Assindatcolf, sul proprio sito internet, facendo seguito alle novità introdotte dal DL 145/2024 in materia di immigrazione e flussi d’ingresso, ha ricordato che per poter presentare istanza di nulla osta per l’ingresso di personale non comunitario da assumere come addetto all’assistenza familiare (sia nell’ambito delle 9.500 quote previste nel Decreto Flussi che delle 10.000 dedicate a over 80 e disabili di cui al DL 145/2024) è necessario asseverare le condizioni contrattuali che si intendono offrire al lavoratore.
L’asseverazione non è invece richiesta qualora la domanda venga presentata tramite associazioni datoriali che, come Assindatcolf, hanno sottoscritto uno specifico protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro.
Inoltre, il provvedimento di legge prevede che per il 2025 i datori di lavoro domestico interessati ad assumere personale non comunitario attraverso il Decreto flussi possono presentare un massimo di 3 richieste.
Il limite di cui sopra decade qualora a presentare domanda non sia un utente privato ma un’associazione datoriale firmataria del Ccnl accreditata, come Assindatcolf.
Viene anche precisato che non è possibile presentare più domande per lo stesso lavoratore da parte del medesimo datore.
Infine, si ricorda che il datore di lavoro che intenda partecipare al click day dedicato all’assistenza familiare in calendario per il prossimo 7 febbraio deve possedere alcuni requisiti reddituali.
Per assumere un cittadino non comunitario come colf, badante o baby sitter è necessario che il reddito imponibile del nucleo familiare composto da una sola persona non sia inferiore ai 20mila euro annui. Se la famiglia anagrafica del datore è, invece, comprensiva di più familiari conviventi, il reddito sale a 27mila euro annui.
Importante precisare che concorrono alla formazione del requisito reddituale del datore anche il reddito del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Nel caso in cui il datore abbia già un domestico alle proprie dipendenze il requisito reddituale è aumentato del 50%.
Il suddetto requisito reddituale decade in presenza di un datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza.
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