Il Fatto
Un lavoratore, dipendente, impugnava il licenziamento intimato per giusta causa ed in via subordinata per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello riteneva illegittimi i licenziamenti, con conseguente risarcimento del danno ma omettendo pronunce sull’indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che effettivamente il giudice di merito ha omesso la pronunzia sul punto, in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione su an e quantum.
Quanto al contro ricorso del datore di lavoro, la corte osserva poi che se fosse possibile licenziare un dirigente sulla base della sola giustificatezza, allora non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie. Ai sensi del ccnl applicabile si è inteso restringere il concetto di “giustificatezza” – di creazione giurisprudenziale – mediante l’estensione ai dirigenti di categorie (come quelle di giusta causa e di giustificato motivo) che ex lege non troverebbero applicazione. Quindi si tratta di un’estensione convenzionale di criteri di valutazione della legittimità del licenziamento, che ex lege non sarebbero applicabili.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d’Appello ha dichiarato illegittimi i licenziamenti, ma non ha pronunciato sull’indennità sostitutiva del preavviso. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato per una nuova decisione. Il ricorso del datore di lavoro è stato rigettato.
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