30% da fonti che non emettono carbonio; c) la disponibilità di un processo produttivo le cui emissioni di gas a effetto serra risultano conformi ai parametri di cui all’articolo 6. 4. ENEA, GSE, ISPRA e CSEA assicurano una comunicazione integrata e coordinata della gestione della misura e presentano, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al Ministero una relazione sull’attuazione, incluse le modalità per lo scambio di informazioni finalizzate all’attuazione dei controlli e alla determinazione dei rimborsi in caso di revoca parziale. 5. La disciplina di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167, esplica effetti per le agevolazioni fino all’annualità di competenza 2023. 6. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it. e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.(Aziende energivore: i criteri per le agevolazioni)



 

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