E’ stato approvato il decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), risolvendo alcune problematiche riscontrate nella sua applicazione.
Questo testo, composto da 89 articoli, punta a semplificare e razionalizzare la disciplina esistente, tenendo conto delle necessità dei soggetti interessati e delle richieste di modifica provenienti dal contesto europeo.
Inoltre, queste nuove norme sono in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, specificamente all’interno della riforma 1.10 sulla riforma del quadro legislativo relativo agli appalti pubblici e alle concessioni.
Il provvedimento innovativo porta in scena una serie di modifiche strategiche per promuovere gli investimenti nel settore pubblico, con un focus mirato su dieci macro-temi fondamentali.
Ecco alcune delle principali novità che sono state introdotte nel provvedimento:
1. Equo compenso
2. Una tutela più solida per i lavoratori
3. Promozione della digitalizzazione
4. Revisione dei prezzi per una maggiore equità economico-finanziaria
5. Misure di supporto per gli investimenti pubblici
Questi sono solo alcuni degli elementi chiave che compongono questa riforma ambiziosa, che mira a migliorare e facilitare gli investimenti nel settore pubblico.
Si definiscono le condizioni di applicazione della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) nel campo dei contratti pubblici, allo scopo di bilanciare gli interessi coinvolti. In questo contesto, vengono introdotti criteri specifici per l’assegnazione dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale il cui valore supera o si avvicina ai 140.000 euro.
Questo implica che i corrispettivi, determinati seguendo le indicazioni del cosiddetto “decreto parametri”, vengano utilizzati dagli enti appaltanti e dai concedenti per stabilire l’importo di partenza per l’appalto stesso, comprensivo dei compensi, degli oneri e delle spese accessorie, sia fisse che variabili.
Inoltre, le stazioni appaltanti selezionano i fornitori per i contratti in base al criterio dell’offerta più conveniente dal punto di vista economico, individuata valutando il miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri: il 65% dell’importo dell’appalto è relativo al prezzo fisso (così da garantire un compenso equo), mentre il restante 35% può essere oggetto di offerte al ribasso, sempre nel rispetto di un punteggio economico massimo stabilito dal committente, entro il limite del 30%.
In questo modo, si valorizza l’offerta tecnica e la qualità della prestazione oggetto dell’appalto.
Per i servizi di ingegneria e architettura, si applicano anche le disposizioni per verificare l’eventualità di offerte anomale, che comportano l’esclusione automatica dalle gare delle proposte incoerenti con i principi dell’equo compenso. In aggiunta, si stima che per i contratti dei servizi di ingegneria e architettura con un valore inferiore a 140.000 euro, che vengono assegnati direttamente, i corrispettivi stabiliti secondo le indicazioni nel loro allegato al Codice potranno essere ridotti fino al massimo del 20%.
Tutela del lavoro. Con l’obiettivo di guidare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti nel rispetto del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da identificare nel bando, nonché per verificare l’equipollenza dei contratti, viene introdotto un nuovo allegato.
Tale allegato definisce i criteri e le modalità per individuare il contratto collettivo di lavoro applicabile e per presentare e verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Incentivi per i dirigenti RUP. L’incentivo tecnico viene esteso anche ai dirigenti responsabili del procedimento (RUP), superando la limitazione precedente.
Digitalizzazione. Nel contesto della digitalizzazione, si apportano delle modifiche innovative e intelligenti per agevolare, velocizzare e semplificare l’inserimento di documenti virtuali nell’archivio dell’operatore economico. Vengono inoltre chiarite le regole relative alla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che permettono agli enti appaltanti di collegarsi al database nazionale dell’ANAC.
Per accelerare la digitalizzazione, si introducono modifiche che agevolano l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico e chiariscono le regole per la certificazione delle piattaforme telematiche.
Dal 10 gennaio 2025, il BIM (Building Information Modeling) sarà obbligatorio per lavori con importi superiori ai 2 milioni di euro, con una revisione dei requisiti tecnici per la digitalizzazione dei documenti di progettazione ed esecuzione. Il Governo ha dunque ridotto la soglia rispetto a quella precedente (1 milione di euro) per gli interventi su costruzioni esistenti.
Stessa soglia per importi superiori alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Si prevede la suddivisione dei compiti tra il Responsabile Unico del Procedimento e il personale degli enti appaltanti per il caricamento dei dati nel database nazionale dei contratti pubblici.
Inoltre, vengono razionalizzati tutti i requisiti tecnici per la redazione digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere.
