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Tra le misure maggiormente incisive per i contribuenti, sotto il profilo patrimoniale, vi è la riforma dell’istituto della “compensazione volontaria dei crediti d’imposta con gli importi iscritti a ruolo”, attualmente contenuta negli artt. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 e 20-bis del D.Lgs. n. 46/1996.
L’intervento normativo, così come è stato strutturato, potrebbe raggiungere gli obiettivi prefissati dalla legge delega n. 111/2023, ossia permettere all’Agenzia delle Entrate di concentrarsi sul recupero dei carichi di maggior rilievo.

Prima di entrare nel merito delle novità normative, ci si soffermerà brevemente sulla compensazione in generale, confrontando poi l’attuale disciplina della compensazione volontaria con quella che entrerà in vigore.

Cos’è la compensazione tributaria

Dal punto di vista sistematico, è importante rilevare che le modalità di attuazione del tributo o, meglio, dell’estinzione dell’obbligazione tributaria, sono tipizzate, a differenza dell’ambito civilistico, ove vi sono maglie più larghe per la satisfazione dei crediti.

Conseguentemente, per gli enti creditori e i contribuenti, sussiste un divieto di utilizzare modelli attuativi della pretesa tributaria, diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

In ambito tributario, l’istituto della compensazione era originariamente precluso e tale esclusione è stata giustificata in forza della normativa in materia di contabilità pubblica, la quale imponeva ai contribuenti modalità di pagamento che prediligevano l’utilizzo dei contanti (cfr. artt. 225, 226 e 230 del R.D. 827/1924).

Al tempo, la compensazione subiva una certa diffidenza da parte del Legislatore in quanto prevaleva l’esigenza di garantire la sicurezza e la certezza della soddisfazione del credito erariale, tramite mezzi di finanziamento diretto.

Nel corso del tempo, tuttavia, l’ordinamento si è aperto a forme di satisfazione della pretesa erariale, diverse da quelle squisitamente monetarie. Tra queste, vi è l’istituto della compensazione che è stato progressivamente ampliato nel nostro ordinamento: inizialmente con l’art. 22 del T.U.I.R., il quale ha previsto la compensazione verticale; poi, in favore di diversi tributi collegati da comuni obblighi dichiarativi; infine e a livello generale, l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e l’art. 8 della legge n. 212/2000 hanno elevato a livello generale la compensazione, quale forma tipizzata di modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria, prevedendola anche a livello orizzontale.

Come funziona la compensazione volontaria

Il D.L. n. 262/2006 ha poi introdotto l’istituto della “compensazione volontaria dei crediti d’imposta con gli importi iscritti a ruolo”.

Si tratta di una fattispecie che, prendendo le mosse dalla disciplina civilistica e tributaria di cui sopra, interviene nella fase “patologica” dell’attuazione del tributo. In particolare, il meccanismo della compensazione volontaria mira ad efficientare l’attività amministrativa di recupero dei carichi iscritti a ruolo, annullando, da un lato, reciproche partite di debito tra Erario e contribuente e, da un altro, evitando l’avvio di un’esecuzione forzata potenzialmente infruttuosa.

È, dunque, possibile affermare che la compensazione volontaria non è una vera e propria modalità alternativa di soddisfazione della pretesa tributaria ma, piuttosto, costituisce uno strumento assegnato all’Agenzia dell’Entrate – Riscossione per agevolare l’acquisizione di pretese tributarie con tempistiche più celeri ed efficaci dell’esecuzione forzata.

L’istituto in esame, oggi, prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso, deve verificare se il beneficiario dello stesso è destinatario di iscrizioni a ruolo.

Laddove risultino iscrizioni, l’Agenzia delle Entrate invia una segnalazione alla Agente della Riscossione, che ha in carico il ruolo, mettendogli a disposizione il credito da rimborsare.

Il credito viene accreditato nella contabilità speciale di cui all’art. 2, co. 1, del Decreto del 1.2.1999 del MEF (quella per l’effettuazione dei rimborsi da conto fiscale), con specifica causale di versamento e vincolo di utilizzo.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, successivamente, è tenuta a notificare al contribuente una proposta di compensazione tra il credito e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni l’accettazione o meno della proposta.

In caso di accettazione, il credito e importi iscritti a ruolo sono compensati, con eventuale restituzione delle somme residue dovute. In tale ipotesi, dal punto di vista finanziario, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasferisce le somme accantonate nella contabilità speciale, riversandole all’Ente creditore, ad eccezione degli importi che le spettano per le spese vive sostenute per la notifica dell’invito alla compensazione nonché a titolo di rimborso forfettario per la copertura degli oneri di gestione della procedura in esame.

