Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha sollecitato il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro per un duplice chiarimento:
- se, ai fini della nomina del RLS (art. 47 D.Lgs. 81/2008), le singole articolazioni territoriali aziendali debbano essere considerate autonomamente o come unica entità e, nello specifico, quale debba essere il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 3 (nel caso di aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori);
- se, in un’azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il RLS debba essere un lavoratore appartenente alla RSU o debba essere da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima.
La risposta della Commissione
La Commissione ha in primo luogo chiarito come la norma (art. 47 D.Lgs 81/2008) preveda che in tutte le aziende/unità produttive venga nominato il RLS. Per unità produttive si intendono stabilimenti o strutture, dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, volte alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.
In particolare, nelle aziende o unità con più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tali rappresentanze, dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il numero di RLS è fissato (art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2008) in:
- 1 rappresentante nelle aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende/unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Come già evidenziato in un precedente Interpello (Risp. Interpello Min. Lav. 6 ottobre 2014 n. 20) il RLS deve essere eletto fra i lavoratori che non appartengono alle RSA solo nel caso in cui non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda.
La Commissione precisa che nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori, la scelta per l’elezione del RLS è rimessa alla contrattazione collettiva.
Il numero, le modalità di designazione o elezione del RSL nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni sono fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, un numero minimo di rappresentanti a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
Dunque, nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero, in assenza di tali rappresentanze, dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
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