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La nuova disciplina recata dalla legge di bilancio 2024

 

E’ giunto a conclusione il procedimento relativo alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza Covid e delle conseguenti regolazioni finali dei rapporti finanziari tra comuni, unioni di comuni e comunità montane e tra province e città metropolitane, procedimento alquanto articolato e complesso che, originato dall’articolo 106 del d.l. n. 34/2020 che aveva istituito il cosiddetto “Fondone” con un primo stanziamento di 3,5 miliardi, è stato oggetto nel biennio 2020-2022 di numerose modifiche ed integrazioni, nonché di ulteriori rifinanziamenti a favore degli enti locali, per trovare una definitiva regolamentazione normativa con la legge n. 213/2023 (legge di bilancio per l’anno 2024). Le disposizioni dei commi da 506 a 510 di quest’ultima legge hanno riscritto la disciplina della regolazione finale delle risorse straordinarie assegnate agli enti locali, modificando l’articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successive modificazioni, il quale aveva previsto che con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro il 31 ottobre 2023 dovevano essere individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante una rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio precedente, e precisava che le eventuali risorse ricevute in eccesso avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato.

La nuova disciplina recata dalla legge di bilancio 2024, modificando la precedente regolamentazione, non prevede più la restituzione secca dei fondi allo Stato, ma mantiene invece a favore degli enti locali gli importi derivanti dal conguaglio finale delle certificazioni Covid-19.

Da notare fin d’ora che le nuove disposizioni, oltre a disciplinare le modalità delle regolazioni finali (conguagli) per gli enti locali (commi 506 e 507: modalità che saranno dettagliate dai successivi decreti interministeriali di seguito indicati), al comma 508 ha previsto la istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali per i quali la verifica finale esponga un deficit di risorse, disponendo che le disponibilità residue di tale fondo siano assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con successivo  decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

Il decreto 8 febbraio 2024

Con il decreto interministeriale Interno e Finanze dell’8 febbraio 2024 – adottato sulla base delle certificazioni inviate dagli enti locali negli anni 2021-2023 e del successivo intervento dal Tavolo Tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del d.l. n. 34/2020 – sono stati approvati:

  • i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie (allegato A relativo a comuni, unioni di comuni e comunità montane e allegato B relativo a province e città metropolitane);
  • le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana (allegato C) e per le province e città metropolitane (allegato D);
  • gli importi da restituire relativi ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana (allegato E) e per le province e città metropolitane (allegato F); l’articolo 2 del decreto ha previsto per tali importi una successiva fase di verifica e confronto con gli enti interessati finalizzata all’eventuale rettifica dei dati medesimi, da concludersi con la adozione di un successivo decreto ministeriale contenente i dati definitivi relativi agli importi da restituire per i ristori specifici di spesa non utilizzati.

Al riguardo è da tenere presente che, per effetto delle rettifiche operate dalla Ragioneria Generale dello Stato e soprattutto dei criteri correttivi che il Tavolo Tecnico ha applicato a posteriori, gli importi finali a debito o a credito dei singoli comuni sono risultati diversi – e non di poco – rispetto agli importi che gli enti avevano calcolato l’anno precedente in occasione della certificazione trasmessa al MEF e che avevano indicato nel prospetto a/2 allegato al rendiconto 2022: questo ha comportato la necessità di “aggiustare” le risultanze dell’avanzo vincolato in occasione del rendiconto 2023, mediante adeguamento dell’avanzo alle risultanze delle suddette tabelle C, D, E ed F, come peraltro prescritto dall’articolo 3 del decreto stesso.

Detto decreto recava poi le indicazioni contabili relative alle modalità da osservarsi per la acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso da parte degli enti locali: rateizzazione in quote costanti in quattro anni dal 2024 al 2027 mediante trattenuta da operarsi da parte del Ministero dell’Interno sui fondi spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale (per i comuni) e di Fondo unico (per le province), fondi che dovranno quindi essere previsti in entrata al lordo nei bilanci degli enti, i quali dovranno quindi stanziare in spesa, nella Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 04, la quota di contributo da restituire per poi emettere mandati di pagamento versati in quietanza di entrata per la conseguente regolazione contabile.

