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La prima Sediva News dell’anno non poteva non riguardare la Legge di Bilancio 2024, che reca il n. 213 e la data del 30 dicembre 2023, che è anche la data della G.U. in cui la legge è stata pubblicata.

Ecco allora in rapida rassegna le novità di maggior rilievo/interesse del provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno.

È stata prorogata al 31 dicembre 2024 la garanzia statale per il rimborso della quota capitale di mutui relativi all’acquisto della prima casa da parte delle famiglie numerose. In particolare, viene garantito l’80% della quota capitale per i nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui. La detta percentuale sale dall’80 all’85% in caso di famiglie con quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui, e al 90% in presenza di cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Confermato anche per il 2024 il taglio del cuneo fiscale di sei punti [che sembrava peraltro destinato a un rialzo…] a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino 35.000 euro e di sette punti per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a euro 25.000, ma comunque senza effetti sul rateo di tredicesima.

Viene elevato soltanto per l’anno 2024 [da euro 258,23 a euro 1.000,00, tetto però portato a 2.000 euro per chi ha figli a carico] l’importo limite dell’intassabilità dei fringe benefit erogati a favore dei dipendenti anche per il pagamento di utenze domestiche, per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa.

L’esenzione da imposizione fiscale riguarda oltre alle imposte anche la contribuzione previdenziale.

Anche per il 2024 viene confermata al 5% la tassazione dei premi di produttività fino a un limite di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 80.000 euro, ferma la contribuzione dovuta.

Limitatamente a quest’anno l’importo del canone di abbonamento televisivo è ridotto da 90 a 70 euro.

Invece elevata dal 5% al 10% l’aliquota iva riguardante sia il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, come anche gli assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile.

Ripristinata inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

  • Rivalutazione di quote e terreni

Anche per il 2024 viene rinnovata [in attesa, magari, che la misura diventi finalmente permanente…] la facoltà di rivalutare le partecipazioni sociali e i terreni detenuti da persone fisiche al 1° gennaio 2024, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% del valore risultante da apposita perizia asseverata.

E però, rispetto a quelli previsti per le rivalutazioni operate nel 2022 e 2023, i termini per il 2024 sono anticipati al 30 giugno sia per il versamento della prima o unica rata che per l’asseveramento della perizia.

  • Contrasto all’evasione nel settore domestico

L’INPS e l’Agenzia delle Entrate predisporranno interventi per assicurare la piena interoperatività delle banche dati, naturalmente per lo scambio e l’analisi dei dati.

In particolare, verrà effettuato un controllo incrociato tra i dati relativi alla contribuzione denunciata/liquidata all’Inps e le dichiarazioni dei redditi presentate dai lavoratori domestici [è chiaro che si sospetta che qui vi sia “materia” per far affiorare evasioni contributive e/o tributarie].

  • Cedolare secca sugli affitti brevi

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi [quelle, lo ricordiamo, di durata non superiore a trenta giorni] viene elevata dal 21% al 26%, ma solo dalla seconda alla quarta casa concessa in locazione per non più di trenta giorni, mentre per la prima resta quella del 21%, che ovviamente è anche l’unica aliquota cui è assoggettato il canone per chi concede in locazione una sola casa.

Se poi si concedono in locazione più di quattro case, l’attività – come forse si ricorderà – è considerata imprenditoriale e pertanto il locatore/imprenditore non può accedere alla cedolare secca per l’affitto breve di nessun immobile.

Quanto ai portali [come, ad esempio, Airbnb], sono obbligati a operare la ritenuta del 21% sui guadagni degli host non professionisti, indipendentemente dal numero delle case che vengono concesse in locazione breve.

  • Stretta sulla tassazione degli immobili venduti dopo l’utilizzo del “Superbonus del 110%”

Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di fabbricati – diversi da quelli pervenuti per successione e da quelli adibiti ad abitazione principale del cedente e/o dei suoi familiari – che abbiano usufruito dell’ormai “famigerato” bonus del 110%, costituiranno, nel caso in cui i fabbricati stessi vengano venduti prima del compimento del decimo anno dalla chiusura dei lavori, materia imponibile a Irpef [naturalmente, se la cessione di questi fabbricati avviene dopo il decimo anno, l’eventuale plusvalenza è intassabile].

