L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle nuove FAQ relative al concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).
Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D. Lgs. 13/2024, è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024), tramite un accordo fra Agenzia delle Entrate e contribuente, con il quale viene anticipatamente stabilita la base imponibile su cui applicare le imposte, per i successivi due anni.
Queste le domande e risposte pubblicate, suddivise per temi, rinviando specificamente al documento allegato per le questioni specifiche attinenti a specifiche categorie di contribuenti ISA o a casistiche particolari:
Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (artt. 20 e 20-bis decreto sul concordato preventivo biennale)
- Se, qualora venga esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis Decreto sul concordato preventivo biennale, l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa o meno essere compensata con l’imposta sostitutiva.
L’AE conferma che, in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite; l’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.
- Se, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall’art. 20, comma 2, decreto CPB.
Per l’AE, considerato il tenore letterale dell’art. 20, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla “differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”, nel caso prospettato, il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.
- Se l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 20 bis possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d’imposta oggetto di CPB, posto che in base a tale articolo “per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese”.
L’AE conferma che l’esercizio dell’opzione possa essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.
- Se le risposte di cui ai numeri 6.13 e 6.14 della Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 possano essere considerate riferibili anche al collaboratore dell’impresa familiare di cui al comma 4 dell’articolo 5 del TUIR, posto che ivi era stato chiarito che il versamento della maggiorazione, in caso di calcolo degli acconti con il cosiddetto metodo storico o il versamento dell’imposta sostitutiva, nel caso di esercizio della relativa opzione, debbano essere effettuati pro quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR.
L’AE ricorda che, con riferimento alla impresa familiare, la relazione illustrativa al decreto CPB, richiamata anche dalla stessa Circolare, ha chiarito che “l’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR”: pertanto, anche i versamenti in argomento devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro quota. - Se, nel caso in cui l’importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero, posto che nella Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 viene chiarito che “La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025.”
L’AE conferma che la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero; alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della “parte di reddito eccedente” ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB.
- Se, qualora il contribuente abbia optato per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del decreto CPB le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata ad imposta sostitutiva.
L’AE precisa che:
-
- in via preliminare, bisogna determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato preventivo biennale che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd “parte eccedente”): la “parte eccedente”, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del decreto CPB; come chiarito nella Circolare sopora richiamata, la “parte eccedente” è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025;
- sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. “reddito rettificato”): tle importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.
Ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB si ritiene che occorra tener conto, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell’importo del “reddito rettificato” (assoggettato ad imposta ordinaria).
Contribuenti forfetari – superamento soglie
- Se può accedere al CPB, per l’anno d’imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d’imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Considerato che l’art. 2 DM 15/07/2024 individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all’art. 54 della l. 190/2014, l’unica condizione ostativa all’accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d’imposta 2024, l’adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d’imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell’art. 1 l. 190/2014 tra cui rientra anche quella prospettata relativa a “d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro”.
- Con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare si chiedeva di precisare se un contribuente che avesse aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, avesse percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potesse optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB; in risposta a tale quesito, era stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell’art. 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all’istituto del CPB, compresa quella di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB: si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.
L’AE conferma che il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.
- Se il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d’imposta, possa accedere al CPB
Si conferma che nel caso prospettato il contribuente può accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA.
Condizioni di accesso e cause di esclusione (artt. 10 e 11 decreto CPB)
- Se, ai fini dell’esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.
L’AE rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare ove «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».
- Cosa si debba intendere per “inizio attività”, se l’inizio dell’attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario.
L’AE ricorda che per l’applicazione degli ISA il concetto di “inizio attività” è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA»: tale chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.
- Se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.
Per l’AE il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB.
- Se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.
La risposta AE è negativa, in quanto l’ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli artt. 11 e 21 del decreto CPB.
- Se, qualora un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifichi o meno la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025.
Per l’AE l’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.
- Se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato preventivo sia causa di cessazione dello stesso.
Per l’AE l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA; analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.
- Se, nell’ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l’integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.
L’AE ricorda che l’art. 32, c. 1, lett. a) del decreto prevede che il CPB cessa di avere efficacia nell’ipotesi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari»: pertanto la richiamata causa di cessazione si applica solo a condizione che le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.
- Se i soggetti ISA che volontariamente non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire, in presenza dei requisiti, al CPB per il successivo biennio relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 o potranno farlo soltanto per il biennio 2026-2027
L’AE ritiene che i contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso.