In caso di diniego, l’Agente della riscossione comunica la mancata adesione all’Agenzia delle Entrate, restituendo le somme accantonate, le quali dovrebbero essere erogate al beneficiario. In detta ipotesi, inoltre, la sospensione delle azioni di recupero cessa e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare il recupero coattivo del credito.

Nella prassi, tuttavia, a seguito del diniego non sempre viene erogato il rimborso nei confronti del beneficiario in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvia l’esecuzione forzata sul credito che avrebbe dovuto essere oggetto di rimborso in favore del contribuente.

Sul punto, tale prassi è stata legittimata dal Provvedimento n. 113218/2008 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “in caso di esito negativo della proposta di compensazione, le somme che l’Agenzia delle Entrate aveva accreditato nella contabilità di cui al decreto del 1° febbraio 1999” … “restano su tale contabilità speciale, ai fini dello svolgimento delle attività di riscossione coattiva”.

Come cambia la compensazione volontaria con la riforma della riscossione

La riforma della riscossione ridisegna l’istituto della “compensazione volontaria dei crediti d’imposta con gli importi iscritti a ruolo”, prevedendo delle limitate, ma comunque importanti, modifiche al testo degli artt. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 e 20-bis del D.Lgs. n. 46/1996.

In particolare, rispetto a quanto illustrato nel precedente paragrafo, le novità normative possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

– la compensazione volontaria opera solo in presenza di rimborsi fiscali per importi superiori a € 500, anche relativi ad imposte indirette; nell’attuale normativa, invece, la compensazione non prevede alcuna soglia minima per la sua applicabilità e non precisa che la stessa si possa applicare in generale anche alle imposte indirette; sul punto, infatti, occorre ricordare i provvedimenti attuativi dell’art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 avevano limitato la compensazione volontaria alle sole imposte sui redditi, IVA e IRAP;
– la proposta di compensazione viene eseguita solo in presenza di un inadempimento scaturente da una o più cartelle di pagamento; si tratta di una differenza netta rispetto alla disciplina vigente, la quale, come visto sopra, presuppone l’esistenza di iscrizioni a ruolo; la novità sembra limitare le ipotesi di compensazione volontaria ai soli casi in cui vi sia effettivamente un inadempimento ad un obbligo di pagamento e non alla mera esistenza di una iscrizione a ruolo; l’attuale formulazione della norma contenuta nello schema di decreto merita, tuttavia, alcune specificazioni poiché non si coordina perfettamente al caso in cui l’inadempimento consegua ad un avviso di accertamento immediatamente esecutivo di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010, ove non è prevista la successiva notifica della cartella di pagamento;

– le somme accantonate per la proposta di compensazione saranno accreditate su una contabilità speciale di nuova istituzione e resteranno nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo per l’eventuale avvio della riscossione forzata; tale previsione sembrerebbe risolvere una criticità attuale che vede l’Amministrazione “congelare” i rimborsi in una contabilità speciale ai fini della riscossione coattiva, in assenza di un preciso riferimento normativo di rango primario ma solo sulla base del Provvedimento n. 113218/2008;

– la soppressione dell’obbligo di corrispondere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese sostenute per la notifica dell’invito alla compensazione nonché il rimborso forfettario degli oneri di gestione della procedura in esame.

Sotto il profilo temporale, la disposizione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.

Osservazioni conclusive

A livello sistematico, la revisione dell’istituto della compensazione volontaria risulterebbe coerente con l’impianto generale della riforma poiché, come auspicato, potrebbe efficientare le procedure di esazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In quest’ottica, appare emblematica la previsione di limitare la compensazione volontaria ai rimborsi di importo superiore ad € 500, la quale appare in linea con la ratio del nuovo meccanismo di discarico.

Queste novità normativa sembrano perseguire il fine di mettere l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nella condizione di concentrarsi sul recupero dei carichi di maggior rilievo, sotto il profilo della rilevanza del credito e della sua effettiva esigibilità.

Nello stesso senso, si pone la scelta di legare la compensazione volontaria alle ipotesi di effettivo inadempimento all’obbligo di pagamento, piuttosto che alla presenza di mere iscrizioni a ruolo.

Al netto di qualche problema di coordinamento normativo, vale la pena segnalare che la riforma potrebbe perdere l’occasione di inserire alcune ulteriori semplificazioni per l’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ad esempio, stride la mancata previsione della possibilità di compensare i crediti derivanti da sentenze definitive delle Corti di Giustizia Tributaria.

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