Con l’ordinanza n. 26466 del 10.10.2024, la Cassazione afferma che, in tema di lavoro giornalistico, è configurabile la natura subordinata del rapporto ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal fotoreporter nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente per chiedere l’accertamento della natura subordinata dell’attività di fotoreporter svolta in favore di un quotidiano locale dal 1986 al 2004.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo di natura autonoma tale attività, stante che il ricorrente era titolare di una ditta individuale, disponeva di un proprio studio dove sviluppava e stampava le foto, prestava lavoro per più committenti e non aveva mai contestato, durante il lungo rapporto, la sua qualità di lavoratore autonomo.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare (pur con autonomia tecnica) foto a corredo informativo degli articoli, risultano stabilmente inseriti nell’assetto organizzativo del giornale, coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi.
Per la sentenza, dunque, ai fini della sussunzione del rapporto del fotoreporter nell’alveo della subordinazione non è necessario né l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui, che si presenta in forma attenuata a fronte della peculiarità dell’attività, né l’elemento della esclusività, che non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione in attività prevalentemente intellettuali come quella in esame.
Avendo, invece, la pronuncia di merito erroneamente valorizzato detti elementi, la Suprema Corte accoglie il ricorso del fotoreporter.
A cura di WST
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