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Finalmente, come ricordato nella nostra news di ieri (“ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sulla patente a crediti”) siamo arrivati alla pubblicazione dell’atteso decreto attuativo in materia di patente a crediti, il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

 

Per presentarlo adeguatamente pubblichiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo: “La “Patente a Crediti” per le Imprese e i Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei o Mobili: Dettagli e Implicazioni della Riforma”.

 

Il contributo, che, anche se corposo, abbiamo deciso di non dividere e pubblicare integralmente, non solo si sofferma sull’articolo 27 del D.Lgs 81/2008 e sui dettagli applicativi della patente, come indicati nel Decreto 132/2024, ma affronta anche le future implicazioni pratiche.

 

 

La “Patente a Crediti” per le Imprese e i Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei o Mobili: Dettagli e Implicazioni della Riforma

 

1. Parte Prima: l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008

2. Parte Seconda: il decreto Ministeriale 18 settembre 2024

3. Parte Terza: le implicazioni pratiche

 

L’introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008 così come configurato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024, rappresenta una svolta significativa nel campo della sicurezza sul lavoro.

Questa nuova regolamentazione si pone l’obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

 

1. Parte Prima: l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008

1.1. Quadro Normativo e Finalità della Patente a Crediti

La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008: “Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 27 é sostituito …“), e non direttamente per essere utilizzato dalle imprese.

 

Le modifiche introdotte dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024  hanno ridefinito l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo.

 

Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.

 

Il Decreto Ministeriale18 settembre 2024 ha definito i dettagli applicativi della patente per i Cantieri.

 

1.2. Soggetti Obbligati al Possesso della Patente a Crediti

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

 

Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.

 

1.3. Modalità di Ottenimento della Patente

Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

 

1.4. Sistema di Punteggio: Crediti e Decurtazioni

Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:

  • Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
  • Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

 

Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
  • 20 punti in caso di infortunio mortale.

 

1.5. Recupero dei Crediti

Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

 

1.6. Colpa Grave e Sospensione della Patente

Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.

 

1.7. Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti e Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’Art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008

L’introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ha ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024, assegna un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. In particolare, l’articolo 90 comma 9 con la nuova lettera b bis stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.

 

1.8 Verifica dell’Idoneità e del Possesso della Patente a Crediti

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • Prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
  • Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

 

1.9. Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

 

1.10. Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

 

1.11. Sospensione dei Lavori e Responsabilità per Colpa Grave

In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o della attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). In questo caso:

  • Il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.
  • La revoca della patente per l’impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull’intero progetto. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”.

 

2. Parte Seconda: il decreto Ministeriale 18 settembre 2024

2.1 Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132: Regolamento per la Patente a Crediti

Il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024, è un provvedimento cruciale che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della Patente a Crediti. Questo regolamento si propone di rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti, che diventa obbligatoria per chiunque svolga attività lavorative nei cantieri.

 

2.1. Contesto Normativo

Il Decreto Ministeriale è emanato in attuazione del comma 3 dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024. La sua finalità principale è quella di:

  • Regolamentare il sistema di qualificazione tramite crediti.
  • Definire le modalità di presentazione delle domande per il rilascio della patente.
  • Stabilire i contenuti informativi della patente stessa.
  • Regolare il procedimento per l’adozione di provvedimenti di sospensione e revoca della patente.

 

2.2. Modalità di Presentazione della Domanda

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari, che sono:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
  3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  4. Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa.
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF)
  6. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista

 

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.

Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE sono tenuti a presentare documentazione equivalente, riconosciuta in Italia, per ottenere la patente..

 

2.3. Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive

Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
  • Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000..

 

Tuttavia in caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.

 

Ulteriori conseguenze di particolare gravità sono previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 – Norme penali – 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

 

L’art. 483 Codice Penale – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – prevede che “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Il nostro ordinamento punisce per il reato di falso ideologico i pubblici ufficiali e le persone che esercitano servizi di pubblica necessità, rispettivamente agli articoli 479 e 480 e all’articolo 481 del codice penale. Ad esempio, si ha falso ideologico quando un pubblico ufficiale, nel ricevere o formare un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza, mentre in realtà non è così.

Il falso ideologico si dice per induzione quando la falsa attestazione non è imputabile al soggetto che forma l’atto, ma al soggetto che rende la dichiarazione poi recepita nell’atto stesso.

Ad esempio, esso si configura quando un paziente dichiari falsamente al medico del pronto soccorso l’origine delle lesioni lamentate (Cass. n. 37971/2017).

