A quasi un mese dall’ultimo rilascio dello scorso 8 ottobre, dopo i primi dati sullo scarso tiraggio della misura – circa 70 milioni sui 6,3 miliardi disponibili – e le pressioni di Confindustria, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilascia una nuova, rilevante serie di FAQ relative al piano Transizione 5.0.
Anche se non si tratta ancora degli interventi strutturali promessi del ministro Adolfo Urso – per i quali occorrerà attendere un intervento di natura legislativa e di cui vi forniamo una anticipazione in fondo a questo articolo – le nuove FAQ offrono importanti chiarimenti e interpretazioni estensive con il chiaro obiettivo di aumentare le casistiche ammesse all’incentivo e semplificare l’accesso agli incentivi.
Le FAQ del 2 novembre
Complessivamente il documento datato 2 novembre include 17 nuove FAQ e ne modifica due precedentemente pubblicate.
Le pubblichiamo in ordine di numerazione, ma ci permettiamo di segnalare, tra le più interessanti, la 3.8 che chiarisce che non è necessario dismettere i beni sostituiti e la 4.16 che semplifica la costruzione dello scenario controfattuale per i beni complessi e customizzati.
Il caso dei cantieri temporanei
La prima delle nuove FAQ è la 2.14. Si chiarisce che, nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, come nel caso di beni destinati a cantieri temporanei, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.
Le ESCo ammesse all’incentivo
La FAQ 2.15 allarga alle ESCo il perimetro del piano. Trattandosi di aziende che operano come contractor, il loro caso è complesso perché sono le ESCo ad acquisire i beni, ma le aziende clienti a utilizzarli. La FAQ chiarisce che in questo caso la ESCo, che realizza l’investimento e implementa il miglioramento energetico, è il beneficiario dell’incentivo, mentre oggetto della valutazione di efficientamento saranno (ovviamente) i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCo interviene per ridurre i consumi energetici.
L’acconto inferiore al 20% in caso di leasing
La FAQ 2.16 si occupa del leasing, in particolare del caso in cui l’acconto sia inferiore al 20% necessario per la conferma dell’ordine e quindi la prenotazione dell’investimento tramite la seconda comunicazione di conferma (a 30 giorni dalla ex ante). Ricordiamo che la dimostrazione dell’acconto prevista dalla normativa serve a “certificare” la serietà degli intenti dell’impresa e a evitare prenotazioni per progetti che poi vengono accantonati. In quest’ottica la FAQ consente in questo caso di non considerare il limite del 20% dal momento che “la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing”.
Per le macchine agricole non serve più il certificato di rottamazione
La FAQ 3.7 è una delle due FAQ modificate ed è relativa alle macchine agricole. Mentre in precedenza si richiedeva di dimostrare la sostituzione di un veicolo con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31.12.2023 attraverso il certificato di rottamazione, ora si richiede nominalmente la dismissione, ma senza obbligo di dimostrazione.
Non serve alienare il bene sostituito
La FAQ 3.8 chiarisce in modo definitivo che in caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente non è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito. Tuttavia – si spiega – “mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento”. In buona sostanza, non occorre liberarsene, ma meglio dimostrare che il suo vecchio compito è ora eseguito dalla nuova macchina.
Se quindi non è obbligatorio alienare (cioè vendere o dismettere) il bene sostituito, è importante considerare alcuni aspetti operativi e documentali per garantire che l’agevolazione sia applicata correttamente. Il nuovo bene trainante dovrà essere utilizzato in modo effettivo e continuativo nei processi produttivi dell’impresa, che dovrà garantire che il bene sostituito non venga nuovamente utilizzato per richiedere incentivi analoghi, evitando così possibili sovrapposizioni o duplicazioni di agevolazioni.
Ammessi gli impianti di illuminazione e climatizzazione di alberghi, ospedali e strutture commerciali
La FAQ 3.9 si focalizza sugli impianti tecnici di servizio, normalmente esclusi dall’incentivo, spiegando che nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi (ad esempio, nel caso di un albergo) diventano ammissibili se si configurano come impianti di produzione in senso proprio, sempre se risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. In questa logica vengono ritenuti ammissibili “gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia”.
OK alle macchine agricole semoventi
La FAQ 3.10 ammette all’incentivo le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre. Queste macchine, pur non essendo né “veicoli agricoli e forestali” né “trattori”, possono rientrare nell’incentivo al pari appunto di trattori e veicoli agricoli anche nel caso in cui non siano omologate per la circolazione stradale, se marcate CE in base alla direttiva macchine e se progettate e costruite per essere destinate all’uso agricolo e/o forestale
L’apertura di una nuova linea in un’altra struttura produttiva
La FAQ 4.12 spiega come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo interessato dai nuovi investimenti sia localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa. In tal caso, si spiega, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile sia adottare lo scenario controfattuale sia, in alternativa, “confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo”. La logica, insomma, è la stessa già adottata nella FAQ 4.9, che consentiva di far riferimento alle linee preesistenti in caso di espansione delle stesse.
Nessuna frequenza di campionamento minima per le campagne di misura
La FAQ 4.13 chiarisce che una campagna di misure volta alla misurazione dei consumi energetici “non è necessariamente vincolata ad una frequenza di campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa”.
Struttura produttiva e processo produttivo nel settore agricolo
La FAQ 4.14 offre le attese definizioni di struttura produttiva e processo produttivo nel settore agricolo.
Processo produttivo è la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
Struttura produttiva è il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.
Il caso delle aziende di noleggio
Nel caso delle società di locazione operativa che effettuano investimenti per aggiornare o ampliare il parco macchine offerto a noleggio sono ovviamente queste società il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0.
