Scarica Sentenza Tribunale Palmi N.77-2024
Nella mediazione delegata se controparte non contesta l’incompetenza territoriale dell’organismo, si realizza un accordo di deroga implicito
Incompetenza territoriale dell’organismo: non eccepirla equivale a un accordo implicito
Nel procedimento di mediazione delegata dal giudice e avviato dalla parte istante, se la controparte invitata non contesta la competenza territoriale dell’organismo, questo significa che tra le parti è insorto un accordo implicito, che deroga la competenza territoriale dell’organismo di mediazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Palmi, Sezione civile, nella sentenza n. 77 del 30 gennaio 2024.
Contratti bancari: mediazione obbligatoria
In una controversia avente ad oggetto alcuni contratti bancari, il cliente chiede che gli stessi vengano dichiarati nulli perché la banca avrebbe violato nei suoi confronti i doveri di trasparenza previsti dalla legge. I contratti presentano clausole incomprensibili e anche a causa della indeterminatezza dell’obbligazione restitutoria, l’attore chiede che gli stessi vengano dichiarati illegittimi e che il finanziamento venga chiuso. Per la Banca si costituisce in giudizio il legale rappresentante pro-tempore, che eccepisce in rito l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale assegna quindi alla parte attrice il termine di 15 giorni per esperire la mediazione, che però si conclude con esito negativo. La banca deduce quindi l’improcedibilità della domanda perché che le due mediazioni si sono svolte a Reggio Calabria. Il Tribunale assegna alle parti un termine per prendere posizione sulla questione della improcedibilità della domanda e su quella dell’incompetenza territoriale sollevata dalla banca, rinviando il processo per la decisione.
Incompetenza territoriale: se controparte non eccepisce si ha accordo implicito in deroga
Sull’eccepita incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione sollevato dalla banca il giudice specifica che il novellato articolo 1, al comma 3 prevede che la domanda di mediazione (in caso di mediazione delegata dal giudice), debba essere presentata depositando l’istanza presso un organismo di mediazione del luogo in cui ha sede il Giudice territorialmente competente per il giudizio. Parte attrice però, nel caso di specie, ha erroneamente incardinato la mediazione delegata dal giudice a Reggio Calabria. La previsione legislativa che impone di avviare la mediazione nel luogo coincidente a quello in cui si trova il giudice competente ha un’evidente finalità deflativa e finalizzata a far risparmiare al convenuto oneri eccessivi.
Questa regola però viene meno in caso di derogare alla competenza territoriale, che si realizza non solo in presenza di un accordo espresso, ma anche di un accordo implicito, che si concretizza quando la controparte invitata alla mediazione non contesta la sede territoriale dell’organismo di mediazione scelto dalla parte che ha comunicato l’invito.
Nel caso di specie la banca ha preso parte alla procedura di mediazione avviata dalla parte attrice, senza sollevare alcun tipo di contestazione in ordine alla competenza della sede dell’organismo scelto dalla controparte. Il Tribunale ritiene quindi che si sia realizzato un accordo implicito di deroga alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione.
Leggi anche: “La competenza per territorio dell’organismo di mediazione e la sua deroga”
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