In questo articolo si possono trovare le Faq pubblicate sul sito del Gse relative al Piano Transizione 5.0. I chiarimenti si focalizzano su temi che effettivamente sollevano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano.
Le nuove Faq del 2 novembre
Con le nuove FAQ sul piano Transizione 5.0 del 2 novembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre interpretazioni più aperte della normativa su diversi ambiti. Si semplifica il calcolo della riduzione dei consumi energetici per le imprese che ampliano la produzione in strutture produttive diverse da quelle esistenti; si spiega come configurare lo scenario controfattuale per i beni customizzati e complessi; vengono ammessi al beneficio gli impianti di illuminazione e condizionamento per il settore terziario; arrivano chiarimenti per le macchine agricole.
A oltre un mese dall’ultimo rilascio dello scorso 8 ottobre, dopo i primi dati sullo scarso tiraggio della misura – circa 150 milioni sui 6,3 miliardi disponibili – e le pressioni di Confindustria, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilascia una nuova, rilevante serie di Faq relative al piano Transizione 5.0. Anche se non si tratta ancora degli interventi strutturali promessi del ministro Adolfo Urso – per i quali occorrerà attendere un intervento di natura legislativa e – le nuove Faq offrono importanti chiarimenti e interpretazioni estensive con il chiaro obiettivo di aumentare le casistiche ammesse all’incentivo e semplificare l’accesso agli incentivi.
Macchine agricole
La Faq 3.7 è una delle due Faq modificate ed è relativa alle macchine agricole. Mentre in precedenza si richiedeva di dimostrare la sostituzione di un veicolo con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31.12.2023 attraverso il certificato di rottamazione, ora si richiede nominalmente la dismissione, ma senza obbligo di dimostrazione.
Il bene sostituito
La Faq 3.8 chiarisce in modo definitivo che in caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente non è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito. Tuttavia – si spiega – «mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento».
In buona sostanza, non occorre liberarsene, ma meglio dimostrare che il suo vecchio compito è ora eseguito dalla nuova macchina. Se quindi non è obbligatorio alienare (cioè vendere o dismettere) il bene sostituito, è importante considerare alcuni aspetti operativi e documentali per garantire che l’agevolazione sia applicata correttamente.
Il nuovo bene trainante dovrà essere utilizzato in modo effettivo e continuativo nei processi produttivi dell’impresa, che dovrà garantire che il bene sostituito non venga nuovamente utilizzato per richiedere incentivi analoghi, evitando così possibili sovrapposizioni o duplicazioni di agevolazioni.
Acconto in caso di leasing
La Faq 2.16 si occupa del leasing, in particolare del caso in cui l’acconto sia inferiore al 20% necessario per la conferma dell’ordine e quindi la prenotazione dell’investimento tramite la seconda comunicazione di conferma (a 30 giorni dalla ex ante). Ricordiamo che la dimostrazione dell’acconto prevista dalla normativa serve a «certificare» la serietà degli intenti dell’impresa e a evitare prenotazioni per progetti che poi vengono accantonati.
In quest’ottica la Faq consente in questo caso di non considerare il limite del 20% dal momento che «la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing».
Cantieri temporanei
La prima delle nuove Faq è la 2.14. Si chiarisce che, nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, come nel caso di beni destinati a cantieri temporanei, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.
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