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Bonus una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti – Approfondimenti #finsubito prestito immediato


 

L’art. 2-bis D.L. n. 113/2024, convertito con Legge n. 143/2024, ha introdotto uno specifico beneficio per i lavoratori dipendenti pari a 100 euro da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.

L’erogazione, a cura dei sostituti di imposta, avviene previa attestazione da parte del dipendente di avere diritto al beneficio, salvo la verifica che gli stessi sostituti devono effettuare in sede di conguaglio circa la spettanza dello stesso, provvedendo al recupero qualora necessario, salvo quanto si dirà più avanti in ordine alla compensazione o recupero in sede di dichiarazione annuale dei redditi del contribuente. Al momento della richiesta il dipendente deve comunicare il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Su questo beneficio è intervenuta la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell’Agenzia delle entrate.

 

Importo del beneficio e modalità di erogazione

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

 

L’importo pari a 100 euro deve essere rapportato al periodo di lavoro ed è riconosciuto ai lavoratori che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari, i cui criteri sono dettagliati nella norma in commento.

Per periodo di lavoro, cui rapportare l’importo, si intendono i giorni di lavoro e ciò indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato sottostante, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale. Quindi i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. A nulla rileva la particolare modalità di articolazione dell’orario di lavoro in relazione alla quale nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata, mentre in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

L’erogazione non avviene automaticamente ma deve essere richiesta dai dipendenti i quali devono attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel corso del 2024 più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, la richiesta deve essere presentata all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, e la dichiarazione deve riportare i dati riferiti ai precedenti rapporti di lavoro, per consentire il corretto calcolo del quantum spettante.

Nel caso in cui contestualmente il lavoratore abbia più rapporti di lavoro a tempo parziale la richiesta deve essere effettuata ad uno dei datori di lavoro, individuato dal lavoratore, che provvederà all’erogazione e nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

L’importo del beneficio deve essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuto anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Il riconoscimento del beneficio avviene in sede di dichiarazione dei redditi  2024, da presentare nel 2025, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Sempre in sede di dichiarazione annuale dei redditi potrà essere riconosciuto il beneficio a quei lavoratori dipendenti che abbiano cessano l’attività lavorativa nel corso del 2024, in proporzione al periodo di lavoro, fermo restando i requisiti.

 

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

A chi spetta

 

Il beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, indipendentemente dalla tipologia rapporto di lavoro subordinato ma sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR. Sono pertanto esclusi dal beneficio:

  1. i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  2. i titolari di borsa, di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  3. gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni;
  4. i lavori socialmente utili.

 

Requisiti

 

Il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:

  1. reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  2. il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico, oppure deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
  3. il coniuge e il figlio non devono possedere un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a euro 2.841,51 ovvero, se trattasi di figlio non superiore a 24 anni, un reddito complessivo non superiore a euro 4.000;
  4. Finanziamenti personali e aziendali

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  5. l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato DPR.

 

Nucleo familiare monogenitoriale

 

Il beneficio spetta anche nell’ipotesi in cui manchi l’altro genitore o non abbia riconosciuto i figli naturali e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo lavoratore richiedente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.

 

Figlio fiscalmente a carico con due genitori

 

Il bonus non spetta nell’ipotesi in cui il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori, ma il coniuge non sia fiscalmente a carico, in quanto non è verificato il requisito della famiglia monogenitoriale né il requisito del coniuge a carico. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale; 
  • lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; 
  • lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore. 

 

Inclusione ed esclusioni dal reddito complessivo

 

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

Ai fini del requisito reddituale richiesto per accedere al beneficio (reddito complessivo non superiore a 28.000 euro) occorre considerare:

  1. i redditi assoggettati a cedolare secca;
  2. i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  3. la quota esente dei redditi agevolati di cui: 

  • all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero; 
  • all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati; 
  • all’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati; 
  • all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati. 

Dal reddito complessivo va, invece, escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

Modalità di compensazione per il sostituto di imposta

 

Il sostituto d’imposta, dunque, riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. L’agenzia delle entrate istituirà a breve il codice tributo da utilizzare per la compensazione con il primo F24 successivo all’erogazione in busta paga.

In busta paga dovrà invece figurare una voce specifica con il riferimento normativo che è appunto l’art. 2-bis D.L. n. 113/2024. 



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