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il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo della Geo Barents #finsubito prestito immediato


Geo Barents è una nave battente bandiera norvegese, registrata come “rescue vessel” che – dal 2001 – si occupa di attività di monitoraggio, ricerca e soccorso di naufraghi nel mar Mediterraneo. La motonave Geo Barents è, da ultimo, presa a nolo da una ONG (Medici Senza Frontiere).

Il 19 settembre 2024, Geo Barents procede – al di fuori delle acque territoriali italiane, in zona SAR sotto la responsabilità libica (del Libyan Maritime Rescue Coordination Center) – al soccorso di due navi in distress, provvedendo al salvataggio di 206 persone.

Della condizione di pericolo in cui si trovavano le persone a bordo di quelle due imbarcazioni sono informate in tempo reale le autorità libiche; queste – secondo quanto ricostruito nel provvedimento cautelare (e con i limiti di accertamento sommario tipici di quella fase) – negano però l’autorizzazione al soccorso dell’imbarcazione in distress da parte di Geo Barents.

Gli operatori di Geo Barents, ritenendo che tale indicazione delle autorità libiche non sia legittima (poiché i libici non avrebbero assunto il coordinamento dell’attività di salvataggio, ma semplicemente intimato a Geo Barents di non procedere; poiché non vi erano altri soggetti capaci di intervenire tempestivamente nei dintorni; poiché l’attività di soccorso dei naufraghi è un imperativo della legge del mare e non necessita di alcuna autorizzazione), procedono comunque all’operazione di salvataggio e si dirigono verso le acque territoriali italiane, ottenendo poi l’indicazione del POS (place of safety) da parte delle autorità italiane (che individuano come porto sicuro il “vicino” porto di Genova).

Una volta che la motonave Geo Barents giunge a Genova, le autorità italiane contestano al comandante della nave di «non essersi uniformato alle indicazioni del Libyan Maritime Rescue Coordination Center» e irrogano nei suoi confronti la sanzione amministrativa prevista dall’art. 1, comma 2 sexies, del DL n. 130/2020 (come modificato da ultimo dal d.l. n. 1/2023), cui consegue anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo della motonave per sessanta giorni (avendo l’autorità amministrativa ritenuto che fosse applicabile al caso della Geo Barents l’aggravante della «reiterazione della violazione», che comporta l’applicazione di una disciplina sanzionatoria deteriore).

La sanzione e il provvedimento di fermo amministrativo (di sessanta giorni) vengono impugnati davanti al Tribunale di Genova dal comandante della motonave, dall’armatore (responsabile in solido) e dal soggetto che ha preso a nolo la Motonave Geo Barents (Medici Senza Frontiere).

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La lettura del provvedimento cautelare genovese permette di avere immediata cognizione del livello di complessità giuridica che si pone in procedimenti simili: in esso si affrontano – per esempio – delicate questioni in materia di legittimazione attiva dei ricorrenti (essendo, per esempio, posta in dubbio la legittimazione attiva del noleggiatore Medici Senza Frontiere), di validità delle procure rilasciate all’estero [cfr. Tribunale di Genova, pp. 11-13].

Ma, al di là dei tipici problemi “in rito” (ampiamente sviluppati), la lettura del provvedimento genovese merita di essere segnalata per anche per altri aspetti.

In primo luogo, il provvedimento qui pubblicato sviluppa una articolata ricostruzione delle fonti normative che regolano i soccorsi in mare (principalmente, la Convenzione di Montego Bay e la Convenzione SAR). Nel provvedimento cautelare le fonti sovranazionali sono prese in considerazione anzitutto per valutare se – essendo la nave norvegese ed essendo avvenuta al di fuori delle acque territoriali italiane la condotta sanzionata (il non uniformarsi alle indicazioni libiche) – l’autorità amministrativa avesse o meno il potere sanzionatorio (ritenuto sussistente dal giudice genovese che fonda la “competenza sanzionatoria” italiana – e dunque la giurisdizione – sul momento in cui si conclude l’operazione di soccorso con l’assegnazione e lo sbarco nel porto sicuro) [cfr. Tribunale di Genova, pp. 13-16].

