È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge 145/2024, che introduce importanti novità in materia di flussi migratori. Il decreto è in vigore dal 10 ottobre 2024 e, il 24 ottobre, è stata emanata la circolare interministeriale attuativa 9032/2024. Questo decreto si integra con il precedente DPCM del 2023, che disciplina i flussi nel triennio 2023-2025 e rimane attualmente in vigore.
La novità più rilevante riguarda la precompilazione obbligatoria delle domande di nulla osta. Le domande da inviare nei vari click day previsti a febbraio 2025 (5, 7 e 12 febbraio) potranno essere precompilate a partire dal 1° novembre 2024 e si concluderanno il 30 novembre 2024. Questa misura è finalizzata a consentire alle autorità competenti un controllo preventivo sulla veridicità dei dati relativi alla richiesta di ingresso. Come CNA, abbiamo notato quanto accaduto negli anni precedenti e condividiamo l’importanza di questo controllo preventivo. Tuttavia, denunciamo che questa nuova modalità operativa viene comunicata alle imprese e agli operatori con tempistiche troppo ristrette: la chiusura della piattaforma al 30 novembre 2024, per flussi che saranno inviati a partire dal 5 febbraio 2025, potrebbe creare notevoli problemi. Pertanto, abbiamo presentato una richiesta di proroga di questa scadenza.
Ricordiamo che il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, deve effettuare una verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego competente circa la disponibilità di profili sul territorio nazionale. Con il decreto di ottobre, il numero di giorni entro cui il Centro per l’Impiego deve rispondere è stato ridotto a 8. In caso di silenzio oltre tale data, la verifica si considera negativa.
Inoltre, è stato aumentato il numero di lavoratori stagionali che possono entrare, elevandolo da 93.550 a 110.000, in particolare nel settore agricolo ed in quello turistico alberghiero. È prevista una ulteriore quota di 10.000 persone per l’assistenza familiare e socio sanitaria che si va a sommare ai 9.500 lavoratori previsti dal precedente decreto del 2023.
Termini previsti
- Dalle 9:00 del 5 febbraio 2025 e fino a concorrenza delle rispettive quote (comunque entro il 31 dicembre 2025)
Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina - Dalle 9:00 del 7 febbraio 2025 e fino a concorrenza delle rispettive quote (comunque entro il 31 dicembre 2025)
– Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
– Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
– Apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
– Lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria;
– Conversioni di permessi di soggiorno per lavoro stagionale o permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Dalle 9:00 del 12 febbraio 2025 e fino a concorrenza delle rispettive quote (comunque entro il 31 dicembre 2025)
– Lavoratori stagionali per il settore agricolo
– Lavoratori stagionali per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al 70% delle quote previste - Dalle 9:00 del 1° ottobre 2025 e fino a concorrenza delle rispettive quote (comunque entro il 31 dicembre 2025). Per quest’ultimo invio è previsto il caricamento su piattaforma dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025
– Lavoratori stagionali per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al restante 30% delle quote previste
Ulteriori novità per datori di lavoro e lavoratori extracomunitari
- I cambiamenti di datore di lavoro nei primi 12 mesi sono soggetti ad autorizzazione preliminare da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro. Trascorsi i 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto, è necessario richiedere un nuovo nulla osta.
- Obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, allo Sportello Unico Immigrazione (SUI), entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito. In assenza di conferma entro tale termine, l’istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato; viceversa, a seguito di tale comunicazione, il visto di ingresso potrà essere rilasciato al lavoratore straniero.
- Obbligo di elezione di domicilio digitale (PEC) per il datore di lavoro e digitalizzazione delle procedure di sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, che dovrà avvenire entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (per il lavoratore è prevista la possibilità di firmare il contratto in forma autografa).
- Irricevibilità di domande di nulla osta, per i successivi 3 anni, da parte dei datori di lavoro che non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero in Italia. Fa eccezione in caso in cui la mancata sottoscrizione è dovuta a causa non imputabile al datore di lavoro.
- Limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività.
Con riferimento ai lavoratori extracomunitari e alla disciplina dei permessi di soggiorno, inoltre, il provvedimento ha introdotto diverse novità tra le quali si evidenziano:
- Possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto. Nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, è possibile svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- Possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- Possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
- Mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
- Eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka).
Permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
È stato introdotto un permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Durante l’attesa del rilascio del permesso, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare e lavorare temporaneamente in Italia.
Nuovo protocollo per le semplificazioni delle procedure di ingresso e di asseverazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il testo del nuovo Protocollo per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato.
Possono aderire al Protocollo, che ha validità quadriennale, le organizzazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale che si impegnano a verificare il rispetto dei requisiti riguardo alle domande di nulla osta al lavoro presentate dai propri associati e a conservare la relativa documentazione (ivi ricompresa l’attestazione di cui all’allegato A del Protocollo stesso).
Si ricorda che, a fronte dell’impegno assolto con la sottoscrizione del Protocollo, i datori sono esentati dalla presentazione dell’asseverazione.
Il nuovo Protocollo in esame sostituisce, con modifiche, il precedente Protocollo del 3 agosto 2022. Sono in corso da parte di CNA Nazionale le opportune attività di interlocuzione e valutazione, al fine di:
- Definire con i Ministeri competenti le attività e le connesse fasi operative finalizzate all’ adesione da parte di CNA al nuovo Protocollo del 30/09/2024 che interviene in sostituzione del previgente Protocollo del 3/08/2022;
- Evidenziare, anche in sede di audizione parlamentare, al fine di ottenere le possibili modifiche in fase di conversione in legge, le osservazioni relative al provvedimento normativo in esame, a partire dalle criticità determinate dalla forte anticipazione del periodo di precompilazione (1° novembre-30 novembre 2024) delle domande di nulla osta i cui termini di invio sono fissati a febbraio 2025).
Per le imprese interessate fare riferimento agli uffici Libri paga delle sedi.
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