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sanzioni ridotte per regolarizzazione spontanea #finsubito prestito immediato


Dal 1° settembre è in vigore il nuovo regime sanzionatorio per le violazioni in ambito contributivo. Dopo le indicazioni da parte dell’INPS arrivano anche le istruzioni INAIL in merito all’omesso o ritradoto pagamento di premi e contributi

In caso di omissione o evasione i datori di lavoro hanno la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione e pagare sanzioni di importo ridotto.

Si tratta della novità introdotta dal decreto PNRR bis e in vigore dal 1° settembre.

L’INAIL ha fornito tutte le indicazioni in relazione all’applicazione del nuovo regime sanzionatorio al pagamento di premi e contribuiti.

Premi e contributi INAIL: sanzioni ridotte per regolarizzazione spontanea

L’INAIL con la circolare n. 31, pubblicata il 10 ottobre 2024, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive.

Si tratta della novità introdotta dall’articolo 30 del decreto PNRR (DL n. 19/2024), il quale ha apportato significative modifiche ai commi 8, 10 e 15 dell’articolo 116 della Legge di Bilancio del 2001.

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Dopo le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 90 dello scorso 4 ottobre, dunque, arrivano anche le indicazioni da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Nello specifico, dal 1° settembre 2024, è in vigore la nuova disciplina relativa alla regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi che permette, in caso di omissioni o di evasione, di pagare sanzioni di importo ridotto.

Attraverso una procedura semplificata, infatti, i datori di lavoro che hanno ritardato oppure omesso il versamento di premi e contributi a loro carico possono beneficiare della riduzione delle sanzioni se si attivano spontaneamente per sanare la propria posizione.

Di seguito la tabella riassuntiva fornita dall’INAIL con le novità in vigore dal 1° settembre.


Come cambiano le sanzioni civili per omissione contributiva

Come noto, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Ebbene, le modifiche apportate dal Decreto PNRR bis, prevedono la riduzione di tale sanzione se il datore di lavoro provvede spontaneamente a regolarizzare la propria situazione.

Nello specifico, la maggiorazione prevista (5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento) non viene applicata se il datore di lavoro procede al pagamento di premi e contributi:

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  • spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori;
  • entro 120 giorni dalla scadenza di legge;
  • in unica soluzione.

Negli altri casi, invece, continua a essere dovuta la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Ad ogni modo, come già previsto dalla normativa, in entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Come cambiano le sanzioni civili per evasione contributiva

Il decreto PNRR bis, come detto, ha previsto novità anche per i casi di evasione contributiva, cioè l’inadempienza che consiste nel mancato o ritardato pagamento del premio connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

In questo caso, è dovuta una sanzione civile, in ragione d’anno, tra il 30 e il 60 per cento dei contributi o premi non versati.

Come per l’omissione, anche per l’evasione è introdotta un’agevolazione per la regolarizzazione spontanea che avviene prima di eventuali contestazioni (e comunque entro 1 anno dalla scadenza per il pagamento).

In particolare, al posto della sanzione per evasione, viene applicata la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se i datori di lavoro provvedono al versamento delle somme dovute in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.

Nel caso in cui, invece, il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti.

In entrambe le ipotesi, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge ed è possibile pagare a rate. L’applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata.

Le sanzioni civili in presenza di accertamenti e ispezioni

Il DL n. 19/2024 ha introdotto poi anche un’altra novità in vigore dal 1° settembre: la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili per omissione/evasione nei casi in cui la situazione debitoria sia rilevata d’ufficio dagli enti impositori oppure in seguito a verifiche ispettive.

Questo a patto che i contribuenti provvedano al pagamento di premi e contributi in unica soluzione (o a rate) entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

“In considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che richiede sempre l’intervento delle Sedi INAIL per l’esatta quantificazione dei premi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), il termine utile entro cui effettuare il pagamento per usufruire dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della sanzione civile per omissione o evasione è indicato dall’INAIL nel certificato di assicurazione o variazione nel rispetto dei trenta giorni stabilito dalla legge.”

Infine, nel caso della cosiddetta “incertezza”, cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi per via di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori), la sanzione è sostituita dagli interessi legali.

Per gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 31/2024.



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