In tal caso, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del codice penale, “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo” (nell’esempio appena fatto, il paziente).

Quindi nel caso di rilascio di una patente sulla base di dichiarazioni false del richiedente del falso ideologico dell’INL che rilascia la patente (falsa) risponde chi l’ha richiesta dichiarando il possesso di requisti che non possiede.

 

2.4. Contenuti Informativi della Patente

L’articolo 2 del Decreto Ministeriale elenca in modo dettagliato i contenuti informativi della patente, che verrà rilasciata in formato digitale. La patente contiene le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente.
  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Data di rilascio e numero della patente.
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio.
  • Aggiornamento del punteggio al momento dell’interrogazione del portale.
  • Esiti dei provvedimenti di sospensione della patente, in caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza.
  • Esiti di provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la decurtazione dei crediti.

Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, come le amministrazioni pubbliche, gli organismi paritetici, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le modalità di accesso sono regolate con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

 

2.5. Procedimento per la Sospensione della Patente

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina le circostanze e le modalità in cui può essere disposta la sospensione cautelare della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa sospensione rappresenta una misura straordinaria e viene applicata in caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, configurando in molti casi la colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

 

2.5.1. Sospensione della Patente in Caso di Incidenti Gravi

La sospensione cautelare della patente è prevista nei seguenti casi di incidenti gravi:

  • Infortuni mortali, che rappresentano la violazione più grave delle norme di sicurezza.
  • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni, che indicano una significativa carenza nelle misure di prevenzione e protezione.

In questi casi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la sua sede territorialmente competente, ha il potere di adottare un provvedimento di sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Questa sospensione impedisce all’impresa di svolgere nuove attività nei cantieri, sebbene sia generalmente consentito completare i lavori già in corso al momento della sospensione, per evitare interruzioni critiche nel progetto.

La “sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”.

 

2.5.2. La Colpa Grave: Implicazioni e Definizione

La colpa grave è un concetto chiave nel contesto della sospensione della patente. Essa si configura quando l’incidente è causato da negligenza, imprudenza o imperizia particolarmente marcate da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. La colpa grave presuppone che, pur essendo consapevoli dei rischi e degli obblighi di sicurezza, i soggetti coinvolti abbiano omesso di adottare le misure necessarie per prevenire l’incidente.

Esempi di colpa grave possono includere:

  • Mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in presenza di rischi ben noti e specifici per il cantiere.
  • Omissione di controlli o manutenzione su macchinari e attrezzature essenziali per garantire la sicurezza.
  • Non rispetto delle procedure di sicurezza stabilite nel Piano Operativo di Sicurezza (pos), nonostante la presenza di rischi documentati.
  • Formazione/addestramento insufficiente o inesistente per i lavoratori esposti a rischi specifici, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.

 

La sospensione della patente a causa di colpa grave aggrava ulteriormente la posizione dell’impresa, poiché dimostra una violazione sistematica delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il Decreto prevede che “l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile (2700. (Efficacia dell’atto pubblico). L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.), dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.

 

2.5.3. Procedura di Sospensione e Verifica delle Condizioni di Sicurezza

Il provvedimento di sospensione viene adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che procede a verificare le condizioni di sicurezza all’interno del cantiere attraverso ispezioni dirette. Questi controlli hanno lo scopo di accertare se l’incidente sia stato causato da una violazione delle norme di sicurezza e, se sì, in quale misura le carenze siano imputabili a colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Durante il periodo di sospensione, l’impresa non può intraprendere nuove attività nei cantieri, ma è consentito completare i lavori già in corso. Tuttavia, l’Ispettorato può decidere di interrompere anche i lavori esistenti qualora ritenga che la continuazione degli stessi metta ulteriormente a rischio la sicurezza dei lavoratori o che le condizioni del cantiere siano troppo pericolose.

 

2.5.4. Durata della Sospensione e Modalità di Ricorso

La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, periodo durante il quale l’impresa o il lavoratore autonomo deve adottare le misure necessarie per correggere le violazioni. Se, entro questo periodo, l’impresa dimostra di aver sanato le carenze e di aver migliorato le condizioni di sicurezza, l’Ispettorato può decidere di revocare la sospensione prima della scadenza.

Durante il periodo di sospensione, l’impresa ha il diritto di presentare ricorso contro il provvedimento adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 14, comma 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede quanto segue: “Avverso i provvedimenti … è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia”.

