La legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha introdotto l’articolo 2-bis “Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”. Si tratta di un bonus di importo massimo pari a 100 euro netti, destinato ai lavoratori dipendenti, che sarà liquidato dai datori di lavoro sostituti d’imposta, ad integrazione delle tredicesime.
Requisiti per l’erogazione del bonus
Il bonus compete ai lavoratori dipendenti che rispettino, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- Reddituale: aver maturato, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro
- Familiare: avere familiari a carico, con particolare riferimento ai figli. Per le famiglie con due coniugi, anche il coniuge deve essere fiscalmente a carico. In caso di famiglie monogenitoriali, è sufficiente che il dipendente abbia almeno un figlio a carico
- Fiscale: l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante
Adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori
La liquidazione del bonus non avverrà automaticamente: il dipendente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestando il possesso dei requisiti reddituali e familiari. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i codici fiscali del coniuge e dei figli a carico. Il dipendente avente diritto al bonus sarà invitato dall’Agenzia delle entrate a comunicare anche altri dati, al fine di consentire al proprio sostituto di imposta di effettuare il corretto/completo calcolo del quantum spettante.
Se la liquidazione della tredicesima non avviene da parte del datore di lavoro ma da parte di un soggetto terzo, ad esempio la cassa edile, quest’ultima, in quanto sostituto d’imposta, dovrebbe per previsione normativa verificare, in sede di conguaglio, l’effettiva spettanza del bonus.
I datori di lavoro sia pubblici che privati, in qualità di sostituti d’imposta, dovranno raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori aventi diritto e verificare la spettanza del bonus. La liquidazione avverrà unitamente alla tredicesima mensilità, seguendo le tempistiche del contratto collettivo applicato o le prassi aziendali.
Recupero del credito
Le somme erogate dal datore di lavoro agli aventi diritto, saranno recuperate dallo stesso nei confronti dell’erario sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. L’operazione potrà materialmente avvenire dopo che apposita risoluzione istituirà il codice tributo da utilizzare a tal fine.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare la propria sede di riferimento.
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