Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi per il 2023 e molti operatori hanno il
dubbio se apporre il visto di conformità anche per le spese
agevolate con il Superbonus sostenute nel 2022, vale a dire sulla
seconda rata delle quattro previste.
Detrazioni Superbonus: il visto di conformità va rilasciato per
ogni annualità
Secondo la circolare
dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2023, n. 14/E, il
rilascio del visto di conformità, in relazione a spese suddivise in
più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della
rata dell’onere ai fini del riconoscimento della
spesa.
Con riferimento al Superbonus, il comma 11 dell’art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020 stabilisce che, in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta.
Tenuto anche conto dell’opzione prevista dal D.L. 11/2023 in
base al quale le spese sostenute nel 2022 si possono “spalmare” in
dieci annualità a partire dalla dichiarazione dei redditi per il
2023, Mod. Redditi PF/2024, nel corso degli anni a seguire potrà
capitare di cambiare l’intermediario abilitato all’invio della
propria dichiarazione che ha vistato le spese e inviato la
dichiarazione relativa alla prima annualità.
Al riguardo la Circolare 14/2023 precisa che il contribuente, il
quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella
dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non
sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera
dichiarazione può avvalersi, per la trasmissione telematica
della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato diverso da
quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il
Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione
riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da
parte dell’Amministrazione finanziaria.
Blocco cessioni: come recuperare le spese con le
detrazioni
Dopo il decreto 39/2024 che ha sancito la fine dell’utilizzo
delle opzioni di cessione e di sconto in fattura di cui all’art.
121 del D.L. 34/2020, l’unica possibilità per i committenti dei
lavori agevolati con il superbonus per il recupero delle spese
sostenute è quella della detrazione in dichiarazione dei
redditi.
Per cui, potrà capitare che ci siano molti casi in cui le
opzioni non siano più utilizzabili perché, ad esempio, non ci sono
stati pagamenti di fatture al 30 marzo 2024 per interventi
realizzati oppure i lavori sono iniziati dopo il 30 marzo 2024 se
non addirittura nel 2025.
In tutti questi casi, la detrazione in dichiarazione sarà
spalmata obbligatoriamente in dieci anni e, se la dichiarazione dei
redditi sarà inviata in modalità diversa da quella precompilata, ci
sarà l’obbligo del visto di conformità per tutte le annualità fino
all’ultima prevista nella dichiarazione dei redditi Modello PF/2035
nel caso di spese sostenute nel 2025.
A cura di dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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