- Se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, possa accedere al concordato preventivo biennale.
L’art. 10 del decreto subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA: pertanto, l’AE ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.
Taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia; altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo.
- Se la modifica della compagine sociale opera come causa di esclusione, oltre che per le società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, anche per le società di capitali in regime di trasparenza.
Considerato il tenore letterale della lett. b-quater) dell’art. 11 del decreto CPB, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, si ritiene che per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB.
- Se il recesso o l’esclusione di un socio/associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza comportino l’esclusione dal CPB.
Considerato il tenore letterale dell’art. 11 del decreto CPB, che fa riferimento alle “modifiche della compagine sociale” dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR senza, tuttavia, specificare le cause di tali modifiche, si ritiene che anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato da uno dei predetti soggetti rientrino tra quelle idonee a determinare “modifiche della compagine sociale” di cui all’art. 11.
- Se il conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a favore di una società sia causa di cessazione dal concordato preventivo biennale.
La risposta AE è positiva, in quanto il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale configura una causa di cessazione dal CPB ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), in quanto tale operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.
- Se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d’imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l’applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l’accesso al concordato preventivo biennale.
L’ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante all’AE ai fini della applicazione del CPB: la metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d’imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.
- Se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex art. 21, comma 1, lettera b-bis) del D. Lgs. 13/2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex art. 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all’art. 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d’imposta oggetto di CPB: per l’AE si deve pertanto ritenere che la fattispecie de qua non rappresenti una condizione preclusiva per l’accesso al CPB.
- Se l’importo di 5.000 euro previsto dall’art. 10, c. 2, del decreto CPB debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.
Considerato il tenore letterale della disposizione, per l’AE, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
- Se la modifica della compagine sociale di cui all’art. 11 del decreto può essere considerata causa di esclusione anche per un’impresa familiare
Atteso che l’impresa familiare, come chiarito con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, “ha natura individuale e non collettiva (associativa)”, si ritiene che il riferimento della richiamata norma a “società o associazione” non permetta di estendere l’applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all’impresa familiare.
- Posto che tra le condizioni ostative previste dal decreto CPB per l’accesso al concordato preventivo biennale vi è la “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato”, si chiede se, ai fini della applicazione del CPB si debbano considerare omesse (e, quindi, “non presentate”) le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione.
L’AE conferma quanto prospettato nel quesito.
Cause di decadenza (artt. 22 e 33 decreto sul concordato preventivo biennale)
- Se la causa di decadenza ex art. 22 c. 1 lett. e) maturi con la comunicazione al contribuente dell’avviso bonario di cui al richiamato articolo 36-bis o soltanto dopo che sia spirato il termine di sessanta giorni per la definizione di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.
Per l’AE, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato art. 22, comma 3, il ravvedimento relativo all’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’ articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
- Se la violazione di inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rilevante ai fini dell’eventuale superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, si riferisca al solo periodo d’imposta 2023 e non anche alle precedenti annualità.
L’AE precisa che nella Circolare era stato già chiarito che «per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023».
- Se l’omessa dichiarazione IRAP riguardo agli anni 2021/2023 non precluda l’accesso al CPB, così come l’omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB.
L’AE conferma che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso; viceversa, l’art. 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.
Reddito oggetto di concordato (artt.15, 16, 28 decreto CPB)
- Se, nell’ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, sia possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino.
Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell’art. 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d’impresa concordato, sono tassative: non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d’impresa concordato.
- Se gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno 2023, siano rilevanti ai fini del CPB e concorrano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta da indicare nei righi P04 e P05 del modello CPB.
L’AE conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB.
- Se per i soggetti in regime forfetario, la proposta di CPB si riferisce al reddito al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori
Alla luce dell’art. 28 del decreto, l’AE conferma che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.
Benefici premiali (art. 19 decreto sul concordato preventivo biennale)
- Se l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 600/1973 e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.
L’AE, rinviando ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale dell’art. 19, c. 3, conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.
Ravvedimento ex art. 2-quater D.L. 113/2024
- Se l’opzione per il ravvedimento non comporti alcun obbligo di versamento ai fini IVA relativamente ai maggiori imponibili soggetti a imposta sostitutiva.
L’art. 2-quater D.L. 113/2024 si riferisce alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali, nonché all’imposta regionale sulle attività produttive: ciò consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini IVA.
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