*Avv. Monica Pereno e Avv. Guido Fochi
Tra le novità apportate dal Terzo Correttivo al Codice della Crisi di Impresa spiccano quelle in materia di transazione fiscale.
L’imprenditore potrà farvi ricorso anche nel corso delle trattative nella composizione negoziata, seppure limitatamente al debito fiscale (escluso quindi quello pensionistico e assicurativo) ed esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (nei quali, però, non rientra l’IVA).
L’esecuzione dell’accordo con l’erario è autorizzata dal tribunale competente, e postula sia che un professionista indipendente certifichi la convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale, sia che il revisore (o un revisore nominato ad hoc) verifichi la completezza e veridicità dei dati aziendali.
La transazione fiscale sarà inoltre possibile (anche per i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori) in caso di ricorso al piano di ristrutturazione omologato. La proposta dovrà essere supportata dalla relazione di un esperto indipendente che attesti la veridicità dei dati e il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, il Terzo Correttivo supera l’insorto contrasto interpretativo precisando che la mancata adesione del creditore pubblico, che giustifica il cramdown, comprende il voto contrario.
L’ammissibilità del cramdown postula però che: (i) il piano proposto dal debitore abbia natura non liquidatoria; (ii) i creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione, diversi dal fisco e/o dagli enti previdenziali/assicurativi, rappresentino una percentuale pari ad almeno il 25% del totale e (iii) a ciascun creditore pubblico sia assicurato un soddisfacimento minimo del 50% (esclusi sanzioni e interessi). Se la percentuale degli altri creditori risultasse inferiore al 25%, la percentuale minima di pagamento del creditore pubblico salirà al 60%, con una dilazione applicabile non superiore a 10 anni.
Sempre sull’operatività del cramdown si appuntano le principali novità in tema di transazione fiscale nel concordato preventivo. Viene chiarito (art. 88 comma 3) che il cramdown è applicabile anche nel caso di concordato in continuità e con ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2°, CCII. In tal caso, sarà necessario che l’adesione del creditore pubblico sia determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori cui è stata proposta la transazione fiscale. Quanto al caso di ristrutturazione trasversale cosiddetta di minoranza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), sarà invece comunque necessario che l’adesione dei creditori pubblici sia espressa.
Un cenno, infine, alle procedure o accordi di gruppo: il Terzo Correttivo prevede infatti la possibilità del deposito di una proposta unitaria per la transazione fiscale di gruppo.
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