La plusvalenza sarà determinata quale differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, che comunque non potrà essere aumentato del costo dei lavori effettuati, salvo il caso in cui l’unità immobiliare sia ceduta dopo il compimento del quinto anno [cioè dal sesto anno] sempre successivo alla chiusura dei lavori, dato che in tal caso il costo di acquisto potrà essere incrementato di un importo pari al 50% delle spese relative appunto al bonus del 110%.

A queste plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva del 26% con richiesta da inoltrare direttamente mediante il notaio rogante.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, dovrà poi chiarire se questa nuova imposizione dovrà essere applicata anche nei casi di godimento di altri crediti d’imposta diversi dal 110% [e perciò il 90%, il 70%, il 65%] perché la disposizione – allo stato – sembra francamente far sorgere proprio questo dubbio.

Infine, anche se dovrebbe essere noto, tutto quel che si è detto sin qui vale solo per gli immobili per i quali si sia goduto il superbonus, dato che per gli altri vale ancora il vecchio principio che la vendita effettuata dopo il quinquennio dall’acquisto non configura nessuna plusvalenza per il cedente, diversamente dal caso in cui la cessione avvenga entro il quinquennio.

  • Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus

L’Agenzia delle Entrate verificherà se sia stata presentata la dichiarazione di variazione della rendita catastale degli immobili oggetto del superbonus, anche per controllare la conformità ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

  • Rottamazione delle scorte

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle scorte al 1° gennaio 2023 mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi [per l’omessa registrazione, poniamo, di vendite] o, al contrario, mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse [per la mancata registrazione, sempre per ipotesi, di acquisti effettuati nell’anno].

In caso di ELIMINAZIONE DI VALORI, l’adeguamento comporta il pagamento sia dell’iva – applicando l’aliquota media del 2023 “all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale” – e sia dell’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP pari al 18% da applicare sulla detta differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità sopra indicate e il valore eliminato.

In caso, invece, di ISCRIZIONE DI VALORI, “l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto”.

L’adeguamento, in entrambe le ipotesi,  dovrà essere richiesto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre le imposte dovranno essere versate in due rate – di pari ammontare – di cui la prima in scadenza al 30/06/2024 e la seconda al 30/11/2024.

La regolarizzazione non comporta conseguenze sul piano sanzionatorio e non ha effetto neppure sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024, così come non può essere utilizzata ai fini di accertamenti  riferiti  a periodi d’imposta precedenti al 1° gennaio 2023.

  • Pagamento di [alcuni] oneri deducibili o detraibili: ritenuta d’acconto sui bonifici

Dal 1° marzo 2024 sale dall’8 all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta dovuta dai beneficiari al momento del bonifico relativo a pagamenti disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o detraibili. In particolare, per rendere meglio comprensibile le finalità dell’aumento all’11% dell’aliquota della ritenuta d’acconto, si tratta dei pagamenti necessari al riconoscimento a favore del contribuente del superbonus, dell’ecobonus, del sismabonus, del bonus casa 50% e del bonus barriere 75%.

La stessa ritenuta dell’11% si applica – ma a decorrere dal 1° aprile 2024 – in caso di pagamenti di provvigioni dovute in relazione a rapporti di agenzia, di commissione, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

  • Imposta sugli immobili situati all’estero

Viene elevata dallo 0,76% all’1,06%, e quindi aumentata dello 0,30%, l’imposta annualmente dovuta sul valore degli immobili posseduti all’estero. E’ una novità che abbiamo voluto rimarcare anche per l’eccessiva frequenza con cui [per ragioni le più disparate] è dato assistere a casi di dimenticanza, o simile, riguardante il possesso di immobili all’estero.

  • Imponibilità degli atti di costituzione e trasferimento di diritti reali di godimento

I contratti a titolo oneroso, in qualunque tempo formalizzati, che comportano la costituzione, appunto a titolo oneroso, di un qualsiasi diritto reale di godimento [e perciò anche per l’enfiteusi, la superficie, l’uso, la servitù, oltre che per l’usufrutto], costituiranno – laddove non previsto diversamente – redditi diversi, come tali assoggettati quindi a Irpef.

L’imponibile qui è rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo percepito e i costi sostenuti per l’acquisizione del diritto ceduto.

Invece, per il trasferimento sempre a titolo oneroso di tali diritti nulla cambia, perché restano imponibili soltanto quelli ceduti entro cinque anni dalla loro acquisizione e in tale evenienza la plusvalenza realizzata potrà essere assoggettata a imposta sostitutiva del 26%, da versare a cura del notaio rogante, previa richiesta del contribuente.

