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Il Fisco ha definito gli indirizzi operativi e le linee guida per lo svolgimento delle attività del 2021 relative a prevenzione e contrasto all’evasione fiscale. In questo intervento puntiamo il mouse sulla gestione degli avvisi bonari, alla luce delle ultime novità normative: i contribuenti che hanno subito una calo del fatturato del 33% a causa dell’emergenza Covid possono definire in via agevolata anche gli avvisi bonari.

Avvisi bonari: le recenti indicazioni dell’Agenzia Entrate

Comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali

indicazioni agenzia entrate avvisi bonariCome è noto, con l’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. n. 41/2021 e la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021, di attuazione del cd.articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, è di fatto ripreso l’invio delle comunicazioni conseguenti al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, compresa la messa in disponibilità degli inviti alla promozione dell’adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. LIPE).

Si legge nella recente circolare n. 4/E/2021  dell’Agenzia Entrate che la ripresa degli invii delle comunicazioni e la messa in disponibilità degli inviti avverrà in modo graduale e, comunque, nel rispetto delle tempistiche delle disposizioni di riferimento.

Nello specifico, per quanto concerne l’invio delle comunicazioni conseguenti al controllo automatizzato delle dichiarazioni, la ripresa non può non tenere conto della previsione contenuta nell’art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha stabilito una forma di definizione agevolata per i soggetti titolari di partita IVA alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno registrato una riduzione del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019, maggiore del 30 per cento, rilevabile dalle dichiarazioni IVA presentate entro il 30 aprile 2021 o, in caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, dalla dichiarazione dei redditi presentata entro il 30 novembre 2021.

Chiarisce la circolare n. 4/E/2021 che la ripresa degli invii in queste prime settimane riguarderà comunicazioni destinate a contribuenti non titolari di partita IVA (alla data del 23 marzo 2021), comunicazioni conseguenti alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (T.F.R., Arretrati, ecc., in quanto espressamente escluse dalla definizione) e comunicazioni derivanti dal controllo delle dichiarazioni non afferenti agli anni d’imposta interessati dalla definizione agevolata (anni d’imposta diversi dal 2017 e 2018).

Resta fermo che, nei casi di indifferibilità e urgenza (ad esempio legati alla necessità di procedere con informative di reato, insinuazioni allo stato passivo fallimentare, pericolo per la riscossione), gli Uffici potranno inviare, sin da subito, le comunicazioni di irregolarità nei confronti di soggetti titolari di partita IVA, avendo cura di verificare preventivamente se il contribuente ha i requisiti per accedere alla citata definizione agevolata.

In tale ipotesi, nelle more delle implementazioni procedurali degli applicativi, gli Uffici dovranno formulare anche la proposta di definizione, mediante l’utilizzo di format direttamente predisposti, da inviare insieme alla comunicazione di irregolarità, evidenziando il necessario rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, richiesto dall’art.5, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Ultimati gli invii centralizzati delle predette tipologie di comunicazioni, l’attività proseguirà con l’invio delle comunicazioni a soggetti titolari di partita IVA non aventi i requisiti di accesso alla definizione agevolata e, successivamente, nell’ultima parte dell’anno, si procederà con l’invio delle prime comunicazioni/proposte destinate a soggetti titolari di partita IVA aventi i requisiti per l’accesso alla stessa definizione.

In pratica tre scaglioni:
  • comunicazioni a contribuenti non titolari di partita IVA, conseguenti alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata e comunicazioni derivanti dal controllo delle dichiarazioni non afferenti agli anni d’imposta interessati dalla definizione agevolata (anni d’imposta diversi dal 2017 e 2018);
     
  • comunicazioni a soggetti titolari di partita IVA non aventi i requisiti di accesso alla definizione agevolata;
     
  • prime comunicazioni/proposte destinate a soggetti titolari di partita IVA aventi i requisiti per l’accesso alla stessa definizione.