Il decreto 19 giugno 2024

A seguito della pubblicazione del decreto dell’8 febbraio 2024 diversi comuni hanno segnalato agli uffici ministeriali la necessità di rettifiche relativamente ai ristori di spesa non utilizzati; altri comuni hanno poi rappresentato situazioni e dati contabili relativi ai conguagli dei fondi Covid caratterizzate da meri errori materiali o da difficoltà interpretative, che sono state ritenute meritevoli di accoglimento.

Conseguentemente in data 19 giugno 2024 è stato adottato il nuovo decreto interministeriale con il quale:

  • sono state rideterminate le risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 (Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e Allegato B per le province e città metropolitane): detti allegati sostituiscono rispettivamente le precedenti Tabelle di cui agli allegati E ed F del precedente decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024;
  • sono state riepilogate le risorse complessive in eccesso da restituire da parte di ciascun ente, al netto dell’eventuale deficit finale (allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e allegato D per le province e città metropolitane); le tabelle di cui a tali allegati  tengono conto:

  1. delle risultanze del conguaglio finale delle Tabelle di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024;
  2. delle istanze di rettifica pervenute dai comuni specificamente indicati nelle premesse del decreto stesso;
  3. delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, come rideterminate e riportate nelle Tabelle coi dati definitivi di cui agli allegati A e B del presente decreto.

In pratica gli allegati C (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e D (per le province e città metropolitane) del decreto del 19 giugno 2024 riepilogano in un unico documento tutti i dati necessari per verificare se un ente è tenuto a restituire contributi ricevuti o se ne riceverà ulteriori, e per determinare quindi le conseguenti regolazioni contabili per ciascun singolo ente; in tali allegati vengono infatti riportati i seguenti importi:

  • nella colonna “Deficit finale” l’importo ripreso dall’allegato C del precedente decreto dell’8 febbraio 2024, eventualmente rettificato nei termini indicati nelle premesse del nuovo decreto;
  • nella colonna “Surplus finale” l’importo ripreso dall’allegato D del precedente decreto dell’8 febbraio 2024, eventualmente rettificato nei termini indicati nelle premesse del nuovo decreto;
  • nella colonna “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” gli importi rideterminati come indicati nei nuovi allegati A (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e B (per le province e città metropolitane);
  • nella colonna “Importo da acquisire al bilancio dello Stato – Totale” l’importo complessivamente dovuto dagli enti in “surplus”, determinato come somma algebrica delle prime tre colonne e con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro; la successiva colonna espone l’importo annuale che gli enti dovranno versare in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
  • nella colonna “Importo da erogare all’Ente su fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Totale”:  l’importo complessivamente da erogare agli enti risultanti in deficit complessivo di risorse, determinato come somma algebrica delle colonne “Deficit finale” e Ristori non utilizzati al 31.12.2022” e con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro; la successiva ed ultima colonna espone l’importo annuale che verrà erogato in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 agli enti che hanno ricevuto somme insufficienti a coprire il fabbisogno.

Sono oltre duemila gli enti che non presentano né un deficit finale né un surplus, in quanto hanno utilizzato totalmente le risorse assegnate, sia per ciò che riguarda i fondi Covid che i ristori specifici di spesa.

Per quanto riguarda le modalità di restituzione dell’importo in eccesso da parte degli gli enti in surplus, indicato nelle colonne “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” e “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”, il decreto del 19 giugno 2024 ha confermato quanto già previsto al riguardo nel precedente decreto di febbraio, specificando quanto segue:

  • per i comuni l’importo verrà trattenuto dal Ministero dell’interno in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale; gli enti dovranno quindi accertare in entrata l’intero l’ammontare del FSC spettante (al lordo cioè della quota trattenuta dal Ministero) ed impegnare in spesa l’importo della restituzione stessa, provvedendo quindi a regolarizzare l’importo della trattenuta mediante emissione di mandato di pagamento versato in quietanza di entrata, cioè mediante compensazione contabile di mandato e reversale; così facendo – accertando cioè in entrata l’importo lordo e non il netto – si eviteranno penalizzazioni sui parametri assunzionali e su quelli di deficitarietà.
  • situazione analoga per le province e le città metropolitane (salvo la trattenuta che il Ministero dell’Interno opererà nei confronti del Fondo Unico distinto per le province e le città metropolitane);
  • in caso di incapienza dei fondi su cui operare la ritenuta, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012 (trattenute su qualsiasi altra entrata spettante ai comuni, come ad esempio l’IMU);
  • le unioni di comuni e le comunità montane, stante la impossibilità di effettuare trattenute da parte del Ministero per la assenza di trasferimento correnti continuativi, dovranno provvedere al versamento diretto delle somme risultanti a loro carico entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Modalità analoghe sono previste per gli enti locali con deficit complessivo di risorse (importo indicato nella colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Totale”): le somme saranno erogate dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 nell’importo indicato alla colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”), a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il decreto conclude con alcune indicazioni relative agli adempimenti contabili cui debbono attenersi gli enti che presentano un surplus di risorse (e che quindi debbono provvedere alla restituzione delle stesse nei termini più sopra ricordati). Tali enti, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026 e fino a quello del triennio 2027/2029, sono tenuti ad approvare il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo complessivamente dovuto (e indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D), quale quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando al bilancio stesso il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023, con l’evidente finalità di assicurare trasparenza alle operazioni contabili poste in essere, consentendo un riscontro immediato della coerenza degli importi relativi. Tali prescrizioni escludono quindi la percorribilità di una diversa soluzione contabile, peraltro ipotizzata da qualche commentatore, consistente nella applicazione al bilancio 2024 di tutto l’avanzo vincolato con creazione del fondo pluriennale vincolato per finanziare le quote esigibili negli esercizi successivi.

Per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2024-2026, è previsto che gli stessi provvedano ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000. 

Viene infine precisato che per la iscrizione in bilancio, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, della quota vincolata del risultato di amministrazione per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell’anno trova applicazione la deroga prevista per gli enti in disavanzo dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La “spending review”

Prima di affrontare l’esame delle ultime novità che hanno concluso il processo di verifica a consuntivo e relativi conguagli dei fondi Covid (consistenti nel riparto del fondo di cui all’art. 1, comma 508, della legge n. 213/2023) è necessario soffermarci brevemente sulle disposizioni in materia di “spending review” che hanno effetto sui bilanci degli enti locali del 2024 e successivi, in quanto le stesse si inseriscono all’interno della normativa relativa ai conguagli e ne condizionano gli importi.

Con il termine inglese di “spending review” (letteralmente “revisione della spesa”) si indica in generale un processo finalizzato a migliorare e razionalizzare la spesa pubblica: più semplicemente nella contingente situazione che vivono gli enti locali tale termine viene correntemente utilizzato per indicare i tagli di risorse disposti da disposizioni legislative nei confronti dei bilanci degli enti locali.

Attualmente questi tagli che riguardano gli enti locali sono due:

  • il primo è previsto dal comma 850 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021: c.d. spending review informatica), successivamente sostituito dall’art. 6-ter comma 4 del D.L. 132/2023, che dispone un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
  • il secondo è previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, per il complessivo importo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, anche per questi tagli valgono le modalità già viste per la restituzione dei fondi Covid ricevuti in surplus (trattenuta a carico del Fondo di Solidarietà Comune, da accertarsi al lordo del taglio subito e contestuale impegno in spesa per l’importo del taglio stesso, con regolarizzazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento versati in quietanza di entrata); poiché i tagli da “spending review” sono due, si ritiene che gli enti debbano istituire in bilancio in uscita non uno, ma due diversi capitoli di spesa (uno per ciascun taglio). 

Relativamente a tali capitoli di spesa si evidenzia che, a differenza delle analoghe iscrizioni nella spesa per la restituzione del surplus dei fondi Covid ricevuti, che vengono finanziati mediante utilizzo dell’avanzo vincolato, rappresentano per gli enti un costo secco, e vanno finanziati con risorse correnti; da notare inoltre che, mentre il taglio derivante dalla spending review “informatica” è stato posto a carico di tutti gli enti locali, quello previsto dalla legge di bilancio 2024 ha escluso gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario nonché quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 572 della legge di bilancio 2022 e all’articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022.

