Non ci sarà la richiesta di
proroga delle indagini da parte della Procura di Avellino dopo
la pubblicazione, ieri, delle motivazioni della Corte di
Cassazione che – confermando la legittimità delle
intercettazioni raccolte nell’ambito dell’inchiesta “Dolce Vita”
a carico dell’ex sindaco, Gianluca Festa – ha cancellato,
annullando senza rinvio, i capi di accusa nei confronti di Festa
relativamente al depistaggio, alla corruzione, all’induzione
indebita e alla rivelazione di segreto d’ufficio.
La Procura, guidata da Domenico Airoma, si appresta infatti a
chiudere le indagini e a chiedere il rinvio a giudizio di Festa
e degli altri indagati.
Nel merito delle 28 pagine delle motivazioni delle due
sentenze che fanno riferimento all’arresto di Festa, il 18
aprile scorso, e della successiva ordinanza di custodia
cautelare ai domiciliari del luglio scorso, la Sesta sezione
penale della Suprema Corte (presidente Gaetano de Amicis,
relatrice, Ersilia Calvalese), ha ribadito la illegittimità
della custodia cautelare a cui Festa è stato sottoposto per 154
giorni: non vi erano elementi indiziari di gravità tale da
legittimare le ordinanze cautelari e perché, essendosi dimesso,
Festa non poteva reiterare alcun reato né far valere la sua
influenza su coindagati e altri. I giudici hanno cancellato
l’ipotesi di reato di depistaggio per aver fatto sparire un
computer che Festa utilizzava nel suo ufficio e anche quella di
induzione indebita, relativamente alle sponsorizzazioni della
rassegna Eurochocolate, svoltasi ad Avellino nel febbraio dello
scorso anno. L’ex sindaco è stato quindi sollevato dall’ipotesi
di reato di rivelazione d’ufficio relativamente ad un concorso,
presuntivamente pilotato, bandito dal comune di Avellino.
Sulla legittimità delle intercettazioni, il difensore dell’ex
sindaco, Luigi Petrillo, precisa che la richiesta di
inutilizzabilità, “non è stata dichiarata inammissibile, ma
valutata come elemento di merito sul quale la Cassazione si è
astenuta, lasciando impregiudicata la facoltà della difesa di
ripresentare le contestazioni di legittimità nell’ambito del
processo davanti al giudice terzo”.
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