I residenti avevano impugnato il provvedimento di chiusura di via Baiamonti, disposto per ragioni di sicurezza. I giudici amministrativi gli hanno dato torto: la strada resta «riservata» all’organo contabile
Alla fine i giudici «assegnano» via Baiamonti alla Corte dei Conti. La strada resterà riservata ai dipendenti dell’istituzione contabile e dunque interdetta ai residenti, che avevano adito il Tar per tornare a circolarvi e parcheggiare.
L’uso di via Baiamonti sarà destinato in particolare ai dipendenti dell’ente che, su quella strada, lavorano in due palazzi prospicienti e devono trasportare i faldoni da un edificio all’altro facendo la spola tra le due sponde della strada. I giudici amministrativi, nel rigettare il ricorso, sostengono che la posizione dei residenti sia «inammissibile per carenza di interesse ad agire».
Residenti contro Corte dei Conti
Polemica ormai datata, quella tra i residenti del quartiere e l’istituzione ospitata. Prima i parcheggi riservati, in una zona che già sconta una penuria di strisce sia bianche sia blu. E poi la storia della chiusura della strada, con la barra di accesso che consente solo il traffico pedonale. Infatti gli abitanti di piazza Mazzini hanno scritto svariate lettere di protesta all’amministrazione.
«La Corte dei Conti – avevano accusato – dopo aver “requisito” spazi per la sosta dei suoi automezzi, con il solo scopo di salvaguardare gli interessi del proprio personale dipendente, sta privatizzando la pubblica via Baiamonti effettuando lavori a spese dell’intera collettività e a discapito di tutti gli abitanti». Ci fu anche un successivo incontro per discutere del progetto di chiusura, al termine del quale però ciascuno rimase sulle proprie posizioni. Il Codice della Strada non prevede spazi riservati, hanno continuato a sostenere i cittadini, che si raccontano esausti per l’ingorgo causato da traffico, cantieri, dehors e ora anche dalle strade chiuse.
«Tutela sproporzionata»
Però, l’ultima sentenza del Tar del 25 ottobre, conferma l’operato dell’amministrazione a beneficio della Corte dei Conti. I ricorrenti avevano in particolare impugnato e chiesto l’annullamento di tutti i provvedimenti con cui si è deliberato di interdire al pubblico il traffico veicolare dalle 8 alle 18 di via Baiamonti nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Eugenio Colorni.
Il problema del «pericolo degli attraversamenti tra un edificio e l’altro – hanno scritto i residenti nel loro ricorso – sarebbe risolvibile con altri strumenti come ad esempio le strisce pedonali e gli impianti semaforici», e in ogni caso «l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che questi ultimi strumenti alternativi si sono rivelati insufficienti», mentre in questo modo «i provvedimenti impugnati finiscono per assicurare agli impiegati della Corte dei Conti una tutela eccessiva, sproporzionata e gravemente lesiva degli interessi dei cittadini residenti nella zona (nonché di qualsiasi altro cittadino che debba attraversare la via Baiamonti con la propria autovettura)».
La sentenza del Tar
Ma, scrivono i giudici amministrativi, «gli odierni ricorrenti non hanno fornito alcuna allegazione dell’esistenza di un reale e concreto pregiudizio potenzialmente discendente dagli atti impugnati – si legge nella sentenza -. Se si esaminano infatti gli atti e i documenti di causa risulta evidente che la difesa di parte ricorrente non ha esposto alcuna specifica circostanza atta a configurare una lesione concreta e tangibile degli interessi dei ricorrenti».
«Nel caso di specie – continuano i giudici – ci si è limitati a documentare il solo fatto che i ricorrenti risiedono in vie prossime a via Baiamonti (senza peraltro che nessuno di loro risieda direttamente in via Baiamonti) e non si è tuttavia fornita alcuna ulteriore allegazione di pregiudizi specifici ed aggiuntivi, come ad esempio la presenza in via Baiamonti di garage privati di proprietà degli odierni ricorrenti (che questi ultimi – in ipotesi – possono avere difficoltà ad utilizzare per via del provvedimento impugnato), oppure l’esistenza di una generalizzata difficoltà oggettiva di parcheggio e circolazione nelle vie limitrofe a via Baiamonti».
«Detto in altri termini – concludono i giudici – i ricorrenti non hanno contestualizzato il pregiudizio che essi riceverebbero a seguito dell’interdizione al traffico del breve tratto stradale in questione pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire».
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