Revisione prezzi. Si stabiliscono nuovi criteri per l’individuazione degli indici sintetici che saranno utilizzati per calcolare e parametrare l’aumento dei contratti. Si chiarisce il rapporto tra la revisione dei prezzi e il principio dell’equilibrio contrattuale.
Viene inoltre introdotto un nuovo allegato per attuare in maniera uniforme e con tempistiche certe le clausole di revisione dei prezzi sia nel settore dei lavori che nei settori dei servizi e delle forniture.
Rafforzamento delle strutture per una gestione più efficiente degli appalti. In merito al processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, si introducono una serie di modifiche innovative, che mirano a favorire l’adempimento degli impegni presi con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Alcuni aspetti salienti sono:
-l’introduzione di nuovi requisiti premianti;
-l’obbligo delle stazioni appaltanti di monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, l’efficienza delle loro decisioni nell’ambito delle procedure di affidamento, calcolando il tempo medio intercorrente tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto;
-la creazione di incentivi per le stazioni appaltanti che non sono qualificate ma che scelgono di affidarsi a stazioni appaltanti qualificate, anche per appalti al di sotto delle soglie di qualificazione obbligatoria;
-l’introduzione di requisiti più flessibili per la qualificazione nella fase di esecuzione, al fine di prevenire blocchi del sistema nell’esecuzione dei contratti;
-l’erogazione di corsi di formazione volti a migliorare le competenze professionali delle stazioni appaltanti, anche da parte di enti privati a scopo di lucro;
-la creazione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con il compito di monitorare l’attività di tali soggetti, individuare le aree in cui si registra una discrepanza tra la domanda e l’offerta di servizi di committenza e promuovere la specializzazione dei soggetti aggregatori.
Consorzi. Potenziamento delle strutture per una gestione ottimale degli appalti In merito alla disciplina dei consorzi, si stabilisce che i consorzi stabili possono trarre vantaggio dai requisiti acquisiti dalle singole consorziate, anche se non sono esecutori, al fine di partecipare alle procedure di appalto per lavori, servizi e forniture e ottenere l’attestazione di qualificazione.
Si specifica che il possesso dei requisiti di qualificazione tramite un’azienda non designata per l’esecuzione deve comunque essere “proceduralizzato” e dimostrato in modo concreto, quindi attraverso l’avvalimento.
Viene esteso l’obbligo, per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, di indicare, nell’offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa. Si prevede che solo i requisiti ottenuti direttamente dal consorzio possano essere oggetto di avvalimento. Viene introdotta la proibizione di partecipare a più di un consorzio stabile.
Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese. In relazione alle micro, piccole e medie imprese, vengono introdotte misure per agevolare il loro ingresso nel mercato dei contratti pubblici. Nello specifico, si prevede che gli enti appaltanti, quando suddividono i contratti in lotti, effettuino adeguate valutazioni di mercato per determinarne il valore. Questo viene fatto al fine di garantire una reale possibilità di partecipazione per le microimprese, le piccole e medie imprese.
Inoltre, per gli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ad eccezione di quelli con un interesse transfrontaliero certo), gli enti appaltanti e gli enti concessori possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure e anche l’esecuzione dei contratti alle piccole e medie imprese, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.
Vengono semplificate le procedure per agevolare l’accesso al credito per le imprese, attraverso l’utilizzo di garanzie fideiussorie. Infine, per la fase esecutiva dei contratti di appalto, si mettono in atto misure per garantire un corretto svolgimento delle prestazioni subappaltate. Almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese, fatta eccezione per casi in cui sia giustificato per motivi legati all’oggetto delle prestazioni o alle caratteristiche del mercato di riferimento. Nel contesto dell’esecuzione dei contratti di appalto, si apportano modifiche alla normativa riguardante i premi e le penali applicabili agli operatori economici in caso di accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera.
Per quanto riguarda il Partenariato Pubblico Privato (PPP), vengono introdotte modifiche specifiche riguardanti la finanza di progetto, che sarà totalmente riformulata al fine di dare attuazione agli impegni presi a livello europeo. Tra le principali novità relative alla finanza di progetto, si distinguono le procedure a iniziativa privata e quelle a iniziativa pubblica;
-viene introdotta una fase preliminare prima della presentazione delle proposte;
-viene istituita una fase pubblica per individuare il soggetto che può avere il diritto di prelazione; gli enti concedenti hanno l’obbligo di garantire piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate da terze parti, al fine di favorire una vera concorrenza.
Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) viene promosso come strumento di prevenzione delle controversie, con nuove limitazioni sui costi e la possibilità di ricorrere a arbitri contrattuali.
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