 

2.5.5. Conseguenze della Sospensione per l’Impresa

La sospensione della patente a crediti per colpa grave ha conseguenze devastanti per l’impresa, tra cui:

  • Impossibilità di partecipare a nuovi appalti durante il periodo di sospensione, con conseguenti perdite economiche e danni reputazionali.
  • Difficoltà di reintegro nel sistema dei crediti, poiché il recupero del punteggio richiede la partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi e l’adozione di misure correttive specifiche, come previsto dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024.
  • Riduzione della fiducia da parte dei committenti, che potrebbero preferire altre imprese più affidabili in termini di sicurezza sul lavoro

 

2.6. Incremento e Decurtazione dei Crediti

L’articolo 4 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina l’attribuzione dei crediti al momento del rilascio della patente a crediti, stabilendo un sistema di punteggio dinamico che premia i comportamenti virtuosi delle imprese e dei lavoratori autonomi e penalizza le violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

 

2.6.1. Assegnazione Iniziale dei Crediti

Al momento del rilascio, ogni patente a crediti è accompagnata da un punteggio iniziale di 30 crediti, che rappresenta la soglia di partenza per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questo punteggio è il minimo necessario per operare, ma può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi attraverso comportamenti virtuosi e il rispetto delle normative di sicurezza.

Il sistema della patente a crediti è progettato per incentivare le imprese a migliorare costantemente le proprie performance in materia di sicurezza, non solo evitando incidenti, ma anche attuando misure proattive per la prevenzione dei rischi.

 

2.6.2. Incremento dei Crediti

Il punteggio della patente può essere incrementato mediante l’adozione di una serie di comportamenti positivi e l’assenza di violazioni. Le principali modalità per aumentare i crediti includono:

a. Storicità dell’Impresa: Fino a 10 Crediti Aggiuntivi

Uno dei fattori che contribuisce all’incremento del punteggio è la storicità dell’impresa. In particolare, le imprese che dimostrano una presenza stabile e consolidata nel settore edile, grazie alla durata della loro iscrizione alla Camera di Commercio, possono ottenere fino a 10 crediti aggiuntivi. Il criterio della storicità premia quelle imprese che operano da anni senza gravi violazioni e che hanno dimostrato una gestione sicura e corretta delle loro attività.

Questo criterio si applica soprattutto alle imprese che hanno una lunga esperienza, poiché una permanenza stabile nel settore è spesso associata a una maggiore competenza e conformità alle normative di sicurezza.

 

b. Assenza di Violazioni: 1 Credito Ogni Due Anni Senza Sanzioni

Un altro importante meccanismo di incremento è legato all’assenza di violazioni. Le imprese che operano senza ricevere sanzioni o provvedimenti per violazioni delle norme di sicurezza per un periodo continuativo di due anni ricevono un credito aggiuntivo. Questo incentivo premia le imprese che mantengono elevati standard di sicurezza e gestione del rischio nei cantieri, incoraggiandole a evitare comportamenti a rischio che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori.

L’assenza di violazioni si riferisce sia a incidenti che comportano infortuni gravi, sia a carenze organizzative o tecniche rilevate durante le ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il sistema di attribuzione dei crediti è quindi progettato per incoraggiare la prevenzione attiva e il rispetto costante delle norme.

 

2.6.3. Decurtazione dei Crediti

Parallelamente all’incremento, l’articolo 4 prevede anche la decurtazione dei crediti nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi violino le normative di sicurezza. Le decurtazioni sono proporzionate alla gravità delle violazioni e possono influire significativamente sulla capacità di operare nei cantieri temporanei o mobili.

 

a. 20 Punti per Infortuni Mortali

Le violazioni più gravi, come gli infortuni mortali, comportano la decurtazione di 20 punti dalla patente a crediti. Questa sanzione massima riflette la gravità dell’evento e l’incapacità dell’impresa di garantire la sicurezza dei propri lavoratori. Un infortunio mortale rappresenta infatti il fallimento delle misure di prevenzione e gestione del rischio, e l’impresa può trovarsi rapidamente a non essere più idonea a operare nei cantieri.

 

b. 8 Punti per Infortuni con Inabilità Permanente

Nel caso di infortuni che comportano un’inabilità permanente, l’impresa subisce una decurtazione di 8 punti. Anche questa violazione è considerata estremamente grave, poiché l’inabilità permanente di un lavoratore è spesso dovuta a gravi lacune nella gestione della sicurezza, nella formazione dei lavoratori o nell’adozione delle misure preventive necessarie.