La ripartizione del primo taglio, derivante dalla “spending review informatica” di complessivi 100 milioni per i comuni e 50 milioni per le province, è stata effettuata con decreto interministeriale del 29 marzo 2024; per quanto concerne invece il taglio previsto dalla legge di bilancio 2024, nel mese di maggio era stata resa nota una bozza di decreto, ma i criteri utilizzati per quantificare gli importi da porre a carico dei singoli enti avevano incontrato la decisa contrarietà delle organizzazioni rappresentative degli enti locali in quanto penalizzavano eccessivamente gli enti che avevano ricevuto finanziamenti PNRR.

E’ stata quindi elaborata una nuova bozza di ripartizione, meno penalizzante per gli enti locali destinatari di fondi europei rispetto all’impostazione iniziale: di tale nuova versione, sottoposta all’esame della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 27 giugno scorso, si dirà nel prossimo paragrafo.

Il riparto del fondo di cui all’art. 1, comma 508, della legge n. 213/2023

Stante la necessità per i comuni di disporre di dati ufficiali e definitivi circa i conguagli dei fondi Covid, fondamentali per poter procedere correttamente alle operazioni di assestamento del bilancio e di salvaguardia degli equilibri da effettuare entro il corrente mese di luglio, il Ministero dell’interno, anche su sollecitazione dell’ANCI, nelle more del perfezionamento di due distinti decreti ministeriali, ha pubblicato in data 4 luglio un comunicato con cui ha reso nota la pubblicazione nel sito della Finanza Locale dei prospetti allegati a tali decreti che erano stati ambedue iscritti all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno scorso.

Il primo decreto riguarda il riparto del contributo alla finanza pubblica (c.d. “spending review”) previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, del complessivo importo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane;

il secondo decreto concerne i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 508, della legge di bilancio 2024, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

La contestualità della pubblicazione degli importi relativi ai due decreti deriva dal fatto che le risorse del fondo di cui al comma 508 della legge di bilancio 2024 – quali residuano dopo la assegnazione di quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali per i quali la verifica finale abbia rilevato un deficit di risorse (in pratica, le risorse al netto degli importi indicati per ciascun comune nelle ultime due colonne della Tabella allegato C al D.M del 19 giugno) – vengono ripartite  in favore degli enti locali in proporzione al concorso alla finanza pubblica di ciascuno di essi.

Con l’occasione si ricorda che il contributo forzoso conseguente alla “spending review” è stato ripartito a carico di ciascun ente in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), sulla base delle risultanze del rendiconto 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato), tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023.

Nel merito del secondo decreto, relativo alla ripartizione del fondo di cui al comma 508, sono previsti due allegati contenenti gli importi assegnati a ciascun ente: la Tabella A (relativa a comuni, unioni di comuni e comunità montane) e la Tabella B (relativa a province e città metropolitane). Le tabelle presentano nell’ordine i seguenti importi per ciascun ente:

  • la quota annuale 2024-2027 dell’importo da erogare sul fondo del comma 508 a fronte di un deficit finale: è il riporto della quota indicata nell’ultima colonna dell’allegato C (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e dell’allegato D (per le province e città metropolitane) del decreto del 19 giugno;
  • estensione clausola di salvaguardia;
  • il contributo alla finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, commi 850-853 della legge n.178/2020;
  • il contributo alla finanza pubblica ai sensi della legge di bilancio 2024 (in colonne distinte relative alle singole quote del 2024, 2025, 2026 e 2027);
  • la quota di riparto delle risorse residue del fondo di cui al comma 508, in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui alle colonne precedenti (anche le quote di riparto  delle risorse residue vengono indicate in colonne distinte relative alle singole quote del 2024, 2025, 2026 e 2027).

A seguito della diffusione di questi ultimi dati, gli enti locali sono ora in grado di procedere alle operazioni di assestamento generale del bilancio e di salvaguardia degli equilibri, cui i consigli debbono provvedere entro il termine del 31 luglio.


Articolo di Ennio Braccioni


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