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L’INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni sulle novità relative al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Le indicazioni recepiscono le disposizioni del decreto interministeriale del 21 maggio 2024

In arrivo novità sui fondi di solidarietà bilaterali per le attività professionali.

Con il messaggio INPS numero 2651 del 19 luglio 2024 vengono fornite le istruzioni per l’adeguamento alle ultime disposizioni normative.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024 ha esteso la disciplina legata agli ammortizzatori sociali anche ai datori di lavoro del settore delle attività professionali con un solo dipendente.

Nel documento di prassi vengono anche riepilogate le tipologie di contratti che rientrano nella disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.

Fondo di solidarietà bilaterale: le istruzioni INPS sulle ultime novità normative

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, approvato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 21 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 luglio.

Con il messaggio numero 2651 del 19 luglio l’INPS fornisce le istruzioni per recepire le novità normative relative al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che saranno operative a breve.

INPS – Messaggio numero 2 del 19 luglio 2024
Istruzioni per l’adeguamento del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alle ultime novità normative.

La data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale deve essere tenuta in considerazione per la decorrenza del termine di 15 giorni, al termine dei quali è prevista l’entrata in vigore della disciplina.

Tra le novità che dovranno essere recepite ci sono quelle previste dall’articolo 2, che estende l’ambito di applicazione del fondo anche ai datori di lavoro del settore delle attività professionali con almeno un dipendente, precedentemente il numero era di tre.

Nel messaggio INPS viene riportato anche quanto previsto dall’articolo 5, che amplia la platea di lavoratori a quelli assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato (con esclusione, invece, dei dirigenti).

Come chiarito nel messaggio INPS:

“A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.”

I datori di lavoro sono quindi chiamati a versare il contributo ordinario di finanziamento al fondo.

Fondo di solidarietà bilaterale: le aliquote per il versamento del contributo

Nel versamento del contributo al fondo di solidarietà bilaterale, i datori di lavoro dovranno tenere in considerazione le aliquote di riferimento.

Per i propri dipendenti si dovrà corrispondere un contributo pari a:

  • 0,50 per cento, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • 0,80 per cento, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
  • 1 per cento, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

È inoltre previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nel caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale.

Tale contributo è riconosciuto nella misura del 4 per cento ed è calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Di contro, a partire dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che nel semestre precedente alla data di domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi è prevista una riduzione dei contributi.

L’aliquota del contributo ordinario, in questo caso, si riduce in misura pari al 40 per cento.

Dalla mensilità di luglio 2024 le procedure sono adeguate al nuovo assetto contributivo.

Nel messaggio INPS viene infine chiarito che:

“la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).”

Istruzioni sulle specifiche novità saranno fornite con una successiva circolare.

 

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