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Nella stagione dichiarativa in corso, durante la quale imprese e professionisti si trovano per la prima volta a dover fare i conti con il concordato preventivo biennale, occorre bene comprendere come il nuovo istituto di compliance impatterà sul comparto produttivo agricolo. Essendo quella del settore agricolo una fiscalità “sui generis”, si potrebbe fare confusione non solo sulla reale applicazione dello strumento, ma anche sui termini da osservare per il pagamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dei redditi.

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Chi sono i titolari di reddito agrario estranei al concordato preventivo biennale

Conviene preliminarmente fugare ogni dubbio sull’estraneità del nuovo strumento agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, quali imprese individuali e società semplici agricole, anche se il codice Ateco dell’attività prevalente è riconducibile ai modelli ISA per l’agricoltura CA01U o CA02U.

Per tale particolare categoria di imprenditori, il termine di versamento è scaduto lunedì 1° luglio 2024. Con la possibilità, naturalmente, di versare le imposte entro il prossimo 31 luglio previa maggiorazione degli importi dovuti dello 0,4%.

La ragione della esclusione della fattispecie in argomento dal perimetro del concordato preventivo biennale è identica a quella per la quale negli anni scorsi non ha potuto fruire delle proroghe dei versamenti di volta in volta disposte. L’esclusione fu oggetto di chiarimento da parte delle Entrate nella risposta n. 330 del 2 agosto 2019 giunta al culmine di una ampia interlocuzione tra un comune del tarantino, a forte vocazione agricola, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Ufficio Legislativo del MEF, nell’occasione, si era espresso per l’inapplicabilità della proroga in quanto destinata esclusivamente ai soggetti ISA.
Gli ISA risultano disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 con esclusivo riferimento ad attività economiche che danno luogo alla produzione di redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR, ovvero di redditi di cui all’art. 53 che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Infatti il comma 6 dell’art. 9-bis, per individuare i limiti di applicazione degli ISA, richiama il concetto di «ricavi e compensi». Il MEF chiariva che, nel settore agricolo, i contribuenti interessati dalle richiamate disposizioni sono i medesimi soggetti che, fino al periodo d’imposta 2017, applicavano i parametri previsti dall’art. 3, commi 181-189, della legge n. 549/1995.

I contribuenti in argomento, non producendo alcun reddito d’impresa, non avendo nulla a che fare con ricavi e compensi, né tantomeno con gli ISA, di riflesso nulla hanno a che fare con il concordato preventivo biennale.

Qual è l’impatto dello strumento sulle imprese agricole titolari di reddito d’impresa

Chiarita l’irrilevanza del nuovo strumento di compliance per i titolari di reddito agrario, che rappresentano comunque la gran parte delle imprese del settore primario del nostro Paese, può passarsi alla disamina dell’impatto che il concordato avrà sulle restanti imprese il cui esercizio dell’attività agricola esprime un reddito d’impresa.

L’art. 6, D.L. n. 13/2024 ammette al concordato “i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo”. L’art. 10 del medesimo decreto individua come tali “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità”.
Secondo l’art. 10, pertanto, per rientrare nel perimetro del concordato, vi deve essere la reale applicazione degli ISA non potendovi essere interessati soltanto in astratto. Eccetto nell’ipotesi dei contribuenti forfettari di cui alla legge n. 190/2014 prevista dall’art. 23 del decreto. Ma tale ipotesi non può interessare gli agricoltori in quanto il regime forfettario è precluso alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Coloro che esercitano l’attività di allevamento oltre i limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR e che pertanto determinano il reddito secondo le previsioni dell’art. 56, comma 5, sono esclusi dal concordato. Infatti, in tal caso il reddito imponibile si ottiene applicando per ogni capo allevato, oltre i limiti dell’art. 32, il coefficiente stabilito con decreto del MEF. Assistendosi così ad una determinazione del reddito con altri criteri forfettari, non trovano applicazione gli ISA per i quali non si procede neanche alla relativa compilazione.
Poi vi sono le “altre attività agricole” per le quali, a condizione che non siano esercitate da enti e società di capitali, l’art. 56-bis del TUIR prevede particolari regimi di determinazione del reddito. Si tratta dei redditi prodotti da coloro che si occupano della coltivazione in serra, se la superficie di effettiva produzione è distribuita su più ripiani estesa complessivamente oltre il doppio della superficie del terreno, dagli esercenti attività connesse di cui al 3° comma dell’art. 2135 del Codice Civile quali manipolazione, commercializzazione, trasformazione del prodotto coltivato, fornitura di servizi con risorse dell’impresa agricola. In tale ipotesi il reddito non si determina analiticamente, bensì con criteri forfettari che prevedono l’applicazione di specifici coefficienti ai corrispettivi registrati. Analoghe conclusioni possono trarsi per le attività agrituristiche, enoturistiche e oleoturistiche il cui regime naturale di determinazione del reddito, secondo l’art. 5 della legge n. 413/1991 consiste nell’applicazione del coefficiente di redditività del 25% da calcolare sulle operazioni imponibili soggette a registrazione IVA. La disposizione in argomento, sino a quando non saranno vigenti le novità di cui al decreto IRPEF/IRES attuativo della riforma fiscale approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile, non contempla società di capitali, società cooperative, enti pubblici e privati esercenti esclusivamente attività commerciali e trust.
Anche cooperative e società diverse dalle società semplici che, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, abbiano optato per la determinazione del reddito in base al parametro catastale, sono escluse dall’applicazione degli ISA in quanto, sia pure in presenza di un reddito d’impresa qualificato tale dall’art. 3 del DM n. 213/2007, la relativa determinazione avviene secondo criterio forfettari.
Ma pure la produzione e cessione delle cosiddette agroenergie, in virtù dell’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, per la parte eccedente i limiti per poter essere considerate produttive di reddito agrario, generano un reddito d’impresa determinato con criteri forfetari.

Considerando che in virtù dei decreti ministeriali di approvazione degli ISA, gli stessi non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari, le imprese agricole restanti, che determinano il reddito nei modi ordinari, e pertanto tecnicamente nella possibilità di procedere alla compilazione dei dati utili ad accedere al concordato all’interno del modello dedicato agli ISA, rappresentano una minima percentuale.

Vi è da dire che nelle ipotesi in cui, o naturalmente come per le società diverse dalla società semplici, o per opzione per tutte le altre fattispecie citate nel presente contributo, il contribuente determini il reddito nei modi ordinari, trovando applicazione gli ISA, assumono rilievo tutte le regole e le valutazioni relative al concordato preventivo biennale che stanno interessando la pluralità dei comparti produttivi.

Indipendentemente dalla eventuale applicazione degli ISA dettata dalla tipologia di determinazione del reddito d’impresa, il differimento dei versamenti dal 30 giugno al 31 luglio 2024 di cui all’art. 37 del D.L. n. 13/2024 trova sempre applicazione. Come stabilito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno scorso, anche le imprese agricole titolari di reddito d’impresa potranno effettuare i versamenti entro il 30 agosto prossimo maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

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