  • Limiti alle compensazioni

Dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano subito iscrizioni a ruolo e/o accertamenti per importi complessivamente superiori a 100.000 Euro è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti di natura tributaria: è un’esclusione che in tal caso cesserà soltanto quando le violazioni contestate verranno rimosse.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio, sarà possibile eseguire i versamenti in compensazione soltanto mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche nell’ipotesi in cui il saldo finale sia di importo positivo, e non soltanto nel caso in cui sia pari a ZERO, come previsto attualmente [è una vicenda che affrontiamo da anni in tutte le ns circolari che accompagnano la trasmissione alle farmacie assistite dei modd. F24 relativi alle imposte].

Diventa altresì impossibile avvalersi delle compensazioni di crediti nel caso di contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita iva.

Infine, l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, per trenta giorni, l’esecuzione del mod. F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni ivi indicate.

  • Compensazioni crediti nei confronti dell’Inps e dell’Inail

Ancora a partire dal 1° luglio anche nel caso di compensazioni di crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail con altri tributi occorrerà utilizzare sempre i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; per di più, i lavoratori autonomi iscritti nella Gestione Commercianti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata potranno compensare i propri crediti  soltanto a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

  • L’inizio attività per chi nei dodici mesi anteriori alla richiesta di una nuova partita iva ne abbia cessata un’altra [diversa o uguale alla precedente]

Il contribuente che si trova in questa condizione potrà chiedere una nuova partita iva – e le ragioni sono facilmente intuibili – soltanto previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni dalla data di rilascio per un importo tuttavia non superiore a 50.000 euro.

  • Accesso dell’AdER ai conti correnti dei contribuenti

È un tema evidentemente molto delicato, destinato comunque a ulteriori disposizioni dirette a migliori/maggiori approfondimenti.

Per il momento, dalla Legge di Bilancio 2024 rileviamo che saranno definite da uno o più decreti del MEF le regole per l’acquisizione da parte dell’AdER di tutte le informazioni, da chiunque detenute, necessarie al fine di avviare l’azione di recupero coattivo delle imposte.

  • Obbligo di polizza assicurativa per danni derivanti da calamità naturali

Le imprese [in forma individuale o societaria, quindi anche se titolari di una o più farmacie], iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA, sono obbligate a stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – una polizza assicurativa a copertura di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.

  • Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Le lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tre o più figli potranno godere dell’esonero dei contributi previdenziali a loro carico per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, ma nel limite massimo annuo [ormai consueto…] dei 3.000 euro riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per il solo anno 2024 la decontribuzione si applicherà anche alla lavoratrice madre con due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Nella determinazione dell’ISEE sono esclusi i titoli di Stato, nonché i prodotti finanziari di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato e però, in ogni caso, fino all’importo limite complessivo di € 50.000.

  • Spesa farmaceutica territoriale

Come sappiamo, questa voce è stata ridotta dal 7 al 6,8% della complessiva spesa sanitaria; da parte sua, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato rideterminato nella misura dell’8,5% a decorrere dall’anno 2024, con un +0,2% rispetto alla disciplina vigente fino al 31/12/2023, e dunque – come forse è facile rilevare – in pratica da una parte si toglie, ma dall’altra si dà.

Inoltre, l’AIFA è tenuta ad aggiornare il PHT individuando l’elenco dei medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione a PHT alla classe A, nonché l’elenco dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie territoriali.

  • Nuova remunerazione per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN

Dal 1° marzo 2024, come d’altronde le farmacie ben sanno, parte – o dovrebbe partire – la nuova remunerazione per la quale la Federfarma ha già ampiamente reso note le modifiche rispetto alla situazione attuale.

  • Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno

Il credito d’imposta per investimenti Mezzogiorno è riconosciuto per quest’anno nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro.

È stata comunque rifinanziata la nuova Sabatini per l’anno 2024 prevedendo l’incremento dello stanziamento di 100.000.000 di euro.

Si tratta, come forse si ricorderà, della legge che consente il recupero della parte degli interessi passivi versati agli istituti di credito a seguito di finanziamenti concessi per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi.

* * *

Questa è dunque la sintesi estrema della Legge di Bilancio 2024, cui seguirà molto presto quella del primo modulo della riforma fiscale, anch’esso d’altronde pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2023.

(Studio Bacigalupo Lucidi)

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