Il concordato preventivo biennale non sarà immutabile. Chi aderirà al patto con il Fisco dovrà confrontarsi con le cause di decadenza che, in ogni caso, non ridurranno il conto delle imposte dovute
L’adesione al concordato preventivo biennale richiede un monitoraggio costante della presenza di successive cause di decadenza.
Dal mancato versamento delle imposte dovute, alla presenza di redditi non dichiarati superiori alla soglia del 30%, sono diverse le casistiche che potranno portare al venir meno del patto con il Fisco.
Un effetto da valutare nel biennio del concordato preventivo biennale e che in ogni caso non ridurrà il “conto” dovuto.
Un’analisi dei casi da attenzionare e delle conseguenze pratiche.
Le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
La data ultima per aderire al concordato preventivo biennale è fissata al 31 ottobre, termine sul quale appare ormai chiuso ogni spiraglio per il rinvio.
Chi è intenzionato a siglare il patto fiscale, che consentirà di accedere anche al ravvedimento speciale, dovrà tener presenti le regole che ex post potranno modificare il piano concordato con l’Agenzia delle Entrate.
La firma del patto con il Fisco non sarà definitiva e secondo quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 13/2024 sarà immediata la decadenza dal concordato preventivo biennale in caso di:
● accertamento di attività non dichiarate (o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate) superiori al 30 per cento dei ricavi dichiarati;
● presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa che comporti una quantificazione diversa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
● omesso versamento delle imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato.
Per quel che riguarda l’ultimo punto, l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al concordato preventivo biennale potrà essere regolarizzato mediante ravvedimento operoso, a patto però che non siano “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.”
Tra le condizioni che inibiscono il ravvedimento vi è anche la ricezione di avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate, fattore che conseguentemente porterà alla decadenza automatica dal concordato.
L’incrocio tra controlli e decadenza
Le ipotesi di decadenza si legano anche alle attività di controllo da parte del Fisco, che non saranno interrotte del tutto nel corso del biennio oggetto di accordo.
Il patto con il Fisco verrà infatti meno in caso di violazioni gravi non solo nel biennio ma anche nei tre anni precedenti all’ammissione al concordato, così come in caso di errata o incompleta comunicazione dei dati ISA che incidono più del 30% sulla determinazione del reddito e, in aggiunta, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni negli anni del concordato.
La possibilità di applicare il concordato si incrocia poi con le verifiche in materia di IVA. Ad esempio, è prevista la decadenza in caso di mancata, errata o tardiva memorizzazione dei corrispettivi per un numero di violazioni pari o superiore a 3, omessa installazione o manomissione dei registratori di cassa telematici o rifiuto di esibire documenti, registri o scritture contabili in caso di accertamento.
Dai debiti superiori a 5.000 euro alle condanne per reati tributari: gli ulteriori casi di decadenza
Il venir meno del concordato preventivo biennale dovrà essere valutato anche monitorando il verificarsi di una delle cause di esclusione.
Se ad esempio dopo l’adesione dovesse verificarsi la presenza di debiti tributari e contributivi di importo superiore a 5.000 euro (non oggetto di rateazione o sospensione), o in caso di condanna per reati tributari gravi, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio, verrà meno il patto siglato con il Fisco.
Decadere dal concordato preventivo biennale per pagare meno non sarà possibile
Il venir meno dell’accordo siglato comporterà l’annullamento dei benefici accordati, tra cui il ravvedimento speciale, ma non ridurrà le imposte dovute.
La norma prevede infatti che anche in caso di decadenza restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Nella pratica, se sulla base del reddito concordato le imposte dovute risulteranno più alte rispetto a quelle effettive, basate sul reddito “reale” conseguito nell’anno, sarà in ogni caso necessario versare quanto già stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
Effetto decadenza a favore di Erario anche in caso di reddito effettivo superiore: in tal caso il calcolo delle imposte dovute abbandonerà la via del concordato, per tornare a seguire le regole ordinarie.
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