Con D.Lgs. n. 149 del 10.10.2022 il legislatore ha introdotto la riforma del processo civile, andando a modificare numerose delle preesistenti disposizioni e modificando, tra le altre, le disposizioni in materia di mediazione civile. In occasione della risoluzione n. 24 e 25 del 14.05.2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo che consentono l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti spettanti. Con l’articolo 7, si ricorda, viene introdotta: i) una modifica nell’ambito di applicazione della mediazione, in senso estensivo (contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising ed altro ancora); ii) una modifica dei benefici riconosciuti in materia di esenzione da imposta di registro; iii) un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute per l’assistenza legale e per il “rimborso” del contributo unificato dei procedimenti estinti in caso di conciliazione. Con due decreti del 01.08.2023 il Ministero della Giustizia ha definito: i) le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’utilizzo di mediazione e negoziazione assistita e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi; ii) le modalità di determinazione dell’onorario dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato nelle medesime procedure. Si segnala, inoltre, il potenziamento (da 500 a 600 euro) del credito d’imposta previsto in favore delle parti per l’indennità corrispota all’organismo di mediazione quando è raggiunto l’accordo di conciliazione e l’introduzione di un nuovo credito d’imposta a favore degli stessi organismi di mediazione che assistono, appunto, una parte esonerata dal versamento dell’indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A tale ultimo riguardo si segnala, appunto, l’introduzione del patrocinio a spese dello stato nei casi in cui la mediazione costitisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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