L’ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l’appartenenza all’ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.
Nonostante l’utilizzo del nome “contributo” – puntualizza poi il P.O. n. 66/2024 -, secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., S.U civ., n. 3757/2024), esso ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.
Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell’Albo o nell’elenco, è dovuto per il solo fatto dell’iscrizione.
Il Consiglio Nazionale, dunque, ritiene che, trattandosi di tassa che va versata con cadenza annuale, il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall’art. 2948 cod. civ. («Si prescrivono in cinque anni: […] 4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»).
Tirocinio da remoto – Lo scorso 18 luglio è stato pubblicato anche il “Pronto Ordini” n. 33, col quale il Consiglio Nazionale ha fornito risposta negativa in ordine al quesito avente a oggetto la possibilità di svolgere da remoto il tirocinio professionale.
In proposito nel documento si legge: «Con riferimento al quesito posto (…) relativamente alla possibilità contenuta nell’ultimo decreto c.d. “milleproroghe” di prevedere lo svolgimento del tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, si osserva che il Ministero dell’Università non ha inteso ammettere tale possibilità, avendo disposto modalità in deroga a quelle ordinarie solo per lo svolgimento dell’esame di Stato (informativa n. 60/2024)».
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