Si conclude oggi il transitorio di un mese concesso ad aziende e
lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili per il rilascio
della c.d. “patente a crediti”.
Patente cantieri edili: da domani solo richieste tramite il
portale INL
Se fino al 31 ottobre 2024 la normativa ha previsto la
possibilità di inviare una PEC con
l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti per il
rilascio della patente, da domani 1° novembre non sarà possibile
operare in cantiere senza aver presentato istanza tramite
il portale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
accessibile tramite SPID o CIE, secondo le indicazioni contenute
nella Circolare INL 23
settembre 2024 n. 4.
Niente di strano che molte aziende si ritroveranno,
inconsapevolmente, inadempienti, ritenendo di avere assolto ai
propri obblighi tramite l’invio della PEC: un equivoco che
l’Ispettorato ha cercato di scongiurare nelle scorse settimane con
una nota del
Direttore inviata ad Associazioni, Ordini professionali
e Ministero del Lavoro, nella quale è stato specificato che la
trasmissione della PEC con l’autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva non comporta il rilascio della patente, essendo
necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio
online e invitando gli operatori a presentare la domanda prima
della scadenza del 31 ottobre onde evitare disguidi e rallentamenti
sul Portale.
Patente cantieri: chi deve richiederla e chi no
Si conclude così la prima fase di applicazione del sistema di
qualificazione previsto dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 – come
integralmente sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. n.
19/2024, convertito con modificazioni in legge n.
56/2024 – le cui modalità attuative sono contenute
nel DM 18
settembre 2024, n. 132.
La domanda di rilascio della patente va effettuata dal legale
rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il
tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma
scritta.
Sono soggetti obbligati al possesso della
patente nei cantieri edili le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, mentre
restano esclusi:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri
ecc.); - le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA,
in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100,
comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n.
36/2023); - le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della
UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è
necessario il possesso di un documento equivalente e, nel caso di
Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge
italiana.
Requisiti per il rilascio della patente
Per il rilascio della patente occorrono i seguenti
requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; - adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli
obblighi formativi previsti dal d.Lgs. n. 81/2008; - possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
in corso di validità; - possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei
casi previsti dalla normativa vigente; - possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui
all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; - avvenuta designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa
vigente.
Infine, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del TUSL, la patente è
revocata in caso di dichiarazione non
veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di
cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al
rilascio.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo
potrà presentare richiesta per il rilascio di una nuova
patente.
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