 

c. 5 Punti per Infortuni con Inabilità Temporanea Superiore a 60 Giorni

Per gli infortuni che causano un’inabilità temporanea superiore a 60 giorni, la patente subisce una decurtazione di 5 punti. Anche se meno grave rispetto alle precedenti, questa tipologia di violazione indica che le misure di sicurezza adottate dall’impresa sono state insufficienti a prevenire un incidente che ha avuto un impatto significativo sulla salute e sulle capacità lavorative di un dipendente.

Le decurtazioni dei crediti sono proporzionate alla gravità dell’infortunio e servono a incoraggiare le imprese a rafforzare le proprie misure di prevenzione e sicurezza per evitare penalità future.

 

2.6.4. Conseguenze del Punteggio Inferiore a 15 Crediti

Il sistema della patente a crediti è strutturato in modo tale che un’impresa o un lavoratore autonomo che accumula meno di 15 crediti non possa più operare nei cantieri temporanei o mobili. Questo limite è cruciale per garantire che solo le imprese che mantengono standard di sicurezza adeguati abbiano accesso ai cantieri.

Nel caso in cui un’impresa raggiunga un punteggio inferiore a 15 crediti:

  • Non potrà più ottenere nuovi incarichi fino a quando i crediti non saranno ripristinati attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l’adozione di misure correttive, come previsto dall’articolo 6 del Decreto.
  • L’impresa sarà soggetta a ispezioni aggiuntive da parte degli organi di vigilanza e non potrà completare i progetti in corso se questi prevedono rischi per la sicurezza.

 

Questo sistema di sospensione rappresenta una misura drastica, ma necessaria per mantenere elevati standard di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, prevenendo ulteriori incidenti o violazioni gravi.

 

2.7. Sospensione dell’Incremento e Recupero dei Crediti

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 prevede un meccanismo di sospensione dell’incremento dei crediti assegnati alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, nel caso in cui vengano rilevate violazioni gravi delle normative di sicurezza sul lavoro. Questo articolo è parte di un sistema di controllo stringente che mira a garantire che solo le imprese in regola con le norme sulla sicurezza possano continuare a operare senza restrizioni.

 

2.7.1. Sospensione dell’Incremento dei Crediti

In caso di contestazioni relative a violazioni gravi, l’incremento dei crediti attribuiti alla patente delle imprese può essere sospeso. Ciò significa che le imprese, anche se non perdono immediatamente i crediti già acquisiti, non possono beneficiarne ulteriormente fino a quando le violazioni non vengono risolte. Questo meccanismo impedisce alle imprese di guadagnare punti aggiuntivi fino a quando le criticità non sono state sanate, bloccando temporaneamente il loro progresso nel sistema della patente a crediti.

Le violazioni gravi che possono portare alla sospensione dell’incremento dei crediti includono:

  • Infortuni gravi o mortali.
  • Mancata adozione delle misure di prevenzione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Omissioni nell’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Mancata formazione del personale in merito ai rischi specifici presenti nei cantieri.

 

2.7.2. Recupero dei Crediti Decurtati

Anche se l’incremento è sospeso in caso di violazioni, l’impresa ha la possibilità di recuperare i crediti decurtati, purché adotti specifiche misure correttive. L’articolo 6 prevede due principali modalità per recuperare i crediti persi:

 

a. Corsi di Formazione Aggiuntivi in Materia di Salute e Sicurezza

La partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi è una delle modalità fondamentali per il recupero dei crediti. Questa formazione deve essere specificamente mirata alla prevenzione dei rischi presenti nei cantieri temporanei o mobili, e deve coinvolgere non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro, dirigenti e preposti, a seconda della loro responsabilità. I corsi devono essere conformi agli standard previsti dal D.Lgs. 81/2008 e approvati dagli organismi competenti.

In particolare, la formazione può riguardare:

  • Aggiornamento delle competenze sui rischi specifici del settore edile.
  • Formazione sui dispositivi di protezione individuale e collettiva.
  • Gestione delle emergenze nei cantieri.
  • Procedure di sicurezza aggiornate per l’utilizzo di macchinari e attrezzature.

La formazione aggiuntiva rappresenta non solo un modo per recuperare i crediti persi, ma anche un’opportunità per aumentare il livello complessivo di sicurezza e ridurre i rischi di futuri incidenti.

