Il consumatore può recuperare in anticipo una parte della commissione relativa ad un credito immobiliare se non è stato informato che quest’ultima non dipende dalla durata del contratto, anche nel caso di pagamento “una tantum” al momento della conclusione del contratto di credito. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22), precisando che, in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi indipendenti dalla durata dello stesso, deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito.
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