La Circolare Direttoriale n. 1115 del 22 luglio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) definisce le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale previsto per beneficiare del contributo in conto impianti, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.
L’ammontare del contributo è determinato in misura corrispondente al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento o un leasing della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento.
Il tasso d’interesse annuo è pari:
- al 5%, per le micro e piccole imprese;
- al 3,575%, per le medie imprese.
Ricordiamo che, per ottenere l’incentivo alla capitalizzazione [v. Sediva News del 26.02.2024], i richiedenti devono essere costituiti sotto forma di società di capitali [srl, spa o sapa] e la capitalizzazione deve avvenire mediante la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote proporzionali [se l’importo del finanziamento o del leasing supera l’ammontare di € 200.000] o in un’unica tranche [se l’importo non supera detta soglia].
Pertanto, a partire dal 1° ottobre p.v., chi vuole procedere alla richiesta del contributo deve obbligatoriamente deliberare l’aumento di capitale nelle modalità stabilite dal decreto interministeriale n. 43 del 19 gennaio u.s.: [Mimit di concerto con il Mef] e compilare il modulo di domanda – in forma telematica – sul sito del Mimit, presentandolo poi al soggetto finanziatore [o alla società di leasing] corredato della richiesta di finanziamento o di leasing a copertura del programma di investimento.
Il soggetto finanziatore [o la società di leasing], che decide di concedere il finanziamento alla società, adotta la relativa delibera e la trasmette al Mimit, unitamente alla documentazione ricevuta dalla società stessa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il Mimit adotta il provvedimento di concessione del contributo con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria, e lo trasmette a quest’ultima e al relativo soggetto finanziatore [o alla società di leasing].
Infine, la società richiedente – entro e non oltre i 30 giorni successivi al provvedimento di concessione – sottoscrive l’aumento di capitale per una misura pari almeno al suo 25% [o interamente sottoscritto e versato se è effettuato dall’unico socio o da una srl semplificata].
Queste, in sintesi, le modalità che caratterizzano l’erogazione del contributo in argomento anche se – evidentemente – non si può escludere che prima del 1 ottobre p.v. [data, come abbiamo visto, di decorrenza del termine per la presentazione delle richieste] possano sopraggiungere ulteriori indicazioni ministeriali.
(andrea raimondo)
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