Stipula un mutuo con assicurazione e si ritrova segnalato alla Centrale rischi come cattivo pagatore. Alla fine di una lunga battaglia legale di sei anni riesce a ottenere la cancellazione del suo nome dal registro.
L’uomo, assistito dall’avvocato Daniele Fantini, aveva sottoscritto un mutuo di garanzia ipotecaria di 10 anni per 65mila euro di importo, con ipoteca su un complesso immobiliare per 130mila euro. Successivamente aveva stipulato una polizza assicurativa per 215mila euro.
Dopo cinque anni la banca con la quale aveva stipulato il mutuo segnalava la sua posizione di sofferenza presso la Centrale rischi per una cessione del credito. A questo punto, tramite l’avvocato, si contestava l’illegittimità della segnalazione da parte della banca sia per la titolarità del credito sia per la mancanza di un avviso dell’avvio dell’istruttoria, oltre alla mancanza di insolvenza del debitore, in capo al quale non c’era neanche un protesto e con la garanzia dell’immobile “idoneo e sufficiente a coprire le esposizioni debitorie”. La banca assicurava di aver spedito missive rimaste non ritirate, che il credito era incontestato ed a distanza di anni dalla segnalazione non era stato onorato per un ammontare di 54mila euro.
Secondo il giudici “la domanda di cancellazione è fondata in quanto mancano i presupposti per la qualificazione del credito … come credito in sofferenza”, a fronte di una situazione patrimoniale non insolvente. La segnalazione, per i giudici, non può “scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento”. La segnalazione, sulla base di copiosa giurisprudenza, serve ad allertare il sistema creditizio nei casi in cui il debitore sia incapace di far fronte alle obbligazioni mediante normali mezzi di pagamento e non al verificarsi di un inadempimento. Come nel caso analizzato, senza svolgere ulteriori accertamenti sulla condizione di insolvenza, che non esisteva, a fronte di garanzie reali come l’immobile dato in ipoteca.
Per i giudici di Terni “sussistono dunque elementi per affermare che nel caso di specie l’appostazione a sofferenza non sia stata preceduta da una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente da parte dell’intermediario”. Ne consegue l’accoglimento della domanda e l’ordine alla banca di provvedere alla cancellazione del debitore dall’elenco della Centrale rischi dei cattivi pagatori, oltre al rimborso per le spese di lite.
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