 

b. Adozione di Misure Correttive per Migliorare la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Oltre alla formazione, le imprese possono adottare misure correttive per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste misure devono essere concrete e dimostrabili, e possono includere:

  • Modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per riflettere nuovi rischi o per migliorare la gestione di quelli già identificati.
  • Implementazione di nuove tecnologie o strumenti per monitorare e migliorare la sicurezza nei cantieri, come l’introduzione di sistemi di allarme per situazioni di emergenza, sensori per il rilevamento dei gas o dispositivi di protezione automatizzati.
  • Manutenzione straordinaria delle attrezzature e aggiornamento delle procedure operative, specialmente in relazione a macchinari e impianti utilizzati nei cantieri temporanei o mobili.
  • Audit esterni sulla sicurezza, condotti da esperti indipendenti, che valutano l’efficacia delle misure adottate e propongono ulteriori miglioramenti.

 

Le misure correttive devono essere documentate e trasmesse all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ne valuterà l’adeguatezza. Solo dopo l’approvazione dell’Ispettorato sarà possibile recuperare i crediti persi e riprendere il normale incremento dei crediti nella patente.

 

2.7.3. Processo di Verifica e Approvazione del Recupero

Il processo di recupero dei crediti è soggetto a una rigorosa verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che valuta l’efficacia e la conformità delle misure correttive adottate dall’impresa. In particolare:

  • Documentazione: L’impresa deve presentare una relazione dettagliata sulle misure adottate, inclusi i certificati di partecipazione ai corsi di formazione e le modifiche apportate al DVR.
  • Sopralluoghi ispettivi: L’Ispettorato può effettuare sopralluoghi nei cantieri per verificare che le misure correttive siano state effettivamente implementate e che abbiano prodotto miglioramenti tangibili in termini di sicurezza.
  • Tempi di recupero: Una volta approvate le misure correttive, l’Ispettorato stabilisce un periodo entro il quale l’impresa può recuperare i crediti decurtati e ripristinare il normale funzionamento della patente a crediti.

 

2.8. Entrata in Vigore e Copertura Finanziaria

L’articolo 10 del Decreto Ministeriale stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. Inoltre, specifica che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

3. Parte Terza: le implicazioni pratiche

3.1. Gestione del Punteggio dei Crediti: Una Sfida Costante

La patente a crediti impone alle imprese di mantenere costantemente un punteggio minimo di 15 crediti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. Questo aspetto introduce una sfida operativa continua, poiché ogni violazione della normativa, anche minima, può comportare la decurtazione dei crediti.

Gli infortuni sul lavoro, anche se non mortali, comportano una significativa perdita di crediti. Ad esempio, un infortunio con inabilità permanente può portare alla perdita di 8 crediti o, per gli incidenti più gravi come quelli mortali, fino a 20 crediti

Un’impresa operante in un cantiere subisce un incidente in cui un lavoratore riporta una inabilità temporanea superiore a 60 giorni. Questo evento comporta la perdita di 5 crediti. Se l’impresa aveva già accumulato altre decurtazioni precedenti per violazioni minori, come omissioni nella formazione o carenze nei DPI, rischia di scendere sotto i 15 crediti. In questo caso, l’impresa non solo sarà costretta a sospendere le attività, ma dovrà anche affrontare una complessa procedura di recupero dei crediti attraverso corsi di formazione e l’adozione di misure correttive.

L’implicazione pratica per le imprese è legata alla necessità di un’attenzione costante alla gestione della sicurezza, poiché ogni errore potrebbe avere conseguenze economiche significative, ritardare i lavori o addirittura escludere l’impresa da nuovi appalti.

 

3.2. Difficoltà nel Rispetto dei Requisiti Formativi

La formazione continua è un requisito fondamentale, ma per molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, adempiere a questo obbligo può risultare oneroso. Le imprese devono garantire che non solo i lavoratori, ma anche i dirigenti e i responsabili (dirigenti e preposti per la sicurezza) siano formati adeguatamente, il che comporta costi significativi sia in termini di denaro che di tempo

Le difficoltà aumentano se consideriamo le imprese che operano con lavoratori stranieri o con diverse lingue, poiché i corsi di formazione potrebbero dover essere erogati in più lingue, aumentando ulteriormente i costi operativi.

Immaginiamo un’azienda edile con un team di lavoratori provenienti da diversi Paesi. Oltre alla difficoltà di garantire che tutti i lavoratori abbiano la giusta formazione specifica sui rischi presenti nei cantieri, si aggiunge anche la sfida della barriera linguistica. In molti casi, l’azienda dovrà organizzare corsi di formazione specifici per lavoratori stranieri, talvolta in più lingue, aumentando i costi operativi e la complessità logistica.

