L’accesso al regime impatriati e, in linea generale, alle agevolazioni previste per chi rientra in Italia passa dalla verifica di un periodo di residenza all’estero: dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni da seguire alla luce delle ultime novità della riforma
Alcune categorie di contribuenti che rientrano in Italia hanno diritto ad agevolazioni fiscali. È il caso del regime impatriati ma anche delle flat tax previste per i pensionati e per i neo residenti
Aver avuto la residenza all’estero per un certo periodo è uno dei requisiti fondamentali per accedere ai benefici. E dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni da seguire per verificare questa condizione alla luce delle ultime novità introdotte dalla riforma fiscale.
Regime impatriati e verifica della residenza all’estero: nuove istruzioni dalle Entrate
Il decreto legislativo numero 209 del 2023, che ha inaugurato i lavori di revisione del sistema tributario, ha modificato anche l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi che stabilisce i criteri per stabilire chi risulta fiscalmente residente in Italia.
Il concetto di residenza fiscale fino al 2023 | Il concetto di residenza fiscale dal 2024 |
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Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. |
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. |
La nuova formulazione, quindi, deve essere presa come riferimento per verificare sia la residenza in Italia che il periodo di permanenza all’estero, condizione di accesso a specifiche agevolazioni:
- regime per lavoratrici e lavoratori impatriati che permette di ridurre la base imponibile del 50 per cento entro i 600.000 euro;
- flat tax per i neo residenti, ovvero l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero pari a 100.000 euro, raddoppiata a 200.000 euro per i trasferimenti successivi al 10 agosto;
- flat tax per pensionati e pensionate che trasferiscono la residenza in un piccolo Comune del Mezzogiorno e possono applicare l’imposta sostitutiva del 7 per cento.
Con la circolare numero 20 del 4 novembre, però, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’entrata in vigore delle novità si applica a partire dal 2024: il requisito della mancata residenza fiscale in Italia utile per l’accesso ai diversi trattamenti dovrà essere valutato considerando l’impostazione attuale solo a partire dal periodo d’imposta attualmente in corso.
“Per i periodi d’imposta fino al 2023 (compreso), occorrerà invece fare riferimento ai criteri di radicamento della residenza individuati dal previgente articolo 2, comma 2, del TUIR, ivi inclusa la presunzione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che valeva a radicare la residenza fiscale in Italia”.
Si legge nel testo.
Dal regime impatriati alla flat tax pensionati: come verificare il periodo minimo di residenza all’estero
Il periodo minimo di residenza all’estero, tra i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, è diverso da regime a regime.
Regime per chi rientra in Italia | Periodo minimo di residenza all’estero |
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Flat tax neo residenti | Nove periodi d’imposta |
Flat tax pensionati | Cinque periodi d’imposta |
Agevolazioni impatriati | Minimo tre periodi d’imposta |
In particolare per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori impatriati è necessario tener conto di diverse condizioni.
Possono beneficiare della riduzione della base imponibile coloro che non sono stati residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento, ma la durata si allunga se il datore di lavoro non cambia:
- si arriva a 6 periodi d’imposta per chi non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- si arriva, invece, a 7 periodi d’imposta per chi, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
In ogni caso, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, per la verifica della residenza all’estero che riguarda gli impatriati è possibile dimostrare di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei periodi oggetto di monitoraggio provando di aver “avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”.
Tutte le istruzioni sulle regole aggiornate con le novità della riforma fiscale nel testo integrale della circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrate.
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