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INPS – Circ. n. 90 del 4.10.2024 : Omissioni e evasioni contributive #finsubito prestito immediato


L’INPS, con la circ. n. 90 del 4.10.2024 , fornisce delle indicazioni a proposito della modifiche apportate dal d.l. n. 19/2024  (legge conv. n. 56/2024) al regime delle sanzioni applicabili in caso di omissione o di evasione contributiva definito dall’art. 116 della l. n.388/2000.

Per comprendere la portata della circolare, è utile considerare preliminarmente le innovazioni introdotte dal d.l. n. 19/2024 all’art. 116 della l. n.388/2000 che, con le modifiche intervenute, comunque  resta la fonte del regime sanzionatorio a carico di chi non versa i contributi previdenziali dovuti:

a)l’art. 116, comma 8/lett.a, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omissione contributiva), il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. A tale previsione il d.l. n. 19/2024  ha aggiunto la seguente disposizione: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. Non modificata e, quindi, confermata è la regola secondo cui la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b)per quanto riguarda l’evasione contributiva (art.116. comma 8/lett.b), sono diverse le innovazioni introdotte:

-viene chiarito che l’evasione ricorre quando sono omesse o definite  in modi  non conformi  al vero  registrazioni, denunce o dichiarazioni con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi occultando rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti ”ovvero … fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo”;

– viene ribadito che, in caso di evasione, le sanzioni civili , in ragione d’anno, sono pari al 30% dei  contributi evasi e comunque non possono superare il 60%  dell’importo dei contributi;  inoltre,  con alcune modifiche trova applicazione l’ipotesi del “ravvedimento operoso” anche in caso di evasione: “Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia”.  Anche in questo caso di ravvedimento,  come in quello che interviene in caso di omissione contributiva, le sanzioni civili non possono superare il 40 %  dell’importo dei contributi o premi.  Il ravvedimento operoso può essere attuato anche con pagamenti in forma rateale, con la summenzionata riduzione delle sanzioni subordinata al versamento della prima rata (il mancato, parziale o tardivo versamento di una rata successiva fa ricadere nelle sanzioni ordinarie previste per l’evasione);

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c) all’art. 116, comma 8, viene aggiunta una nuova lett. b-bis. Questa lettera riguarda ipotesi in cui gli enti impositori effettuano accertamenti della irregolarità contributiva prima che ci sia un ravvedimento. Sia in caso di omissione che di evasione, si può  fruire di una riduzione del 50 % delle sanzioni civili ordinarie qualora, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata (ugualmente con il passaggio alle sanzioni ordinarie qualora non sia pagata una rata successiva).

Rispetto  a questa normativa, l’Inps, con la citata circolare, fornisce diversi chiarimenti, fra i quali i seguenti.

Per quanto riguarda il pagamento effettuato “… in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori …” in caso di omissione contributiva (considerato prima sub a), la circolare sottolinea come “il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà. … Trascorso il termine di centoventi giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria. Analogo calcolo viene applicato in caso di formazione dell’avviso di addebito che venga effettuato entro il medesimo termine, tenuto conto che la misura agevolata è riconosciuta solo in caso di intervenuto integrale pagamento della contribuzione dovuta entro il termine sopra indicato”.

Come abbiamo visto, le sanzioni civili hanno dei limiti massimi.

Per i casi in cui tali limiti sono raggiunti senza che ci sia stato l’integrale pagamento del dovuto, l’art. 11, comma 9, della l. n.388/2000 stabilisce che sul debito contributivo rimasto insoddisfatto si applicano gli interessi moratori.

Ciò premesso, la circolare, avendo presente che il d.l. n.19/2024 afferma espressamente che il nuovo regime sanzionatorio incomincia a decorre dal “1° settembre 2024”  precisa che i regimi sanzionatori agevolati trovano applicazione anche riguardo agli interessi moratori  in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste.

Per quanto riguarda il regime transitorio, la circolare sottolinea che il nuovo regime delle sanzioni civili: 

  • per i casi di omissione contributiva, trova applicazione per gli inadempimenti  verificatisi dal 1° settembre 2024 e, quindi, per i mancati pagamenti di contributi correlati ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024; 
  • per i casi di evasione contributiva, trova applicazione per inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, per tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024,  considerando che in caso di evasione  l’inadempimento è conosciuto da parte dell’Istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse; 
  • per i casi di accertamenti degli enti impositori, trova applicazione  per gli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, per i mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).  

Per ulteriori dettagli in merito alle novità apportate dal DL PNRR-quater in materia di violazioni contributive e sanatoria : 

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Violazioni contributive : Nuovo sistema sanzionatorio dal 1° settembre promuove l’adempimento spontaneo 

Fonte: INPS 

 



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