Non adempiere agli obblighi formativi, tuttavia, espone l’impresa a sanzioni e alla decurtazione dei crediti, nonché accresce in modo esponenziale il rischio infortunistico. rendendo cruciale l’investimento in programmi di formazione continui e adeguati.

 

3.3. Adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza: Investimento o Necessità?

L’introduzione della patente a crediti incentiva le imprese a dotarsi di sistemi di gestione della sicurezza certificati, come il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma UNI EN ISO 45001. Sebbene l’adozione di tali sistemi possa comportare un incremento del punteggio della patente, questi richiedono investimenti iniziali significativi.

Un’impresa decide di implementare un SGSL certificato per ottenere crediti aggiuntivi e migliorare la propria reputazione sul mercato. Tuttavia, l’implementazione richiede risorse umane ed economiche considerevoli, come l’assunzione di consulenti esterni, l’aggiornamento delle procedure aziendali e la formazione dei lavoratori. Sebbene a lungo termine il sistema possa migliorare l’efficienza e la sicurezza nei cantieri, nel breve termine l’impresa potrebbe affrontare difficoltà economiche, specialmente se opera con margini ridotti.

Le piccole imprese, in particolare, potrebbero trovarsi a dover scegliere tra l’adozione di tali sistemi, con costi iniziali elevati, e il rischio di non poter incrementare il proprio punteggio della patente.

 

3.4. Impatto della Sospensione della Patente: Ritardi e Perdita di Opportunità

Una delle implicazioni più immediate e gravi di una sospensione cautelare della patente è l’impossibilità di partecipare a nuovi appalti e la sospensione dei lavori in corso, con ripercussioni dirette sulle finanze e sulla reputazione dell’impresa.

Immaginiamo un’impresa che subisce un grave incidente in cantiere con la conseguente sospensione della patente per 12 mesi. Durante questo periodo, l’impresa non potrà acquisire nuovi lavori e rischia di perdere la fiducia di importanti committenti. Anche i lavori già in corso potrebbero subire rallentamenti o essere sospesi, comportando ritardi significativi che potrebbero portare a penali contrattuali o alla risoluzione anticipata dei contratti.

Inoltre, per poter riprendere le attività, l’impresa sarà costretta a dimostrare di aver adottato tutte le misure correttive previste dall’Ispettorato del Lavoro, un processo che può risultare lungo e complesso.

La sospensione della patente a crediti per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, in caso di infortuni gravi, ha un impatto significativo non solo sull’impresa stessa, ma anche sui committenti. Infatti, se un’impresa perde crediti o viene sospesa a causa di infortuni mortali o inabilità permanenti, non sarà in grado di operare fino al recupero dei crediti necessari. Questo si traduce in ritardi nell’esecuzione dei lavori, che possono compromettere l’intero progetto e influire negativamente anche sugli interessi del committente.

 

3.5. Responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori: Rischi e Sanzioni

Le implicazioni pratiche non riguardano solo le imprese esecutrici, ma anche i committenti e i responsabili dei lavori. Questi soggetti hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti delle imprese che operano in cantiere. Non adempiere a questo obbligo può comportare sanzioni e aggravare responsabilità penali e altri danni in caso di incidenti gravi.

Un committente che non verifica il possesso della patente a crediti di un subappaltatore potrebbe essere ritenuto corresponsabile in caso di incidente mortale nel cantiere. Se viene accertata la colpa grave, il committente può subire non solo sanzioni amministrative, ma anche, in caso di infortunio, vedersi contestare una mancata vigilanza. Inoltre, il committente potrebbe essere costretto a sospendere i lavori fino a quando non viene sanata la violazione, con conseguente ritardo nella realizzazione dell’opera.

 

3.6. Monitoraggio e Gestione dei Cantieri: Necessità di Procedure Rigide

Per evitare di perdere crediti, le imprese dovranno attuare una gestione rigorosa della sicurezza nei cantieri, adottando procedure idonee e monitorando costantemente la conformità alle norme.

Un’impresa che gestisce più cantieri dovrà implementare sistemi di monitoraggio continuo per assicurarsi che le procedure di sicurezza siano rispettate in ogni fase. Questo potrebbe includere l’utilizzo di software di gestione della sicurezza, controlli giornalieri e report dettagliati per verificare che ogni cantiere rispetti le normative. Tuttavia, queste procedure possono risultare onerose e richiedere personale qualificato dedicato alla supervisione della sicurezza.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica la normativa e i documenti di riferimento:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

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