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Inizialmente introdotte dal decreto Sostegni bis, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per giovani under 36 sono state prorogate per tutto il 2023 dalla Legge di Bilancio.
Il bonus prima casa under 36 sarà quindi operativo fino alla scadenza del 31 dicembre prossimo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini guida alle agevolazioni per i giovani under 36. Nel documento vengono riepilogati i requisiti per avere accesso alle agevolazioni, i vantaggi previsti dalla misura e i casi in cui si perde il bonus per l’acquisto della prima casa.

Bonus prima casa, chi ne ha diritto: i requisiti

Le agevolazioni prima casa under 36 spettano a coloro che:

  • acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023
  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
  • hanno un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro.

È necessario, inoltre:

  • avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto
  • non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare
  • non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data
    del nuovo acquisto.

Bonus prima casa, gli immobili ammessi al beneficio

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali

  • C/2 (magazzini e locali di deposito)
  • C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte)

limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Bonus prima casa, gli immobili esclusi dal beneficio

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Bonus prima casa, gli atti agevolabili

Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.

Bonus prima casa, le agevolazioni previste

Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato:

  • per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’atto di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

Bonus prima casa, quando si perdono le agevolazioni

Ci sono delle condizioni che fanno perdere il diritto al beneficio e sono:

  • chi richiede le agevolazioni under 36 senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:
    – per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)
    – per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.

In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:

  • dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto
  • mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
  • vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno
  • mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova

l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).

Il bonus prima casa under 36 è stato confermato anche nel 2024: qui tutti i bonus 2024 approvati dal governo Meloni.

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