L’obbligo – spiega la FAQ 4.15 – può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio: entrambe le opzioni sono ritenute valide, ma occorre scegliere uno dei due criteri. La riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l’efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio; o in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell’utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell’utente del servizio di noleggio.
Per quanto riguarda il soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche vale la prassi consolidata con la misura 4.0.
Lo scenario controfattuale per i beni complessi e customizzati
La FAQ 4.16 riguarda lo scenario controfattuale. Per rispondere alle istanze di chi si trova davanti a impianti complessi e customizzati per i quali non è possibile operare il confronto con tre beni alternativi disponibili sul mercato, le FAQ offrono ai certificatori la possibilità di “spacchettare” l’impianto e concentrare l’analisi dei consumi sui soli componenti più energivori.
Quando non è praticabile uno scenario controfattuale data l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili – si legge – è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione dell’efficienza energetica. È consentito cioè “scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi”.
La FAQ raccomanda “l’uso di un’analisi di Pareto, che permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico, saranno così soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale, consentendo di stimare in modo accurato l’efficienza energetica del bene complesso”.
Per i sistemi di Power Quality si possono considerare solo i consumi di elettricità
Per quanto riguarda i sistemi di Power Quality, la FAQ 4.17 chiarisce che si possono considerare solo i consumi di elettricità, che è il vettore su cui agisce il sistema di power quality. Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come l’illuminazione e il condizionamento.
Autoconsumo a distanza
La FAQ 6.7 fornisce ora maggiori dettagli a proposito dell’autoconsumo a distanza, specificando quali sono le zone di mercato nell’ambito delle quali è possibile localizzare i siti di autoproduzione e autoconsumo.
Requisiti degli impianti fotovoltaici
La FAQ 6.8 spiega come fare a dimostrare di avere i requisiti per ottenere gli incentivi per il fotovoltaico previsti dalla misura “Transizione 5.0” in attesa che venga creato il Registro delle tecnologie per il fotovoltaico.
Si ricorda che i moduli fotovoltaici devono rispettare determinate norme tecniche, garantire determinate prestazioni minime, diverse a seconda del tipo di modulo, e dimostrare che i moduli – e le celle nel caso dei pannelli di tipo b) e c) – sono stati prodotti nell’UE tramite un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation).
Invece delle certificazioni ISO, si può presentare “una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO”. Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) controllerà che le attestazioni presentate siano valide e che i requisiti siano effettivamente rispettati.
OK agli impianti solari termici
La FAQ 6.9 spiega che tra le rinnovabili ammesse all’incentivo rientrano anche gli impianti solari termici.
La produzione di calore tramite un impianto solare termico infatti, anche se tecnicamente non si tratta di “elettrificazione” in senso stretto, rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore.
Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo.
Normalizzazione per gli impianti di autoproduzione
La FAQ 6.10 chiarisce un aspetto importante sul calcolo del fabbisogno energetico per gli impianti di autoproduzione di energia finalizzati all’autoconsumo. Si spiega cioè che è possibile “normalizzare” il fabbisogno energetico, ovvero aggiustare il valore dei consumi dell’anno precedente per ottenere un dato più realistico e in linea con le esigenze future dell’azienda.
Il fabbisogno energetico serve a dimensionare correttamente l’impianto di autoproduzione. Tuttavia, i consumi dell’anno precedente potrebbero non riflettere la situazione futura dell’azienda. Ci possono essere diversi fattori che influenzano i consumi, come ad esempio aumento o diminuzione dell’attività produttiva, ampliamento degli spazi o introduzione di nuove linee produttive, cambiamenti climatici, modifiche nei turni di lavoro, introduzione di nuovi macchinari o tecnologie che consumano energia.
La normalizzazione – si sottolinea – deve essere giustificata e documentata in modo rigoroso. Bisogna fornire dati e analisi che supportino la necessità di un aggiustamento del fabbisogno energetico.
I rifiuti speciali pericolosi
La FAQ 10.1 è relativa alle eccezioni previste dal decreto attuativo per le attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.
L’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024 prevede quattro condizioni per potersi avvalere dell’eccezione.
La FAQ chiarisce che per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR) è richiesto il soddisfacimento solo delle prime tre condizioni, mentre per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR) è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni.
Ok all’efficientamento delle rotte delle flotte
La seconda FAQ della nuova sezione dedicata al DNSH, la 10.2, conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi.
Si tratta infatti di investimenti “che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale”.
Come indicatore di prestazione si può utilizzare il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.
I prossimi step
Come anticipato a inizio articolo, sono poi in arrivo ulteriori rilevanti modifiche di carattere più strutturale, come promesso dal ministro Urso.
Le più importanti riguarderanno gli scaglioni e le aliquote degli incentivi. L’aliquota più alta dovrebbe passare dal 45% al 50%. Non solo: ci sarebbe anche l’innalzamento della soglia del primo scaglione da 2,5 milioni a 5 o 10 milioni, portando quindi al 50% l’aliquota massima anche per gli investimenti superiori a 2,5 milioni (attualmente al 25%).
Dovrebbero aumentare anche le maggiorazioni previste per incentivare l’acquisto di pannelli fotovoltaici Made in Europe.
Si attende poi una mini-proroga delle scadenze, attualmente fissate al 31 dicembre 2025 per l’effettuazione degli investimenti e al 28 febbraio 2026 per interconnessione e comunicazione ex post. Le nuove scadenze sarebbero posticipate di 4 mesi, portando quindi le deadline rispettivamente al 30 aprile 2026 e al 30 giugno 2026.
Un’altra modifica dovrebbe infine riguardare la possibilità di presentare simultaneamente più progetti riguardanti una stessa struttura produttiva, superando l’attuale vincolo che impone di chiudere una pratica prima di aprirne un’altra relativa alla medesima struttura produttiva.
Le FAQ del 2 novembre
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