Questo l’approdo cautelare. Tuttavia  – in sede di trattazione del merito –  l’esame delle fonti sovranazionali imporrà verosimilmente di confrontarsi con ulteriori questioni, già sollevate dai ricorrenti nelle loro difese: l’individuazione del dovere di soccorso come “prima legge del mare”; la differenza che si pone tra l’assumere (e porre in essere) il coordinamento di un’operazione di soccorso (come dovrebbe fare l’autorità che ha la responsabilità di una zona SAR) e il limitarsi a prescrivere ad una ONG di «non intervenire» (come – secondo quanto allegato dai ricorrenti – avrebbe fatto l’autorità libica, limitandosi a negare l’autorizzazione al soccorso da parte di Geo Barents); la possibilità di confidare nella sicurezza di un POS ipoteticamente assegnato dalle autorità libiche (in ragione del fatto che più fonti – fonti giudiziarie, giornalistiche e COI – indicano che è elevato il rischio che il trattamento riservato in quel Paese ai migranti comporti la violazione di diritti umani).

In secondo luogo, il provvedimento qui pubblicato riconosce – alla disciplina sanzionatoria messa in campo dall’autorità amministrativa italiana – natura «sostanzialmente penale» (sulla scorta dei noti Engel Criteria, elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu), con riconoscimento delle implicazioni che, da tale qualificazione, conseguono.

In terzo luogo, il provvedimento qui pubblicato si segnala per un ulteriore aspetto, tutt’altro che marginale. L’amministrazione resistente – valorizzando modifiche “chirurgiche” del dato normativo – ha sostenuto nelle sue difese la necessità che, prima di adire la sede giurisdizionale, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare ricorso in sede amministrativa davanti al Prefetto.

Il Tribunale di Genova ha disatteso tale eccezione in ossequio alla necessità di assicurare il rispetto del principio di piena effettività della tutela: l’interpretazione del dato normativo proposta dall’amministrazione resistente, infatti, avrebbe come effetto un vuoto di tutela, considerato che il Prefetto potrebbe giungere a pronunciarsi sul ricorso addirittura in un momento in cui gli effetti della sanzione accessoria (il fermo) sarebbero già esauriti. La natura sostanzialmente penale delle sanzioni (secondo gli Engel Criteria), il dettato dell’art. 24 Cost., dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 Conv. Edu – in sintesi: il principio di effettività delle tutele – impone viceversa di riconoscere il diritto ad un ricorso effettivo che assicuri la possibilità di ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo in via di urgenza [cfr. Tribunale di Genova, pp. 16-20].

In quarto luogo – ed è la ratio decidendi che fonda la decisione assunta in sede cautelare di sospendere il verbale di fermo amministrativo – il provvedimento segnalato si sofferma sulla nozione di “reiterazione della violazione” che – nella prospettiva dell’autorità amministrativa – avrebbe giustificato l’adozione di un provvedimento di fermo di durata superiore a quella prevista per i “casi ordinari”.

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La soluzione data dal Tribunale di Genova a tale aspetto della vicenda è estremamente lineare e conseguente alla disciplina del diritto punitivo dettato dalla legge n. 689/1981 e dalla giurisprudenza della Corte edu sulla «materia sostanzialmente penale»: le precedenti condotte di Geo Barents ritenute illecite – oggetto di precedenti sanzioni amministrative, che l’amministrazione poneva come presupposto della contestazione della fattispecie aggravata per il caso di «reiterazione della violazione» – erano, a tutto concedere, ascrivibili ad un diverso autore dell’illecito (il precedente comandante della Geo Barents). La diversità dell’autore della violazione (da individuare nel comandante della nave e non nell’armatore) comporta, come conseguenza, l’illegittimità della contestazione dell’aggravante della «reiterazione della violazione» (posto che l’attuale comandante non ha reiterato alcun illecito). In ragione di tale illegittimità, il Tribunale di Genova si determina per l’annullamento della sanzione accessoria, escludendo la possibilità che essa – in quanto non correttamente disposta – possa essere soltanto ridotta [cfr. Tribunale di Genova, pp. 20-21].

Da ultimo, è opportuno sottolineare un passaggio che il Tribunale di Genova dedica – in chiusura del provvedimento – al tema del periculum in mora.

L’amministrazione resistente ne ha eccepito il difetto, sostenendo che – quand’anche fossero riconosciute all’esito del giudizio di merito le buone ragioni dei ricorrenti – queste avrebbero potuto trovare ristoro con rimedi risarcitori. Lapidarie, sul punto, le parole del Tribunale di Genova: «è sufficiente richiamare il contenuto del certificato della nave (….): Standby Rescue Vessel (…). Dunque, il fermo non solo rende impossibile al noleggiatore MSF di continuare nel perseguimento del suo oggetto sociale, ma impedisce la realizzazione del fine della nave, destinata al soccorso in mare, senza restrizione di navigazione. Questa considerazione, per il suo valore solidaristico, è assorbente rispetto ai profili, comunque esistenti, di danno patrimoniale».





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