Per quanto riguarda la LIPE, la circolare n. 4/2021, dopo aver richiamato il contenuto dell’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 41 del 2021[1], ha precisato che l’attività di controllo relativa alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche riguardante le comunicazioni dei dati relativi ai trimestri precedenti il terzo trimestre 2020, in precedenza interessati dalla sospensione, sarà effettuata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo prevista dall’articolo 54-bis del D.P.R.n.633/72, in relazione alle dichiarazioni relative agli anni 2019 e 2020.

La ripresa dell’attività di controllo riguardante le comunicazioni dei dati, a decorrere da quelle relative al terzo trimestre 2020, avverrà, come previsto dal richiamato art.21- bis, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la preventiva messa in disponibilità degli inviti all’adempimento spontaneo, relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a partire dal terzo trimestre 2020, per segnalare le incoerenze e consentire di regolarizzare la propria posizione evitando ulteriori aggravi futuri.

Per quanto attiene, infine, al controllo formale delle dichiarazioni, sempre nel rispetto della gradualità degli invii, gli Uffici procederanno con la ripresa dell’invio sia delle comunicazioni contenenti la richiesta di documentazione, sia delle comunicazioni degli esiti relative ai diversi modelli di dichiarazione dell’anno d’imposta 2017.

Nella seconda parte dell’anno, l’attività di invio si concentrerà sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2018.

 

La definizione degli avvisi bonari

Come abbiamo anticipato, l’art.5, del D.L. Sostegni – n. 41 del 22 marzo 2021, entrato in vigore il successivo 23 marzo – tenendo conto del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio – economici, ha introdotto una mini definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157, del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis, elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Sostanzialmente le annualità interessate dalla definizione sono il 2017 e il 2018[2].

Il D.L. n. 41/2021, infatti, al comma 1, dell’articolo 5, prevede la definizione per le comunicazioni da 36-bis e 54-bis:

  • elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157, del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
     
  • elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In forza di quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 5, del D.L. n. 41/2021, accedono alla definizione in esame i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 % del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva per il periodo d’imposta 2020 (normalmente fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo).

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, ai fini di questa definizione, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui sopra, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto, da versare.

In pratica, di fatto, il contribuente riceverà due atti: la comunicazione di irregolarità classica e la proposta di definizione.

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Così come prevede il comma 4, dell’articolo 5, del D.L. n. 41/2021, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo i termini e le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In pratica, i contribuenti devono procedere al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, cui è allegata la proposta di definizione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione da Covid-19 non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della presente norma, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

 

Modalità rateazione

8 rate trimestrali di pari importo-

 =>

Somme dovute pari o inferiori a 5 mila euro

20 rate trimestrali di pari importo

 =>

Importi superiori a 5 mila euro

 

La prima rata va comunque versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

 

Fonte: Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 2021 

 

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***

NOTE

[1] «L’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell’articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020».

[2] In deroga a quanto previsto all’articolo 3, della L.n.212/2000, il comma 8, dell’articolo 5, del D.L.n.41/2021, ha prorogato di un anno, per le dichiarazioni presentate nel 2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R.n.602/1973.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

 

A cura di Gianfranco Antico

Martedì 18 maggio 2021

 

Il restart degli accertamenti e dei controlli fiscali: la difesa del contribuente
2^ Edizione

Seconda edizione del percorso online di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale nel 2021 con l’Avv. Carlo Nocera.
Quattro incontri in diretta online tra maggio e giugno 2021.

Seconda Edizione – Maggio-Giugno 2021

in collaborazione con
Studio Legale Avv. Carlo Nocera

Modulo 1 – Le fasi dell’attività di controllo e la predisposizione della difesa – Venerdì 14 maggio 2021, h 15:00 – 19:00 (attenzione date posticipate di una settimana)

Modulo 2 – Il processo tributario – Venerdì 21 maggio 2021, h 15:00 – 19:00

Modulo 3 – La riscossione delle imposte – Giovedì 27 maggio 2021, h 15:00 – 19:00

Modulo 4 – I reati tributari – Venerdì 4 giugno 2021, h 15:00 – 19:00

 

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